L’accordo transattivo frutto di una conciliazione sindacale “frettolosa” nell’ambito di un appalto non è valido se manca la prova della consapevolezza del contenuto delle rinunce. La responsabilità solidale del committente comprende anche l’indennità per ferie non godute.
Nota a Trib. Milano 11 novembre 2022
Alfonso Tagliamonte
“La dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto quanto a lui spettante a titolo di retribuzioni ed emolumenti vari può assumere il valore di rinuncia e transazione solo se risulta accertato che il dipendente la ha sottoscritta con la consapevolezza dei diritti rinunciati e con il cosciente intento di abdicarvi”. Mancando “la prova dell’effettiva consapevolezza, in capo al lavoratore firmatario, del contenuto e dell’estensione dei diritti dismessi con il negozio transattivo, ne consegue che, in applicazione dei sopra ricordati principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, l’accordo non può essere ritenuto munito di valore di effettiva rinuncia o transazione”.
Lo afferma il Tribunale di Milano (11 novembre 2022; conf. Cass. n. 183219/2016) il quale accoglie il ricorso di un lavoratore che agiva per sentire condannare in solido, ai sensi dell’art. 29, D.LGS. n. 276/2003, le società committente e appaltatrici al pagamento di differenze retributive.
Il Giudice, esaminato il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti con il quale il dipendente rinunciava a ogni pretesa di eventuali differenze retributive, ha ritenuto mancante la prova dell’effettiva consapevolezza circa il contenuto e l’estensione dei diritti dismessi con il negozio transattivo, non essendo stato concesso al lavoratore il tempo sufficiente per leggere e capire il contenuto dell’atto.
Il Tribunale, inoltre, aderisce all’indirizzo secondo cui la responsabilità solidale dell’impresa committente si estende anche all’indennità per ferie non godute, in quanto corrispettivo del lavoro reso in un periodo che avrebbe dovuto essere destinato alle ferie.