Legittima l’iscrizione alla gestione separata INPS da parte di architetti e ingegneri iscritti all’albo che svolgano contestualmente altra attività.
Nota a Corte Cost. 30 novembre 2022, n. 238
Francesca Fedele
L’iscrizione alla gestione separata INPS degli architetti e ingegneri iscritti al relativo albo, che svolgono contestualmente altra attività, è costituzionalmente legittima.
Lo stabilisce la Corte Costituzionale (30 novembre 2022, n. 238) in relazione alla L. n. 335/1995 (come interpretata autenticamente dal D.L. n. 98 del 2011) che, come noto, dispone l’iscrizione alla gestione separata presso l’INPS anche dei professionisti (nella specie architetti e ingegneri) iscritti al relativo albo professionale che non possono essere iscritti alla cassa di previdenza professionale (INARCASSA) in quanto svolgono contestualmente anche altra attività.
La Corte precisa che il principio di universalità delle tutele assicurative obbligatorie, su cui si fonda la vocazione universalistica della Gestione separata, impone di non lasciare priva di copertura assicurativa l’attività professionale di ingegneri e architetti esclusi dall’iscrizione alla Cassa professionale.
Al riguardo, rilevano i giudici, la disciplina prevista dalla L. n. 335/1995 non comporta alcuna irragionevole compressione dell’autonomia regolamentare e statutaria riconosciuta dal legislatore alle casse previdenziali private.
Ciò, in quanto il rapporto intercorrente tra le casse professionali e la Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, ma di complementarità, poiché l’istituto residuale della Gestione separata opera proprio in relazione ai soggetti e alle attività eventualmente esclusi dalla cassa professionale di categoria.
Sulla base di tali motivi, la Corte dichiara “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevate, per contrasto con gli artt. 3, anche in riferimento all’art. 118, comma quarto, 23, anche in riferimento all’art. 41, e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sollevata dal Tribunale ordinario di Rieti, in funzione di giudice del lavoro…”. (v. anche Corte Cost. n. 104/2022).