Una normativa nazionale che subordini la concessione di una pensione di reversibilità all’iscrizione nel registro nazionale di un’unione civile validamente costituita e iscritta in un altro Stato membro è illegittima.
Nota a Corte di Giustizia UE 8 dicembre 2022, C-371/21
Daria Pietrocarlo
L’ art. 45 TFUE e l’art. 7 Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2011, n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, come modificato dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2016, n. 589/2016,devono essere interpretati nel senso che: “essi ostano ad una normativa di uno Stato membro ospitante, la quale preveda che la concessione, al partner superstite di un’unione civile validamente costituita e iscritta in un altro Stato membro, di una pensione di reversibilità, dovuta in ragione dell’esercizio nel primo Stato membro di un’attività professionale da parte del partner deceduto, sia subordinata alla condizione della previa iscrizione dell’unione civile in un repertorio tenuto da quest’ultimo Stato”.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE 8 dicembre 2022, C-371/21 in una vicenda giudiziale riguardante una coppia di cittadini francesi, residenti in Francia ma entrambi svolgenti attività di lavoro dipendente in Lussemburgo, i quali avevano registrato un’unione civile (PACS) presso il Tribunale civile di Metz.
In seguito alla morte della partner, il Lussemburgo aveva negato alla compagna la pensione di reversibilità con la motivazione che il PACS, registrato in Francia, non era stato iscritto nel repertorio dello stato civile lussemburghese quando erano in vita le due parti contraenti.
Nell’ambito del conseguente procedimento giudiziale, originato dal ricorso della cittadina francese, la questione è stata sottoposta all’attenzione della Corte di Giustizia, la quale ha confermato la natura discriminatoria della disciplina normativa lussemburghese. I giudici hanno affermato che subordinare la concessione della pensione di reversibilità alla circostanza che l’unione civile su cui si fonda la domanda sia stata registrata in Lussemburgo costituisce una misura sproporzionata rispetto all’obiettivo legittimo di assicurare che il trattamento pensionistico, finanziato con fondi pubblici, venga versato soltanto a una persona che dimostri di essere effettivamente il partner del lavoratore deceduto.
Tale obiettivo potrebbe infatti essere raggiunto stabilendo condizioni meno stringenti, come, ad esempio, la produzione di un documento ufficiale promanante dall’autorità competente dello Stato membro nel quale l’unione civile è stata costituita.