Per il licenziamento individuale non rileva la diversa valutazione di inadempienza simile commessa da altro dipendente.
Nota a Cass. (ord.) 3 gennaio 2023, n. 88
Giuseppe Catanzaro
“Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un’analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro; tale valutazione costituisce un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se privo di vizi logici evidenti…, con la conseguenza che non è qualificabile come discriminatorio l’esercizio di discrezionalità disciplinare datoriale in relazione a posizioni differenziate, ove ancorato a specifici elementi di fatto”.
È quanto ribadisce la Corte di Cassazione (ord. 3 gennaio 2023, n. 88; conf. Cass. n. 10640/2017 e n. 14251/2015) la quale precisa anche che:
– “il giudizio su una violazione disciplinare si basa sulla natura e la qualità del singolo rapporto, nonché sulla posizione delle parti e sull’oggetto e il grado di affidamento delle mansioni. Occorre altresì “valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento” (Cass. n. 31202/2021, n. 17092/2011);
– per quanto concerne il licenziamento dei dirigenti, non è applicabile la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970. Sicché ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’indennità supplementare prevista per tale categoria di lavoratori, occorre fare riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza “che si discosta, sia nel piano soggettivo che su quello oggettivo, da quello di giustificato motivo ex art. 3, legge n. 604/1966, e di giusta causa ex art. 2119 c.c., trovando la sua ragione d’essere, in particolare, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni affidate – suscettibile di essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili “ex ante” o da importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro” (v. Cass. n. 27199/2018; e n. 25145/2010).