Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 gennaio 2023, n. 2803

Lavoro, Pensione di vecchiaia, Principio di “neutralizzazione”, Neutralizzazione per i periodi oltre il quinquennio, Esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva minima, Accoglimento

 

La Corte d’Appello di Venezia con sentenza del 9/1/18 ha confermato la sentenza del tribunale di Treviso che aveva condannato l’INPS a riliquidare la quota a della pensione di vecchiaia di cui era titolare il pensionato in epigrafe dal 1.7.10, neutralizzando periodi contributivi non necessari per la maturazione del diritto a pensione.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, il pensionato.

Con unico motivo di ricorso, si denuncia violazione degli articoli 3 legge 297/83 (ndr articoli 3 legge 297/82) e 13 decreto legislativo 503/92, per avere la corte territoriale ammesso la neutralizzazione per periodi oltre il quinquennio.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già affermato (Sez. L – , Sentenza n. 26442 del 29/09/2021, Rv. 662275 – 01; Sez. L, Sentenza n. 29967 del 13/10/2022, Rv. 665826 – 03) che, in tema di trattamenti pensionistici, l’esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva minima, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della I. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un’attività lavorativa meno retribuita nell’ultimo quinquennio di lavoro; ne consegue che il principio di “neutralizzazione” può operare solo all’interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l’ultimo quinquennio di contribuzione.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al detto principio, deve essere cassata. La causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 gennaio 2023, n. 2803
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