Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 febbraio 2023, n. 3133

Lavoro, Sanzione espulsiva, Episodi di volantinaggio di fogli a contenuto ingiurioso, Rispetto del minimo etico, Contestazione disciplinare per violazione dei termini previsti per l’avvio del procedimento sanzionatorio, Rigetto

 

Fatti di causa

 

Con sentenza del 24 agosto 2020 la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Siena rigettava la domanda proposta da A.F. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito), dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dell’Ufficio XII Territoriale della Provincia di Siena e dell’Istituto Scolastico Comprensivo “S.P.” di Asciano avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità tanto delle due sanzioni conservative quanto della finale espulsiva irrogate al F., docente presso il predetto istituto scolastico, nel 2016.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, insuscettibile di incidere nel senso di escludere la rilevanza disciplinare delle condotte contestate lo stato di salute del F., comunque risultato idoneo all’impiego, stato di salute che semmai avrebbe potuto assumere rilievo ai fini della gravità delle mancanze e così queste sussistenti nei loro profili oggettivi e soggettivi, così da legittimare da ultimo l’irrogazione della più grave sanzione espulsiva, sia in relazione agli aspetti procedurali, dalla tempestività della contestazione al rispetto del diritto di difesa sia in relazione agli aspetti sostanziali della giustificazione e della proporzionalità della sanzione medesima.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il F., affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il solo Ministero si è determinato al mero rilascio di una procura per la difesa nell’eventuale udienza di discussione.

Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 69, d.lgs. n. 150/2009 con riferimento all’art. 115 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alla tempestività dell’ultima contestazione disciplinare per violazione dei termini previsti per l’avvio del procedimento sanzionatorio.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 494 in relazione all’art. 115, comma 2, c.p.c., il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della ritenuta applicabilità della sanzione della sospensione dall’insegnamento per non essere il mancato rispetto del minimo etico nelle relazioni interpersonali cui fa riferimento la Corte territoriale tra le causali legittimanti l’irrogazione di tale sanzione.

Con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente, imputa alla Corte territoriale, in relazione alla ritenuta esigenza di accertamento dei fatti contestati, considerata, viceversa, dal primo giudice superflua in ragione della disconosciuta rilevanza disciplinare delle condotte, la mancata considerazione della documentazione in atti e la mancata ammissione delle richieste prove testimoniali e così di non aver di fatto dato corso all’accertamento istruttorio pur ritenuto necessario, pronunziando in difetto di adeguato supporto probatorio.

Venendo all’esame dei formulati motivi è a dirsi come il primo ed il secondo motivo, che, in quanto entrambi diretti a censurare vizi procedimentali possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, risultando, quanto al primo motivo, la contestazione poi sfociata nella sanzione espulsiva del tutto tempestiva, atteso che – intendendo l’Amministrazione sanzionare la reiterazione degli episodi di volantinaggio di fogli a contenuto ingiurioso, intento non contestato dal ricorrente che si limita ad invocare a fronte della continuazione della condotta illecita una sanzione più blanda, non tenendo conto della recidiva – la contestazione inviata in data 11 agosto, a seguito della relazione della dirigente scolastica volta a sollecitare l’avvio di un procedimento disciplinare a fronte del perseverare del F. in quel comportamento, pervenuta il 7 luglio, esclude ogni tardività, mentre, quanto al secondo motivo, la mancanza di specificità della prima contestazione che ha poi dato luogo alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del F., risulta priva di consistenza , rientrando il rispetto del minimo etico nei rapporti interpersonali nell’ampia casistica di cui all’art. 92, lett. h) del CCNL di comparto cui ha fatto riferimento la Corte territoriale.

Il terzo motivo, di contro, deve ritenersi inammissibile, risolvendosi la censura nella confutazione delle determinazioni e valutazioni istruttorie della Corte territoriale che, invece, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 17702/2015 e Cass. n. 13485/2014), “involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” Il ricorso va dunque rigettato senza attribuzione di spese per non aver tutti gli intimati svolto alcuna attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 febbraio 2023, n. 3133
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