In assenza di un effettivo superamento del periodo di comporto, anche in regime di “tutele crescenti”, il licenziamento deve ritenersi nullo e si applica la tutela reale c.d. forte.
Nota a App. Torino 5 agosto 2022, n. 315
Francesco Belmonte
Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, co. 2, c.c., con conseguente applicazione della tutela reintegratoria (c.d. forte).
Ad affermalo è la Corte d’Appello di Torino 5 agosto 2022, n. 315 accogliendo il ricorso di un lavoratore (impiegato in una “grande” impresa – con più di 20 dipendenti – a decorrere da luglio del 2015) a cui era stato intimato il recesso per superamento del periodo di comporto, senza che ve ne fossero i presupposti.
La Corte territoriale, diversamente dai giudici di primo grado che avevano qualificato il licenziamento come illegittimo ed applicato la più blanda tutela indennitaria di cui all’art. 3, co. 1, D.LGS. n. 23/2015, in parziale riforma della sentenza appellata, aderisce ai principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12568/2018 (in q. sito con nota di M.N. BETTINI), chiamata a dirimere il contrasto giurisprudenziale tra i giudici di legittimità, inerente alle conseguenze sanzionatorie del licenziamento intimato in violazione dell’art. 2110, co. 2, c.c.
Per i giudici torinesi, l’assoluta carenza probatoria in ordine ai presupposti fattuali del licenziamento determina una situazione di palese violazione della norma codicistica, con conseguente nullità del provvedimento espulsivo.
Deve ritenersi quindi applicabile, in regime di “tutele crescenti”, il disposto di cui all’art. 2, D.LGS. n. 23/2015, in base al quale la tutela reintegratoria è prevista per il licenziamento discriminatorio e per le ipotesi di recesso, come quella in controversia, “riconducibili agli casi di nullità previsti dalla legge”.
(Sul tema, per i “vecchi” assunti, v. Cass. n. 27334/2022, in q.sito con nota si F. BELMONTE, Cass. n. 23674/2022, in q.sito con nota di F. DURVAL e Cass. n. 19661/2019, in cui i giudici, sebbene qualifichino il recesso come nullo, applicano il co. 7 dell’art. 18 Stat. lav., piuttosto che il co. 1 – riservato alle altre ipotesi di nullità previste dalla legge – con conseguente applicazione del regime reintegratorio attenuato anziché pieno).