Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 febbraio 2023, n. 4256

Lavoro, Pensione di vecchiaia, Riliquidazione del trattamento pensionistico, Periodo di fruizione della mobilità, Neutralizzazione della contribuzione figurativa, Media retributiva pensionabile, Rigetto 

 

Fatti di causa

 

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 6 luglio 2020, ha accolto l’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti di G.B. avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda dello stesso volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico di cui fruiva dal mese di aprile 2001, previa neutralizzazione della contribuzione figurativa relativa alle ultime 209 settimane. Il pensionato aveva lamentato che, in considerazione del trattamento di mobilità erogatogli in misura notevolmente inferiore rispetto alle retribuzioni fino ad allora percepite, gli era stata liquidata una pensione di importo inferiore a quello spettante sterilizzando il periodo stesso.

Avverso tale sentenza ricorre G.B., con ricorso affidato a quattro motivi.

L’ INPS non ha svolto attività difensiva, limitandosi a depositare procura speciale.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo, deducendo violazione della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, come interpretato dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 264 del 1994 e 388 del 1995, la parte ricorrente censura l’interpretazione data dalla Corte di merito della disposizione normativa in difformità dall’interpretazione datane dalla Corte costituzionale in plurime declaratorie di incostituzionalità della predetta disposizione, nella parte in cui omette di prevedere che, qualora risulti già acquisito il requisito contributivo minimo per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, deve neutralizzarsi la minor contribuzione di qualsiasi natura accreditata al lavoratore nell’ultimo quinquennio qualora la stessa pregiudichi l’ammontare del trattamento pensionistico di vecchiaia già potenzialmente maturato dal lavatore e non sia utile al raggiungimento del requisito contributivo minimo.

Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia per gli stessi motivi di cui al precedente motivo la violazione degli artt. 3, 36 primo comma e 38 della Costituzione.

In sostanza, il ricorrente assume che la Corte di merito, avrebbe negato il diritto alla neutralizzazione solo perché assente una specifica pronuncia del Giudice delle leggi sulla fattispecie in esame, riferita alla contribuzione figurativa da mobilità accreditata nell’ultimo quinquennio e compromissiva del livello di pensione sino ad allora maturata. In tale fattispecie, avrebbe dovuto applicare, in via interpretativa, il sopracitato principio generale enunciato dalla richiamata sentenza del Giudice delle leggi n. 264 del 1994.

In subordine, denuncia la non conformità agli artt. 3, 36 e 38 Cost. della citata norma con riferimento all’inclusione, nella retribuzione pensionabile, anche della contribuzione figurativa da mobilità accreditata nell’ultimo quinquennio di contribuzione che risulti compromissiva del livello di pensione già potenzialmente maturato dal lavoratore in forza di pregressa contribuzione, erroneamente ritenuta manifestamente infondata dalla Corte di merito.

Con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per omessa valutazione di prove e di fatti pacifici e violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 350, primo comma, n. 3) c.p.c.

Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che si ravvisa nella circostanza, ritenuta pacifica e comunque accertata dal primo giudice, della conservazione del diritto alla prestazione pensionistica in godimento anche al netto dell’ultima contribuzione figurativa per mobilità. Ciò in ragione del fatto che, sin dal ricorso di primo grado il ricorrente aveva allegato, senza essere smentito, di aver maturato un numero di contributi superiore al massimo di 2080 contributi settimanali grazie alla contribuzione figurativa derivata dal riconoscimento del beneficio da esposizione all’amianto (dal primo settembre 1970 al 30 novembre 1992) e che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c.

Il ricorso non è fondato.

I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto nella sostanza attaccano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il principio della neutralizzazione non possa trovare applicazione in quanto la contribuzione ritenuta pregiudizievole, corrispondente al periodo di fruizione della mobilità di cui all’art. 4 e ss l. n. 223 del 1991, era necessaria al fine della insorgenza del diritto alla pensione di anzianità erogata dall’aprile 2001.

Il ricorrente critica tale ragionamento in primo luogo in fatto, assumendo che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che già il Tribunale aveva considerato che risultavano maturati contributi, effettivi e figurativi, superiori al minimo delle 2080 settimane e precisamente 1781 settimane fino al 31.12.1992 – compresa la maggiorazione figurativa per esposizione ad amianto riconosciuta in via giudiziale per il periodo dal primo settembre 1970 al 30 novembre 1992 – in quota A, e 625 settimane dal 1.1.1993 al pensionamento, in quota B.

Per un ordinato iter della motivazione, va ricordato che questa Corte di legittimità, attraverso plurimi interventi, ha fornito una ricostruzione sistematica della disciplina della cd. neutralizzazione dei contributi previdenziali non necessari per conseguire la prestazione pensionistica ma responsabili di un decremento della media retributiva pensionabile indicata dalla legge (art., 3 comma ottavo, l. n. 297 del 1982) e ne ha chiarito i concreti ambiti di operatività.

Da ultimo, Cassazione n. 29967 del 2022, richiamando Corte Cost. n. 173 del 2018, ha evidenziato la centralità della disciplina recata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3), secondo cui “Per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall’INPS, l’importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; b) della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto”.

La riforma della legge delega del 1992 e del decreto delegato n. 503 del 1993 ha disciplinato in modo nuovo e diverso la posizione dei lavoratori già titolari di anzianità contributiva al 10 gennaio 1993, distinguendo, in tale ambito, tra lavoratori con anzianità contributiva inferiore o maggiore di 15 anni, alla predetta data. In particolare, la disciplina ha dilatato il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile da 260 a 520 settimane, per i soggetti che al 31 dicembre 1992 potevano far valere un’anzianità contributiva superiore a 15 anni; e – per i soggetti che alla stessa data disponevano di un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile alla contribuzione compresa fra il gennaio 1998 e l’ultimo contributo immediatamente precedente la data di decorrenza della pensione.

In particolare, il D.Lgs. n. 503, art. 13 per le pensioni liquidate dopo il 10 gennaio 1993, dispone che l’importo della pensione sia determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria; b) della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 503 del 1992.

Dunque, i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1 gennaio 1993 sono l’esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l’intera vita lavorativa dell’assicurato (D.Lgs. n. 373 del 1993 cit., art. 1).

Occorre pertanto evidenziare, richiamando le parole della Corte costituzionale, che le disposizioni scrutinate si applicano soltanto ai trattamenti pensionistici determinati integralmente (come nel caso in esame), o parzialmente, secondo il sistema retributivo (nel caso del lavoro autonomo, più propriamente definibile reddituale), che fa appunto riferimento alla entità delle retribuzioni (redditi) dell’interessato nell’ultimo periodo della vita lavorativa.

Nel solco tracciato dalle pronunce della Corte costituzionale si è mossa anche la giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata nel ribadire che ogni forma di contribuzione, sopravvenuta rispetto al maturare dell’anzianità assicurativa e contributiva minima, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, ove tale apporto produca un risultato meno favorevole per l’assicurato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 25 marzo 2014, n. 6966, e 24 novembre 2008, n. 27879; 28 febbraio 2014, n. 4868, e 26 ottobre 2004, n. 20732; Ordinanza n. 29903 del 29/12/2011; Sez. L, sentenza n. 26442 del 29/9/219.

In particolare, la sentenza n. 11649 del 2018 ha specificato che il riferimento all’ultimo quinquennio contenuto in alcune sentenze della Corte Costituzionale, come limite al periodo suscettibile di neutralizzazione, è dovuto al fatto che nelle fattispecie concrete esaminate la retribuzione pensionabile era calcolata in base alla media degli ultimi cinque anni, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 3, laddove oggi, secondo il disposto del D.Lgs. n. 503 del 1993, art. 13 (ndr D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 13), il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione, mentre ai fini della quota B deve tenersi conto della media retributiva dell’ultimo decennio: in altri termini, ai sensi dell’art. 13 citato, il riferimento all’ultimo quinquennio ai fini della retribuzione pensionabile è valido solo per la quota A di pensione.

Cass. n. 28025 del 02/11/2018, ha quindi precisato che i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1 gennaio 1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla L. n. 421 del 1992 e al D.Lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla “ratio” di rendere l’importo della pensione il più possibile aderente all’effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa; ne consegue che, rispetto ad essi, non opera, anche con riferimento ai lavoratori che, alla predetta data, abbiano maturato un’anzianità superiore a 15 anni, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. “neutralizzazione” dei periodi a retribuzione ridotta, il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale nell’assetto legislativo delineato dalla L. n. 287 del 1982, art. 3 incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro.

Quest’ultima pronuncia, in particolare, ha evidenziato come la giurisprudenza costituzionale in tema di neutralizzazione ha scrutinato esclusivamente la L. n. 297 del 1982 e vagliato lo specifico sistema di calcolo introdotto in quel contesto normativo, laddove nel nuovo sistema normativo seguente la riforma del 1992 l’individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, operata secondo i criteri fissati dal legislatore nell’ambito della sua discrezionalità politica, non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione ma reca un diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all’ultimo scorcio della vita lavorativa.

Ne consegue che le menzionate decisioni della Corte costituzionale non sono applicabili al mutato contesto normativo che, con la regolazione in via transitoria a corredo della riforma pensionistica del 1992 e la sommatoria delle due quote, vede la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico adeguatamente tutelata con la previsione della sola quota A della pensione, calcolata in ossequio al disposto della L. n. 297 del 1982 cit., art. 3 con la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione, arco di tempo entro il quale la norma prevede debba calcolarsi la retribuzione pensionabile.

Nello stesso senso, Cass. Sentenza n. 790 del 2021 ha affermato, in relazione a pretesa di neutralizzazione di periodi lavorativi successivi al 1993, che il rimedio eccezionale della neutralizzazione, connaturato ad un sistema di calcolo del trattamento pensionistico preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, correlata all’ultimo scorcio della vita lavorativa, quale quello delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 3 non si presta ad essere applicato oltre i limiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale, le quali non sono applicabili al mutato contesto normativo.

Successivamente, Cass. n. 32775 del 9/11/2021, che ha affermato l’incompatibilità della ratio alla base della neutralizzazione con i principi della riforma del 1992, ha respinto la tesi tendente ad estendere il meccanismo di neutralizzazione al di là della quota A salvaguardata in via transitoria e con riferimento a periodi lavorativi successivi al 1993.

Il riferimento, in via transitoria, alla sola quota a) di pensione, che riguarda l’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane), implica che la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad un periodo di cinque anni e solo se ricadente nell’ambito dell’ultimo quinquennio lavorativo, ma ciò solo nell’ambito della quota A) della pensione di cui alla riforma della L. n. 421 del 1992 e del decreto delegato n. 503 del 1993.

Il principio di neutralizzazione, dunque, nato in un sistema normativo ormai modificato, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema c.d. retributivo.

Ciò vale anche all’esito della modifica di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 12 e 13 (che ha previsto che “12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Nel caso di specie, il periodo di cui si chiede la neutralizzazione esula dallo spettro applicativo della cd. neutralizzazione, in quanto riferito alla quota B della pensione.

Ciò è sufficiente ad escludere la fondatezza della pretesa del ricorrente, con assorbimento delle ulteriori questioni dedotte dal medesimo tese a confutare l’assunto della non necessarietà ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità della contribuzione figurativa acquisita durante il periodo di mobilità, corrispondente alle ultime 209 settimane.

Il ricorso va dunque rigettato. Nulla va disposto quanto alle spese in mancanza di attività difensiva da parte dell’INPS, limitatosi a depositare procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

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