La fissazione del limite di 30 anni di età per la partecipazione al concorso per l’accesso al ruolo di funzionario tecnico psicologo della Polizia di Stato è costituzionalmente illegittima.
Nota a Corte Cost. 22 dicembre 2022, n. 262
Sonia Gioia
In materia di parità di trattamento sui luoghi di lavoro, l’art. 31, co. 1, D. LGS. 5 ottobre 2000, n. 334 (“Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato”) è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il limite di età “non superiore a trenta anni” si applica al concorso per l’accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologici della Polizia di Stato, dal momento che le funzioni concretamente svolte da tali lavoratori sono di carattere tecnico – scientifico e, in quanto tali, non richiedono il possesso di una speciale ed estrema prestanza fisica.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale 22 dicembre 2022, n. 262, investita della questione dal Consiglio di Stato, nell’ambito di una controversia tra il Ministero dell’Interno e un candidato al concorso, organizzato per il reclutamento di diciannove psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, che lamentava il carattere discriminatorio della normativa nazionale che fissa a 30 anni il limite di età per la partecipazione (ex art. 31, co. 1, D. LGS. n. 334 cit. e art. 3, co. 1, D.M. 13 luglio 2018, n. 103 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”).
In particolare, il Consiglio di Stato, nel sollevare, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, co. 1, D. LGS. n. 334 cit., ha osservato che non sembra “corretto, ragionevole e proporzionato” e manifestamente conforme a Costituzione che il limite di età si applichi al concorso per funzionari tecnici del ruolo degli psicologici poiché tali lavoratori non espletano funzioni di polizia tali da richiedere particolari doti fisiche ma attività professionali di tipo specializzato e tecnico, mentre, secondo il Ministero dell’Interno, l’imposizione di un requisito di prestanza fisica connesso all’età risponde al bisogno dell’amministrazione “di disporre di personale più giovane, in grado di fronteggiare, sia psicologicamente sia fisicamente, le esigenze connesse al ruolo di ordine e sicurezza pubblica, a prescindere dal grado e dalle competenze”.
Al riguardo, l’ordinamento giuridico pone un principio generale di non discriminazione basato sull’età nell’accesso all’occupazione e al lavoro, “anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego”, ai sensi degli artt. 2, Direttiva 2000/78/CE (recante disposizioni “Per la parità di trattamento in materia di accesso all’occupazione, sia privata sia pubblica”, attuata nel nostro ordinamento con D. LGS. 9 luglio 2003, n. 216), 21 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e 3 Cost.
Pertanto, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni “non è soggetta a limiti di età”, a meno che l’imposizione di un limite anagrafico sia giustificata “in ragione della natura dell’attività lavorativa, del contesto in cui essa viene espletata” o comunque di “oggettive necessità dell’amministrazione” (artt. 3, co. 3, D. LGS. n. 216 cit. e 3, co. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”) (Corte Cost. n. 275/2020; Corte Cost. n. 160/2000; Corte Cost. (ord.) n. 268/2001).
Con particolare riferimento al reclutamento nelle forze di polizia, l’imposizione, da parte del legislatore, di un limite anagrafico può essere giustificato solo laddove venga accertato che le funzioni in concreto svolte dagli agenti di Polizia siano “essenzialmente operative o esecutive” e, in quanto tali, richiedano il possesso di particolari capacità fisiche, poiché le carenze fisiche nello svolgimento di tali attività – consistenti nella protezione dei cittadini e dei beni, nell’arresto e nella custodia degli autori di atti criminosi nonché nel pattugliamento a scopo preventivo – possono avere conseguenze pregiudizievoli non solo per gli stessi agenti e per i terzi ma anche per il mantenimento dell’ordine pubblico (CGUE 17 novembre 2022, in causa C-304/21, in q. sito con nota di S. GIOIA; CGUE 15 novembre 2016, C- 258/15; CGUE 13 novembre 2014, C-416/13).
Nel caso di specie, la disciplina nazionale introduce una disparità di trattamento fondata sul criterio anagrafico poiché prevede che i soli candidati di età inferiore ai 30 anni alla data del bando di concorso possano partecipare alla selezione pubblica per l’accesso alla carriera di funzionari tecnici psicologici della Polizia di Stato.
In particolare, secondo la Corte, la fissazione di un tale limite anagrafico costituisce un requisito “arbitrario e irragionevole” in quanto il personale tecnico psicologo non è ordinariamente chiamato ad espletare mansioni di carattere operativo e di intervento “sul campo” ma è destinato a svolgere l’attività professionale per la quale risulta specializzato e abilitato all’esercizio della professione, seppur all’interno della Polizia di Stato, con funzioni tecnico scientifiche inerenti i compiti istituzionali dell’Amministrazione (art. 30, D. LGS. n. 334 cit.).
Per il reclutamento di tali funzionari, inoltre, è previsto l’accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale ma non il superamento di prove di efficienza fisica (ex art. 31, co. 3, D. LGS. n. 334 cit.), “il che dimostra, ulteriormente, che non siano strettamente necessarie, per l’esercizio dell’attività di loro competenza, specifiche caratteristiche fisiche connesse all’età”.
La norma censurata, infine, risulta “irragionevole” anche in relazione ad altri settori dell’ordinamento giuridico, considerato che il limite massimo di età per l’accesso al ruolo tecnico- logistico – amministrativo del Corpo della Guardia di Finanza nonché al ruolo tecnico degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri è fissato in trentadue anni di età (rispettivamente ex art. 9, D. LGS. 19 marzo 2001, n. 69, concernente il “Riordino del reclutamento dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza” e art. 664, D. LGS. 15 marzo 2010, n. 66, c.d. “Codice dell’ordinamento militare”).
Sulla base di tali considerazioni, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, co. 1, D. LGS. n. 334 cit., nella parte in cui limita l’accesso al concorso per funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato ai candidati di età inferiore ai 30 anni, dal momento che le mansioni effettivamente prestate da tali funzionari non richiedono competenze fisiche particolari tali da giustificare una deroga al principio di portata generale della parità di trattamento in base all’età.