Il patto di prova che si limita a richiamare la declaratoria generale del contratto collettivo senza specificazione delle mansioni da svolgere nel contratto di lavoro è nullo.

Nota a App. Roma 17 gennaio 2023, n. 4949

Pamela Coti

In mancanza di specificazione delle mansioni da svolgere nel contratto individuale di lavoro, il richiamo, nel patto di prova, alla declaratoria genericamente indicata nel contratto collettivo non è sufficientemente specifico, potendo essere molteplici e oggettivamente diverse e quindi non univoche le mansioni riferibili a quella declaratoria.

È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Roma 17 gennaio 2023, n. 4949 in relazione al ricorso presentato da una lavoratrice, licenziata per mancato superamento del periodo di prova, che ha dichiarato la nullità del relativo patto e quindi l’illegittimità del recesso intimato dalla datrice di lavoro.

Al riguardo i Giudici hanno rilevato che:

  • il semplice richiamo, nel patto di prova, alla qualifica dell’attività lavorativa da svolgere contenuta nel ccnl applicato, non è idonea a integrare una chiara e specifica indicazione delle mansioni oggetto della prova;
  • è elemento imprescindibile che le mansioni, se non specificatamente individuabili nel ccnl di riferimento, devono esser descritte, in modo preciso e dettagliato, nel contratto di lavoro individuale;
  • ne consegue che la mancanza di tali indicazioni non consente al lavoratore di contestare il mancato superamento del periodo di prova e, soprattutto, al giudice di effettuare la verifica in concreto, dovendosi ritenere la prova esperita sulla base di un patto nullo. Il licenziamento è pertanto illegittimo e annullabile per indeterminatezza e indeterminabilità del suo oggetto.
Nullità del patto di prova per mancata indicazione delle mansioni
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