Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 febbraio 2023, n. 4839

Lavoro, Collocamento in mobilità, Incremento della retribuzione media settimanale, Ricalcolo della pensione di anzianità, Calcolo della contribuzione figurativa da accreditarsi per il periodo di mobilità, La retribuzione utilizzabile ai fini del calcolo dell’indennità di mobilità e la retribuzione pensionabile non necessariamente sono coincidenti, Indennità di trasferta, Rigetto

 

Fatti di causa

 

1. Con il ricorso introduttivo della lite, G.R. aveva esposto che, con sentenza n. 15607 del 2002, il Tribunale di Napoli aveva accertato la misura della retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità; che, in virtù della suindicata sentenza passata in giudicato, egli aveva diritto al ricalcolo della pensione di anzianità, riconosciutagli dall’1.7.2002, in ragione di un incremento della retribuzione media settimanale utile per il calcolo della pensione.

2. Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda sulla base della considerazione che non erano stati indicati, in modo sufficientemente preciso e circostanziato, i criteri per il ricalcolo della pensione, reputando non sufficiente, a sostenere la domanda, la deduzione dell’accertata retribuzione utile ai fini del calcolo della mobilità (maggiore di quella considerata dall’INPS).

3. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha confermato il rigetto della domanda, con motivazione sostanzialmente sovrapponibile.

4. La Corte territoriale ha evidenziato la carenza di allegazioni relativamente ai parametri da adottare per la determinazione della pensione di anzianità ed ha osservato che i concetti di retribuzione utilizzabile ai fini del calcolo dell’indennità di mobilità e di retribuzione pensionabile non erano coincidenti per cui l’aumento della retribuzione posta a base dell’indennità di mobilità non comportava automaticamente un aumento della retribuzione pensionabile.

5. Avverso l’indicata decisione, ha proposto ricorso in cassazione, G.R., con tre motivi. Ha resistito, con controricorso, l’Inps. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

6. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione della legge nr. 223 del 1991, art. 7, comma 9 e dell’art. 2909 cod.civ. Afferma la palese violazione dell’art. 7 citato poiché la Corte di appello ha giudicato non coincidenti i due concetti di retribuzione pensionabile e di retribuzione utilizzabile ai fini del calcolo dell’indennità di mobilità mentre è la legge ad imporre la coincidenza: la retribuzione pensionabile è, infatti, proprio quella globale spettante al lavoratore sulla quale sono calcolati i contributi figurativi.

7. La Corte avrebbe violato anche l’art. 2909 cod.civ., in quanto la sentenza del Tribunale di Napoli del 2002 aveva accertato, con efficacia di giudicato, l’ammontare della retribuzione globale e pertanto il ricorrente aveva strutturato il ricorso come una quantificazione dovendo essere soltanto sostituito nel calcolo della pensione operata dall’Inps la retribuzione pensionabile accertata.

8. Con il secondo motivo denuncia violazione della legge nr. 153 del 1969, art. 12, e dell’art. 2909 cod.civ.

Secondo il ricorrente, per il calcolo della contribuzione figurativa da accreditarsi per il periodo di mobilità, doveva farsi applicazione dell’art. 7 quale norma speciale e non già dell’art. 12 riferita alla contribuzione ordinaria.

9. Osserva che l’esclusione del 50% dell’indennità di trasferta anche corrisposta in modo fisso e continuativo ha carattere presuntivo e può essere superata: nel caso di specie, il Tribunale di Napoli aveva ritenuto la natura integralmente retributiva dell’indennità medesima e, pertanto, anche in parte qua, la sentenza impugnata avrebbe violato il giudicato.

10. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., perché la Corte non aveva accolto, neppure parzialmente, la domanda nei limiti del riconoscimento al 50%.

11. Le questioni poste con l’odierno giudizio risultano già esaminate dalla Corte in altro giudizio relativo ad una vicenda concreta esattamente sovrapponibile alla presente.

12. Le argomentazioni di Cass. nr. 2714 del 2020, condivise dal Collegio, conducono al complessivo rigetto anche dell’odierno ricorso.

13. Il ricorrente fonda la sua domanda sulle disposizioni che disciplinano l’indennità di mobilità sottolineando che detta normativa stabilisce in modo estremamente chiaro che il contributo figurativo, utile da accreditarsi ai fini pensionistici per i periodi di godimento dell’indennità di mobilità, va calcolato proprio sulla retribuzione globale di cui alla legge nr. 1115 del 1968, art. 2, e alla legge nr. 164 del 1975, art. 2.

14. Per il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non coincidenti i due concetti di retribuzione utilizzabile ai fini del calcolo dell’indennità di mobilità e di retribuzione pensionabile ed, inoltre, nel disattendere il giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli, più volte citata, resa tra le parti, che aveva accertato l’ammontare della retribuzione globale effettivamente percepita al momento del suo collocamento in mobilità, sentenza in base alla quale il successivo ricorso era stato strutturato come un giudizio sulla quantificazione dovendosi, soltanto, sostituire, nel calcolo della pensione, i diversi valori della retribuzione pensionabile ex art. 7 citato nella maggior misura già accertata con la sentenza del Tribunale di Napoli passata in giudicato.

15. Le argomentazioni del ricorrente non sono condivisibili dovendosi rilevare, in primo luogo, che il ricorrente, oltre a non aver «depositato nel presente giudizio la sentenza del Tribunale di Napoli, così come gli imponeva l’art. 369 cpv.», non trascrive i punti salienti della sentenza stessa al fine di consentire a questa Corte di valutarne la rilevanza nel presente giudizio e superare l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il ricorrente aveva strutturato il giudizio come se si procedesse alla quantificazione di un diritto a seguito della pronuncia di accertamento dell’ an del diritto stesso sull’erroneo presupposto che il più ingente importo della retribuzione posta a base dell’indennità di mobilità sicuramente avrebbe determinato un aumento della retribuzione pensionabile.

16. In sostanza, non emerge, da quanto riportato in ricorso, che secondo la sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, la retribuzione percepita dal R., al momento del collocamento in mobilità, dovesse essere utilizzata per il calcolo della pensione o che la retribuzione globale di fatto, che spiega influenza nel calcolo del contributo figurativo e dell’indennità di mobilità, dovesse valere anche per il calcolo della pensione.

17. Il ricorrente richiama, come si è detto, le norme stabilite per la determinazione dell’indennità di mobilità e della misura dei relativi contributi figurativi. A tale riguardo, correttamente la Corte territoriale ha affermato che la retribuzione utilizzabile ai fini del calcolo dell’indennità di mobilità e quella della retribuzione pensionabile non necessariamente sono coincidenti con la conseguenza che sarebbe stato onere del ricorrente quantomeno allegare gli elementi retributivi ritenuti utilizzabili per la determinazione della retribuzione pensionabile oggetto del presente procedimento, in applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, che, come ricorda la Corte territoriale, ricomprende nella retribuzione pensionabile tutto ciò che il lavoratore riceve, ovvero ha diritto di ricevere in dipendenza del rapporto di lavoro, elencando tassativamente le voci escluse.

18. L’affermazione contenuta nella sentenza impugnata di un difetto di allegazione risulta, in definitiva, confermato nel presente giudizio e ciò anche con riferimento all’indennità di trasferta.

19. Quanto all’affermazione del ricorrente secondo cui nella fattispecie, come accertato dal Tribunale di Napoli, l’indennità di trasferta aveva in realtà natura interamente retributiva e, dunque, integralmente riconducibile alla retribuzione pensionabile, va rilevato come il rilevato difetto di specificità del motivo non consenta neppure di valutare la fondatezza del terzo motivo con cui il ricorrente si duole del mancato accoglimento della domanda di inclusione della indennità di trasferta pur nella limitata misura del 50%.

20. In ogni caso – e conclusivamente – l’equivalenza che postula il ricorrente (tra la retribuzione utilizzata per il calcolo dell’indennità di mobilità e la retribuzione pensionabile) e l’automatismo che se ne intende derivare (in termini di un più favorevole trattamento pensionistico) necessitavano, quanto meno ai fini di decisività dei rilievi, di uno sviluppo contabile idoneo a dimostrare l’erroneità della liquidazione del trattamento pensionistico come operato dall’INPS.

21. Il ricorso va, pertanto, complessivamente respinto, con le spese che, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

22. Avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 febbraio 2023, n. 4839
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: