L’indennità di trasferta prevista dal CCNL Logistica ha natura retributiva e si computa nella base di calcolo del TFR.
Nota a App. Brescia 24 novembre 2022
Alfonso Tagliamonte
Qualora la contrattazione collettiva aziendale o territoriale non abbia fissato la misura restitutoria dell’indennità di trasferta, come da indicazione dello stesso CCNL, quest’ultima ha natura retributiva e pertanto deve rientrare nella base di calcolo del TFR.
Secondo l’art. 62, co. 6, ccnl Logistica, Trasporto merci e Spedizione, “l’indennità di trasferta ha natura restitutoria (è volta cioè a rimborsare esborsi sostenuti) «nella misura fissata dalle parti», le quali (sempre che lo vogliano) possono provvedervi con accordi collettivi aziendali o territoriali. Da ciò si desume che se le parti (consapevoli che l’indennità in parola potrebbe avere nelle varie realtà imprenditoriali territoriali anche una funzione restitutoria) non hanno fissato la misura restitutoria dell’indennità, quest’ultima ha natura tutta retributiva”.
Così, la Corte d’Appello di Brescia (24 novembre 2022) la quale precisa che l’indennità di trasferta ha natura restitutoria solo se e nella misura in cui è fissata dalle parti con la contrattazione di secondo livello. Tuttavia, se le parti non esercitano tale facoltà, l’indennità ha integralmente natura retributiva (in questo senso, v. Cass. n. 1378/2019 e n. 7484/2018, secondo cui, in mancanza di pattuizioni aziendali o individuali di fissazione della misura restitutoria, l’indennità di trasferta assume natura retributiva).
Tale affermazione, secondo i giudici, non è smentita dal co. 7 dell’art. 62 cit. per il quale se l’indennità è inferiore al valore esente da IRPEF, le parti possono sempre prevedere che una quota dell’indennità abbia natura restitutoria; se invece l’indennità supera il valore esente, la differenza in più ha sempre natura retributiva e le parti non possono prevedere che abbia natura restitutoria. Ciò, poiché “al di sotto della soglia fiscale, l’indennità ha natura restitutoria solo e nella misura in cui sia pattiziamente stabilita dalle parti; sopra la soglia fiscale, ha sempre natura retributiva. Se così è, ne consegue che l’indennità di trasferta nel caso di specie deve rientrare nella base di calcolo del TFR”.
Al contrario, l’indennità di trasferta non può essere computata nel calcolo delle mensilità aggiuntive, sulle quali invece incide il compenso per lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario infatti non è altro che retribuzione maggiorata e, se corrisposto con carattere di continuità, va sicuramente inserito nella base di calcolo delle mensilità aggiuntive. Tale emolumento costituisce infatti una “retribuzione pura”, che si distingue da quella ordinaria soltanto sotto il profilo quantitativo perché maggiorata rispetto ai minimi contrattuali e quindi rientra nella retribuzione globale mensile. Questi compensi tuttavia non devono essere inclusi nel calcolo del TFR, in quanto l’art. 37 ccnl cit. non li inserisce nell’elenco tassativo degli elementi da prendere in considerazione agli effetti del TFR.