La retribuzione dei lavoratori interinali è riducibile, rispetto a quella dei prestatori facenti capo all’azienda utilizzatrice, a condizione che siano garantite adeguate compensazioni sul piano delle altre condizioni di lavoro e dell’occupazione.
Nota Corte di Giustizia UE 15 dicembre 2022, C-311/21
Paolo Pizzuti
“Qualora le parti sociali autorizzino, mediante un contratto collettivo, differenze di trattamento in materia di condizioni di base di lavoro e d’occupazione a scapito dei lavoratori tramite agenzia interinale, tale contratto collettivo deve, al fine di garantire la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale interessati, accordare loro vantaggi in materia di condizioni di base di lavoro e d’occupazione tali da compensare la differenza di trattamento che subiscono….La nozione di “condizioni di base di lavoro e d’occupazione” è definita all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/104 e si riferisce all’orario di lavoro, alle ore di lavoro straordinario, alle pause, ai periodi di riposo, al lavoro notturno, alle ferie, ai giorni festivi, nonché alla retribuzione”.
È quanto afferma la Corte di Giustizia UE 15 dicembre 2022, C-311/21 in una fattispecie riguardante il settore del commercio al dettaglio in Germania per il quale un contratto collettivo separato stabiliva nei confronti dei lavoratori inviati da agenzie interinali una retribuzione nettamente inferiore rispetto a quella dei lavoratori comparabili dell’impresa utilizzatrice.
La Corte precisa che l’art. 5, par. 3, della Direttiva 2008/104 va interpretato nel senso che per garantire la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale occorre comparare le condizioni di base di lavoro e d’occupazione applicate ai lavoratori direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice con quelle applicabili ai lavoratori assunti (a termine o a tempo indeterminato) tramite agenzia interinale “per poter così determinare se i vantaggi compensativi concessi per quanto riguarda le suddette condizioni di base consentano di controbilanciare gli effetti della differenza di trattamento subita”.
È dunque ammissibile che uno Stato membro “accordi la possibilità alle parti sociali di mantenere o di concludere contratti collettivi che autorizzino differenze di trattamento in materia di condizioni di base di lavoro e d’occupazione a scapito di detti lavoratori”. Ciò, purché tali contratti “possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo al fine di verificare che le parti sociali rispettino il loro obbligo di garantire la protezione globale di tali lavoratori”.