Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 febbraio 2023, n. 5467

Lavoro, Concorso, Atto deliberativo conclusivo di scorrimento della graduatoria, Obbligo dell’Amministrazione di adottare l’atto deliberativo, Inammissibilità del ricorso 

 

Fatti di causa

 

Con ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., ritualmente notificato il 30 ottobre 2020, tenuto conto della sospensione dei termini disposta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, A.L. impugnava l’ordinanza n. 5418/2020 resa da questa Corte nell’adunanza camerale dell’Il dicembre 2019 e depositata il 27 febbraio 2020, con la quale si dichiarava l’inammissibilità, per indeducibilità in sede di legittimità del primo motivo di censura e per difetto di specificazione degli ulteriori motivi, del ricorso per cassazione dalla stessa L. proposto avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Bari di rigetto della domanda proposta dalla L. nei confronti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di adottare l’atto deliberativo conclusivo di scorrimento della graduatoria relativa al concorso per la copertura di due posti di operatore professionale terapista della riabilitazione-fisiopatologia respiratoria e la condanna dell’Amministrazione medesima all’adozione di siffatto atto deliberativo conclusivo di scorrimento della graduatoria;

L’impugnazione è affidata a due motivi ed in relazione ad essa l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari pur intimata non ha svolto difesa alcuna;

che la causa, trattata innanzi alla sesta sezione all’udienza del 6.7.2022, in vista della quale la L. aveva presentato memoria, in difetto dei presupposti per la decisione in quella sede, veniva rimessa alla sezione IV, con assegnazione per la decisione all’odierna udienza;

 

Ragioni della decisione

 

con il primo motivo, la ricorrente in revocazione, nel denunciare la violazione ed omessa applicazione dell’art. 18, legge Regione Puglia n. 14/2004, in relazione all’art. 33, comma 8, legge Regione Puglia n. 1/2005, lamenta omessa pronunzia in ordine al primo motivo del ricorso per cassazione teso a censurare l’erronea interpretazione da parte della Corte territoriale dell’invocato art. 18 I.r. n. 14/2004, omissione che assume derivare da un errore percettivo in cui sarebbe incorsa questa Corte, limitatasi a considerare i soli motivi dal secondo al quinto del ricorso per cassazione.

con il secondo motivo la ricorrente in revocazione imputa a questa Corte di aver “dato per accertato un fatto incontrastabilmente escluso dalla documentazione processuale”, fatto identificato nell’omessa riproduzione nel ricorso per cassazione, almeno nelle sue parti essenziali, della nota aziendale prot. n. 29076 del 12.11.2004, assunta come decisiva ai fini del decidere;

il primo motivo è inammissibile perché a pag. 4 dell’ordinanza impugnata si dice espressamente che il motivo sulla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. (primo motivo dell’originario ricorso) era oscuro, visto che lo scorrimento della graduatoria era stato chiesto nelle conclusioni; dunque, il motivo è stato esaminato e motivatamente disatteso, senza che in questa sede si possa discettare sull’esattezza o meno della decisione, noto essendo che ipotetici (e qui, peraltro, inesistenti) errores in iudicando o in procedendo sono estranei al rimedio del ricorso per revocazione;

inammissibile perché irrilevante è il secondo motivo: infatti, a pag. 4 dell’ordinanza qui impugnata si afferma che tutti e 5 i motivi di gravame formulati contro la sentenza della Corte territoriale sono inammissibili perché, a monte, non consentono di individuare in che modo e come le norme richiamate sarebbero state violate, di guisa che l’ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di autosufficienza resterebbe comunque ininfluente;

– in conclusione, l’odierno ricorso per revocazione si palesa inammissibile;

– non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13, se dovuto.

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