Il datore di lavoro che sia a conoscenza di un nuovo domicilio del lavoratore deve inviare la lettera di contestazione disciplinare a tale indirizzo.

Nota a Cass. 15 febbraio 2023, n. 4795

Maria Novella Bettini

La lettera di contestazione disciplinare si reputa conosciuta dal lavoratore qualora pervenga al suo indirizzo originario o al nuovo indirizzo di cui il datore di lavoro sia venuto a conoscenza.

È quanto ribadisce la Corte di Cassazione in merito al caso di un dirigente medico cui era stata irrogata la sanzione disciplinare di sei mesi di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione a causa di assenze ingiustificate, alla quale era seguita una ulteriore contestazione non pervenuta al destinatario che si trovava agli arresti domiciliari; contestazione seguita dall’intimazione del licenziamento in tronco.

Il medico aveva pertanto convenuto in giudizio l’Azienda Sanitaria censurando il licenziamento per la lesione del diritto di difesa, per la violazione del termine di 30 giorni per la contestazione dell’addebito e per la tardività della contestazione, chiedendo la nullità o l’annullamento del licenziamento e la condanna della convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennità risarcitoria con il versamento dei contributi previdenziali.

In particolare, la lettera de qua gli era stata inviata dapprima all’istituto penitenziario e poi alla sua abitazione risultando egli agli arresti domiciliari. Il ricorrente assume però che non scontava gli arresti domiciliari nella propria abitazione ma presso la Comunità Incontro in Amelia, cosicché non aveva potuto ricevere la lettera di contestazione, che aveva conosciuto solo dopo il licenziamento mediante accesso agli atti.

La Corte accoglie il ricorso chiarendo che in via generale è valida l’intimazione del licenziamento (così come la lettera di contestazione disciplinare) inviata all’indirizzo trasmesso all’azienda al momento dell’assunzione e che il lavoratore ha l’obbligo di comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio (Cass. n. 22295/2017, la quale precisa che il licenziamento inviato all’indirizzo conosciuto dal datore di lavoro è pienamente efficace, se effettuato entro i termini, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e Cass. n. 20519/2019).

Tuttavia, “tale presunzione non opera nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell’allontanamento del lavoratore dal domicilio e dunque dell’impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata” (v. Cass. n. 3984/2015).

Dirigente medico agli arresti domiciliari e licenziamento (Cass. n. 4795/2023)
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