Si applicano le regole convenzionali al bonus erogato, nell’anno di imposta successivo a quello di effettuazione della prestazione, da un datore di lavoro svizzero, a un lavoratore che, nel medesimo anno, si è trasferito dall’Italia alla Svizzera.

Nota AdE Risp., 20 gennaio 2023, n. 126

Marialuisa De Vita

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 126 del 20 gennaio 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla imponibilità in Italia dei bonus erogati in ritardo rispetto al periodo di maturazione a un lavoratore che, nel periodo di maturazione del bonus, ha trasferito la propria residenza fiscale all’estero.

Nel caso di specie, un cittadino italiano si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate rappresentando di:

  • essere stato residente e di aver prestato la propria attività lavorativa in Italia fino al mese di giugno 2020;
  • essersi trasferito in Svizzera a giugno 2020 per svolgervi un’attività di lavoro subordinato presso la stabile organizzazione svizzera della medesima società per cui aveva lavorato in Italia;
  • aver stabilito il centro dei propri interessi vitali in Svizzera da luglio 2020.

L’istante, successivamente al suo trasferimento in Svizzera, più precisamente a giugno 2021, aveva ricevuto un bonus relativo al lavoro espletato nel 2020, tanto in Italia, quanto in Svizzera.

Venivano chiesti chiarimenti circa la tassazione di tale somma.

Nell’argomentare la propria soluzione, l’Amministrazione finanziaria è partita risolvendo il problema di stabilire, per il 2020, la residenza fiscale del contribuente. A tal proposito, dopo aver ricordato preliminarmente il principio della prevalenza delle norme convenzionali su quelle interne, ha ritenuto di dover applicare il criterio del frazionamento del periodo di imposta di cui all’ art. 4, par. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Svizzera. La norma prevede che “la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data”.

Si tratta di un particolare criterio in base al quale, nel caso del trasferimento della residenza di un soggetto in corso d’anno, viene riconosciuta la potestà impositiva a entrambi gli Stati, ma solo per il periodo in cui una persona è stata residente nell’uno e nell’altro. Viene, appunto, frazionato il periodo di imposta.

Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, presupponendo che il cambiamento del domicilio (inteso, ai sensi dell’art. 43 c.c., come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi) del contribuente dall’Italia alla Svizzera sia avvenuto il giorno x del mese di luglio 2020, ha quindi chiarito che “l’Italia può esercitare la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino al giorno x del luglio 2020, mentre la Svizzera può far valere, ai sensi della predetta disposizione convenzionale, la sua pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo al giorno x del luglio 2020”.

Ciò premesso, l’Amministrazione passa ad esaminare il regime fiscale dei redditi di lavoro dipendente, nell’ambito dei quali si inserisce il bonus in esame e richiama l’art. 15, par. 1 della Convenzione, che attribuisce la potestà impositiva al Paese di residenza al momento dell’effettuazione della prestazione e non a quello di residenza al momento della erogazione del reddito. Pertanto, assumendo che il trasferimento della residenza fiscale sia avvenuto il giorno x+1 del luglio 2020, i redditi di lavoro dipendente prodotti nei periodi:

  • 1º gennaio – giorno x-1 del luglio 2020, devono essere assoggettati ad imposizione esclusiva in Italia (Stato di residenza del lavoratore e di svolgimento dell’attività lavorativa);
  • giorno x del luglio 2020, devono essere assoggettati ad imposizione concorrente in Italia e in Svizzera e la conseguente doppia imposizione deve essere ivi eliminata mediante il metodo dell’esenzione di cui all’art. 24, par. 3 della Convenzione;
  • giorno x+1 del luglio 2020 – 31 dicembre 2020 devono essere assoggettati ad imposizione esclusiva in Svizzera (Stato di residenza del lavoratore e di svolgimento dell’attività).

Alla luce di quanto fin qui esposto, in base al combinato disposto degli artt. 4, par. 4 e 15, par. 1 della Convenzione, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che deve essere assoggettata ad imposizione:

  • in Italia, la quota parte del bonus maturata nel periodo 1º gennaio – giorno x del luglio 2020;
  • In Italia quella relativa al giorno x del luglio 2020, essendo quest’ultima esente in Svizzera ai sensi dell’art. 24, par. 3 della Convenzione;
  • in Svizzera, la quota parte del bonus relativa al periodo giorno x+1 luglio 2020 – 31 dicembre 2020.
Interrelazioni tra bonus erogato in ritardo e trasferimento della residenza fiscale all’estero in corso d’anno
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