Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 marzo 2023, n. 6911
Lavoro, Sanzione disciplinare conservativa, Inottemperante all’ordine dei superiori, Compatibilità degli ordini impartiti dal datore con la disciplina dettata dal Codice della Strada, Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto da (…) nei confronti di (…) Srl volto a far dichiarare l’illegittimità della sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni comminata il 28 dicembre 2018.
2. La Corte, in sintesi, ha argomentato che, “a prescindere dalla compatibilità della direttiva n. 44/17 (e dell’ordine di servizio n. 6/17 di (…) s.r.l.) dell’ente competente per il trasporto pubblico locale in base alla legge regionale n. 6 del 2012 con la normativa dettata dal Codice della Strada, il comportamento di (…) è passibile di sanzione disciplinare, quanto meno, nel momento in cui si è rifiutato di adempiere agli ordini dei superiori gerarchici (…) che lo avevano invitato a far risalire gli utenti ed a proseguire la corsa e in seconda battuta a lasciare il mezzo per permettere al (…) di sostituirlo alla guida”; per la Corte, poi, nel caso concreto difettava la “palese illegittimità dell’ordine”, in quanto la disposizione datoriale aveva recepito quanto stabilito dall’ente competente e anche la Prefettura, sollecitata dalla organizzazione sindacale di appartenenza del (…)aveva ritenuto legittima la direttiva n. 44/2017 dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale; quindi, “questo dato – secondo la Corte – permette di escludere che l’ordine di servizio n. 6/17 fosse manifestamente contra legem”; “inoltre i due addetti all’esercizio (controllori) possedevano le abilitazioni richieste per la guida dell’autobus”.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con un motivo; ha resistito con controricorso l’intimata società.
4. Nell’adunanza camerale del 6 luglio 2022, in prossimità della quale entrambe le parti hanno comunicato memorie, il Collegio ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per la decisione in Sesta Sezione, per cui ha rimesso la causa alla Sezione ordinaria.
La società controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Il motivo di ricorso denuncia: “art. 360, c.p.c., punto 3, per violazione degli artt. 1322 c.c., 1324 c.c., 1374 c.c., 1419 c.c., 2086 c.c., 2104, comma 2, c.c. e 112 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. nonché punto 4 per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato”; si critica diffusamente la sentenza impugnata per aver ritenuto legittima la sanzione disciplinare irrogata al (…) senza “rispondere alla domanda posta dal
ricorrente e cioè se sia contra legem la pretesa datoriale di conduzione dell’autobus su un tratto autostradale di 20 KM con due decine di passeggeri in piedi, del tutto a prescindere da quanto palese ne fosse la illiceità”.
2. Il Collegio reputa che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Il motivo non si misura adeguatamente con la ragione decisiva fondante l’assunto della Corte territoriale che ha respinto la domanda del lavoratore ritenendo comunque sufficiente a giustificare la sanzione disciplinare conservativa inflitta al (…) la mancata collaborazione con i superiori, dopo il rifiuto di condurre l’autobus con passeggeri in piedi, anche “a prescindere” – così si esprime la Corte – dalla compatibilità degli ordini impartiti precedentemente con la disciplina dettata dal Codice della Strada. Tanto che la sentenza impugnata accoglie testualmente “la censura esposta al punto 2B” dell’atto di gravame della società, che aveva criticato il primo giudice sull’argomento che al (…) era stato contestato “anche di non scendere dal mezzo, così contravvenendo all’ordine impartitogli da uno dei due controllori, che si sarebbe messo personalmente alla guida” cosicché “già solo quest’ultima gravissima condotta”, a prescindere dalla legittimità o meno dei precedenti ordini relativi alla guida del mezzo con persone in piedi, “avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere pienamente legittimo il provvedimento sanzionatorio adottato dall’odierna appellata”.
Vero è che, poi, nella motivazione della Corte territoriale si affronta anche il tema della non palese illegittimità dell’ordine, ma possono considerarsi ulteriori ed autonome ragioni della decisione rafforzative di un decisum che già pienamente si regge sul convincimento che precede.
Così interpretata la sentenza impugnata, non è dubbio che la valutazione circa l’idoneità a giustificare la sanzione della condotta inottemperante all’ordine dei superiori di far guidare ad altri – sicuramente di rilievo disciplinare e anche prescindendo dalla legittimità o meno dei precedenti ordini concernenti la guida personale del mezzo – involge apprezzamenti di merito, non suscettibili di riesame innanzi a questa Corte di legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con liquidazione delle spese secondo soccombenza come da dispositivo.
Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.