Il datore di lavoro privato che acquisisce una società a controllo pubblico non può far valere l’originaria nullità del contratto stipulato da una lavoratrice senza espletamento di una procedura selettiva.
Nota a Trib. Ancona 15 febbraio 2023, n. 489
Maria Paola Gentili
La modifica soggettiva del rapporto di lavoro determinata dal passaggio della maggioranza azionaria da una società pubblica ad una società privata esclude l’applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego a decorrere dalla data del subentro.
La prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro con soggetto privato concretizza infatti un rapporto di lavoro del tutto efficace e legittimo, non essendovi in ambio privatistico alcun vincolo di selezioni pubbliche per procedere alle assunzioni.
Ne consegue l’impossibilità per la nuova compagine datoriale di invocare cause di nullità che riguardano unicamente specifici soggetti connotati da elementi pubblicistici come le società a partecipazione pubblica maggioritaria.
Lo afferma il Tribunale di Ancona (15 febbraio 2023, n. 489) in una vicenda in cui una lavoratrice era stata assunta a tempo indeterminato senza alcuna procedura preselettiva da una società a partecipazione pubblica maggioritaria (contratto a termine convertito in contratto a tempo indeterminato).
La Corte ha accolto il ricorso contro il licenziamento, dichiarando illegittimo il recesso (basato sulla insanabile radicale nullità per mancato espletamento delle procedure concorsuali), non sussistendo giusta causa o giustificato motivo.
Ciò, sul presupposto che, nonostante il contratto di lavoro con la società a controllo pubblico sia originariamente nullo per vizio di costituzione del rapporto (v. Cass. 3662/2019, 19925/2019), il passaggio in mano privata del controllo della società esclude l’applicazione delle regole contenute nel D.LGS. 175/2016, che impone di scegliere il personale tramite pubblici concorsi. La nullità vale perciò solo per le società a controllo pubblico, e non per datori di lavoro privati.