In caso di contratti a termine reiterati abusivamente, spetta il solo risarcimento del danno, con esonero dall’onere della prova.
Nota a Cass., SS.UU., 22 febbraio 2023, n. 5542 e 22 febbraio 2023, n. 5556
Fabrizio Girolami
In tema di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale artistico e tecnico delle Fondazioni lirico-sinfoniche, la Cassazione, a Sezioni Unite, con le sentenze n. 5542 e n. 5556 del 22 febbraio 2023, dirimendo un contrasto di giurisprudenza formatosi in seno alla Corte, ha enucleato i seguenti principi di diritto:
a) in caso di “successione di leggi nel tempo” la legittimità della clausola di durata apposta al contratto a termine e le conseguenze che derivano dall’invalidità della stessa devono essere valutate applicando la disciplina vigente al momento dell’instaurazione del rapporto;
b) l’art. 1 del D.LGS. n. 368/2001, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla L. n. 92/2012, impone di specificare nel contratto le “ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive” che giustificano l’assunzione a termine (c.d. “causali”) e tale obbligo di specificazione non può essere soddisfatto per le fondazioni lirico-sinfoniche attraverso la sola indicazione dello spettacolo o dell’opera, non sufficiente, rispetto a un’attività che si caratterizza per essere finalizzata alla produzione in ogni stagione di una serie di rappresentazioni, a rendere evidenti le ragioni oggettive del ricorso al rapporto;
c) nei casi di rapporto a tempo determinato con clausola affetta da nullità l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato è impedita dalle norme imperative settoriali, vigenti al momento della stipulazione del contratto, che fanno divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato o subordinano l’assunzione stessa a specifiche condizioni oggettive e soggettive, fra le quali rientra il previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o selettive;
d) in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni temporanee, ove la conversione sia impedita dalle norme settoriali vigenti ratione temporis (come appunto, le norme sulle fondazioni lirico-sinfoniche), le disposizioni di diritto interno, che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità, vanno interpretate in conformità al canone dell’effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e, pertanto, al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del c.d. danno “comunitario” (quantificabile tra 2,5 e 12 mensilità) con esonero dall’onere probatorio nei limiti previsti dall’art. 32 della L. 4 novembre 2010 n. 183 (successivamente trasfuso nell’art. 28 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81), ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati.
I sopra menzionati principi di diritto sono stati enunciati in relazione alla vicenda di abusiva reiterazione di contratti a termine stipulati dalla fondazione Teatro dell’Opera di Roma con due lavoratori i quali – nel periodo maggio 2006/marzo 2011 – erano stati ripetutamente assunti a termine con mansioni di “macchinista” per più spettacoli che, in realtà, coprivano tutta la stagione teatrale.
- la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 25 ottobre 2018 (causa C-331/17, c.d. sentenza Sciotto) ha ritenuto contrastante con la clausola 5 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato “una normativa nazionale (…) in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore”;
- a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia UE, il legislatore è intervenuto con il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 81, che ha aggiunto due commi all’art. 29 del d.lgs. n. 81/2015 (co. 3-bis e 3-ter), prevedendo: a) la possibilità per le fondazioni lirico-sinfoniche di ricorrere al contratto a termine, nel limite massimo di 36 mesi “in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti”, da indicare nell’atto scritto, richiesto a pena di nullità, “anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l’impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato” (co. 3-bis); b) l’esclusione della conversione in rapporto a tempo indeterminato del rapporto a termine stipulato in violazione delle norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi dei contratti e il riconoscimento a favore del lavoratore del diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro resa in violazione di norma imperativa, con obbligo per la fondazione lirico-sinfonica di agire nei confronti dei dirigenti, che abbiano agito con dolo o colpa grave, per il recupero delle somme pagate a tale titolo (co. 3-ter).