La domanda giudiziaria di mero accertamento dello status di handicap grave è ammissibile. L’INPS è l’unico legittimato passivo nelle cause di accertamento delle invalidità civili.
Nota a Cass. 16 febbraio 2023, n. 4833
Maria Paola Gentili
L’azione per il riconoscimento dell’handicap grave verte sull’accertamento non di una mera condizione di invalidità, improduttiva di effetti, ma di uno status, cui si correla una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive, nonché una vasta gamma di misure volte a rimuovere le discriminazioni che l’handicap genera; per tale motivo, la stessa è possibile a prescindere dalla specificazione del beneficio che, in forza di tale riconoscimento, si rivendica.
È quanto afferma la Corte di Cassazione 16 febbraio 2023, n. 4833 in linea con la pronunzia della corte di merito la quale aveva omologato l’accertamento tecnico preventivo che aveva riconosciuto lo stato di handicap grave di una signora e rigettato l’opposizione dell’INPS, che, nel proporre ricorso ex art. 445 bis, co. 6, c.p.c., aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità della domanda di mero accertamento, in quanto carente dell’indicazione dello specifico beneficio che la signora intendeva conseguire in relazione allo stato di handicap di cui chiedeva il riconoscimento.
Nello specifico, la Cassazione, rileva che:
– in tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., sussiste “l’interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave (L. n. 104 del 1992, art. 3, co. 3), anche a prescindere dalla specificazione del beneficio che, in forza di tale riconoscimento, si rivendica”;
– la condizione di portatore di handicap di cui all’art. 3, co.1, L. n. 104/1992, “assume un pieno rilievo giuridico” (Cass. n. 24953/2021, punto 20) poiché si raccorda con il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, co. 2, Cost. e si atteggia come uno status, cui sono legate molteplici situazioni soggettive, e non come una mera condizione, improduttiva di effetti. “Alla speciale protezione che l’ordinamento appresta sul piano sostanziale fa riscontro il riconoscimento dell’interesse ad agire, che rafforza e rende effettiva la tutela giurisdizionale dei diritti”;
– sicché, “l’istanza tesa al semplice riconoscimento di tale stato psicofisico non richiede altra indicazione al fine di integrare l’interesse ad attivare il procedimento di cui all’art. 445-bis c.p.c., laddove il medesimo stato sia stato in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo” (Cass. n. 24953/ 2021, cit.,);
– in forza dell’art. 10, D.L. n. 203/2005, come modificato dal D.L. n. 78/2009, convertito con modif. in L. 3 agosto 2009, n. 102, l’INPS è subentrato allo Stato nelle funzioni che allo stesso residuavano in materia di handicap e deve pertanto considerarsi l’unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali relativi all’accertamento di tale condizione sanitaria (per l’esclusiva legittimazione passiva dell’INPS, v. Cass. n. 26317/2022).