Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno da abuso di contratti precari, nell’ ipotesi di utilizzo irregolare di contratti di collaborazione autonoma da parte di una pubblica amministrazione

Nota a Trib. Trani 2 febbraio 2023

Pamela Coti

Il risarcimento del danno per l’abuso di contratti di collaborazione da parte della pubblica amministrazione spetta alla lavoratrice che svolga effettivamente un’attività lavorativa caratterizzata dagli indici tipici della subordinazione.

È quanto stabilito dal Tribunale di Trani in relazione al ricorso presentato da una lavoratrice con cui un ente pubblico locale aveva stipulato una serie di contratti di collaborazione autonoma, adibendola alla gestione del proprio ufficio stampa, volto all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in luogo del rapporto di collaborazione.

Al riguardo il Tribunale ha precisato che:

  • il rapporto di lavoro subordinato, disciplinato dall’art. 2094 c.c., è caratterizzato dal requisito della subordinazione, ossia dall’inserimento del lavoratore nell’organizzazione del datore di lavoro con soggezione al potere organizzativo e disciplinare del medesimo, e dalla eterodirezione, consistente nella sottoposizione alle direttive del superiore nell’esecuzione della prestazione. Posto, però, che l’art. 2094 c.c. non individua gli elementi identificativi del rapporto di lavoro subordinato, occorre richiamare gli indici rilevatori del vincolo, consolidatosi in giurisprudenza, quali: “ la retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa; l’orario di lavoro fisso e continuativo; la continuità della prestazione in funzione di un collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali; il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia; l’inserimento nell’organizzazione aziendale” (Cass. n. 1555/2020);
  • in particolare, per quanto riguarda nello specifico la figura del giornalista, “la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell’attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell’individuazione del vincolo, rileva specificatamente l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione d’impresa” (Cass. 24078/2021);
  • inoltre, il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a contratti di collaborazione professionale “flessibili” deve esser limitato per il soddisfacimento di esigenze temporanee o eccezionali; pertanto, il suo abuso (per mascherare l’esistenza di una subordinazione di fatto) è illegittimo e comporta il risarcimento del danno nei termini di cui all’art. 32, D.LGS. n. 183/2010 (Cass. 2175/2021).

Il Tribunale ha riconosciuto alla lavoratrice le differenze retributive rispetto al trattamento che avrebbe percepito se fosse stata regolarmente assunta e il risarcimento del danno per l’abuso di contratti di collaborazione da parte della pubblica amministrazione ed ha dichiarato, tuttavia, prescritta parte dei crediti retributivi maturati dalla lavoratrice, in linea  con l’orientamento secondo cui la “prescrizione decorre in corso di rapporto quando il lavoratore, in casi come quello della abusiva collaborazione autonoma per una pubblica amministrazione, non potrebbe comunque ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro”.

Reiterazione di contratti di collaborazione autonoma, subordinazione e risarcimento del danno
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