Per i dirigenti è esclusa la possibilità del ripescaggio: ai fini della legittimità del licenziamento è sufficiente la c.d. “giustificatezza” del recesso.
Nota a Cass. (ord.), 31 gennaio 2023, n. 2895
Fabrizio Girolami
In caso di licenziamento del dirigente (dipendente di Istituto di credito) per esigenze di ristrutturazione aziendale è esclusa la possibilità del “repêchage” in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2895 del 31 gennaio 2023, confermando la diversità di trattamento, esistente nel nostro ordinamento, tra il lavoratore dipendente e il dirigente. Mentre per il lavoratore (non dirigente) il datore di lavoro, prima di procedere ad irrogare il licenziamento, deve valutare la possibilità di un ripescaggio e, quindi, una sua utile ricollocazione all’interno dell’azienda, nel caso del dirigente, al contrario, tale verifica, in presenza di una situazione di crisi (tale da comportare una ristrutturazione aziendale), non è richiesta essendo sufficiente la c.d. “giustificatezza” del recesso, anche in mancanza del “giustificato motivo oggettivo”.
Nel caso di specie, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. aveva irrogato un licenziamento a un dipendente dirigente della Direzione risorse umane per giustificato motivo oggettivo. Il recesso era stato motivato in ragione della “profonda riorganizzazione e ristrutturazione che riguarda diversi settori e funzioni”, compresa la struttura cui apparteneva e specificamente il servizio cui era addetto il dirigente. La Banca aveva poi provveduto, a distanza di 5 mesi e 18 giorni, all’assunzione di un altro dirigente nella stessa Direzione Risorse Umane cui apparteneva il dipendente licenziato.
Nel giudizio di legittimità, la Cassazione ha rigettato il ricorso del dirigente, affermando quanto segue:
- in caso di licenziamento del dirigente d’azienda per esigenze di ristrutturazione aziendale “è esclusa la possibilità del repêchage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro”;
- secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 11 febbraio 2013, n. 3175), il principio di libera recedibilità del rapporto con le figure dirigenziali “non è intaccato dall’accenno all’impossibilità di trovare una diversa collocazione al manager fatto dall’azienda nella comunicazione di recesso, in quanto l’obbligo di repêchage non trova applicazione per i dirigenti”;
- per licenziare un dirigente in tempo di crisi è, dunque, sufficiente “il criterio della giustificatezza, anche in mancanza del giustificato motivo oggettivo”. In particolare, secondo la Cassazione, il licenziamento del dirigente non richiede necessariamente un “giustificato motivo oggettivo”, sicché esso è consentito “in tutti i casi in cui sia stato adottato in funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie”.