Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 marzo 2023, n. 8558
Lavoro, Sanzione disciplinare nei confronti dell’avvocato, Mancata iscrizione a ruolo della causa, Prescrizione dell’azione disciplinare, Legge n.247/2012, Irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, L’individuazione della normativa applicabile alla prescrizione avviene con esclusivo riguardo alla commissione del fatto e non alla data di contestazione degli addebiti, Accoglimento
Fatti di causa
1. Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 21 del 22 marzo 2022, decidendo sull’impugnazione proposta dall’avv. (…) avverso il provvedimento emesso dal Consiglio Distrettuale di Lecce (in data 27 novembre 2017 applicativo della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due) – in parziale accoglimento del gravame ha prosciolto l’incolpato dall’addebito di cui al capo 1 e conseguentemente ha rideterminato la sanzione ritenendo congrua l’applicazione della censura.
2. Il procedimento trae origine da un esposto presentato avanti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Taranto dai signori (…) i quali lamentavano di avere inutilmente chiesto più volte all’avv. (…) dopo la revoca del mandato, la restituzione dei documenti a lui consegnati e relativi ad una causa di opposizione a precetto, ad una di opposizione all’esecuzione (per conto della signora (…) e ad una terza, di opposizione a sanzione amministrativa (per conto del signor (…)
3. Facevano inoltre presente che la causa di opposizione all’esecuzione non risultava iscritta a ruolo e di non avere ricevuto fattura per l’importo di euro 4.750,00 versato per l’esecuzione dei mandati affidatigli.
4. Il Consiglio di Disciplina, espletata la fase istruttoria senza che fosse svolta alcuna attività difensiva da parte dell’incolpato, approvava i seguenti capi di incolpazione:
a. in violazione dell’art. 33, nr. 1,1 CDF (art. 42 previgente), per avere omesso di restituire ai predetti (…) e (…) che gli avevano revocato il mandato conferito per le opposizioni a precetto, all’esecuzione, a sanzione amministrativa, gli atti e documenti ricevuti, nonostante formale richiesta;
b. in violazione dell’art. 29, nr. 3, CDF (art. 15 previgente), per avere omesso di rilasciare regolare fattura per la somma di euro 4.750,00 ricevuta per compensi professionali;
c. in violazione dell’art. 26 CDF (art. 38 previgente), per avere omesso di iscrivere a ruolo la causa di opposizione a precetto nr. 3398/2013 RG Tribunale di Taranto.
5. All’esito del giudizio, il Consiglio distrettuale di disciplina, con decisione del 27 novembre 2017, mandava assolto l’incolpato dal capo 2) e, riconosciuta la responsabilità per i capi 1) e 3), ritenuto quest’ultimo più grave, ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione per un mese e quindici giorni, aggravata di ulteriori quindici giorni in considerazione del pregiudizio sofferto dalla parte assistita in conseguenza dell’omissione dell’avvocato e delle violazioni disciplinari di cui al n. 1 del capo di incolpazione.
6. Con la sentenza impugnata il Consiglio Nazionale Forense ha prosciolto l’avv. (…) all’addebito di cui al capo 1) e rigetta il ricorso limitatamente al capo 3).
7. In riferimento a tale ultimo capo, con il quale si contesta all’avv. (…) a violazione dell’art. 26 CDF (art. 38 previgente), per avere omesso di iscrivere a ruolo la causa di opposizione a precetto, il Consiglio nazionale forense, accertata la mancata iscrizione a ruolo dell’opposizione all’esecuzione per la quale era stato all’uopo conferito il mandato da parte della signora D., ha rideterminato la sanzione, valutando congrua l’irrogazione della censura prevista come sanzione edittale per la violazione dell’art. 63 del nuovo codice deontologico forense.
8. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione avanti alle Sezioni Unite l’avvocato (…) deducendo un unico motivo.
9. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.
10. Il ricorso è stato fissato in udienza pubblica.
11. Non avendo nessuna delle parti fatto richiesta di discussione orale, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, e dall’art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
12. In prossimità della camera di consiglio, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Motivi della decisione
13. Il ricorso per cassazione è affidato ad un unico motivo rubricato «violazione di legge in relazione alla normativa sulla prescrizione».
14. Il ricorrente lamenta la violazione della previsione di cui all’art. 56 della normativa in materia di prescrizione dell’illecito disciplinare prevista dalla legge n.247/2012, entrata in vigore il 2 febbraio 2013.
Si evidenzia, in particolare, che ai sensi dell’art. 56 cit. l’azione disciplinare si prescrive nel termine di 6 anni, termine che in nessun caso può essere prolungato oltre un quarto, a differenza di quanto previsto, in precedenza, dal r.d. n. 1578/1933 il cui articolo 51 fissava in 5 anni il termine di prescrizione dalla data di realizzazione dell’illecito.
16. Assume che nella vigenza del precedente regime per effetto e dal momento dell’interruzione iniziava a decorrere un nuovo periodo di prescrizione, interrotta con effetto istantaneo, ai sensi dell’art. 2945 cod. civ.
17. Il ricorrente invoca l’applicazione del più favorevole regime introdotto con legge n. 247/2012, sulla scorta del rilievo secondo cui formulato il capo di incolpazione «in data 6/9/2017 ed approvato dalla Sezione del Consiglio distrettuale di disciplina a ciò designata il 5/11/2015», il procedimento non era in corso al momento in cui è entrata in vigore la nuova normativa poiché la comunicazione all’incolpato e al Pubblico Ministero del capo di incolpazione approvato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina è avvenuta dopo l’entrata in vigore del nuovo regime della prescrizione, rientrando ogni eventuale atto antecedente alla notifica nell’alveo delle attività istruttorie informali, inidonee a costituire l’atto iniziale di un procedimento disciplinare, in aderenza a quanto previsto dall’art. 58 della legge professionale che richiama espressamente una fase istruttoria pre – procedimentale.
18. Ad avviso del ricorrente risulta, pertanto, maturato, ai sensi dell’articolo 56 della legge n. 247/12, il termine massimo di prescrizione per l’azione disciplinare pari ad anni sette e mesi sei dal fatto di rilievo deontologico, tenuto conto che «i fatti risalgono al 23/12/2012».
19. Il ricorso è da accogliere.
20. Vale richiamare in premessa, quanto al regime normativo applicabile, il consolidato orientamento giurisprudenziale di queste Sezioni Unite, secondo cui la fonte dell’istituto della prescrizione è legale e non deontologica, cosicché resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, con la conseguenza che la disposizione dell’art. 56 legge n. 247/2012 è inapplicabile a fatti antecedenti rispetto alla sua entrata in vigore (Cass.,Sez.Un., nn. 1609 del 2020, 25054 del 2016, 15287 del 25.07.2016, 15543 del 2016, 8313 del 2019, 12447 del 2022).
21. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ha precisato che l’individuazione della normativa applicabile alla prescrizione avviene con esclusivo riguardo alla commissione del fatto, a nulla rilevando la data di contestazione degli addebiti (fra tante, Cass., Sez.Un., 16 luglio 2021, n.20383).
22. Per l’individuazione del regime prescrizionale dell’azione disciplinare, e della legge applicabile, ciò che rileva è la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza (in tal senso, Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23746).
23. L’applicabilità dell’uno o dell’altro regime di prescrizione va rapportata, dunque, alla commissione del fatto – per gli illeciti istantanei – o alla cessazione della permanenza della condotta – per gli illeciti permanenti – mentre per gli illeciti omissivi ciò che rileva è la cessazione della condotta omissiva.
24. La condotta disciplinare contestata nella vicenda all’esame è stata integrata dalla mancata iscrizione a ruolo dell’opposizione a precetto per la quale era stato conferito relativo mandato defensionale.
25. Con provvedimento depositato in data 17 novembre 2013 dal Giudice dell’Esecuzione di Taranto, nella procedura esecutiva presso terzi (r.g.n. 3398/12), sono state dichiarate improcedibili le eccezioni del debitore «per non essere state seguite le forme dovute, mediante iscrizione a ruolo del relativo giudizio e pagamento dei dovuti oneri fiscali… ».
Come precisato nella sentenza del Consiglio Distrettuale di Lecce, la condotta omissiva è consistita nell’omessa iscrizione a ruolo dell’opposizione all’esecuzione, ex art. 615, primo comma, cod.proc.civ., da proporre avverso il precetto.
27. Tale illecito deve ritenersi consumato nel momento in cui è stato invano consumato il termine prescritto per l’iscrizione a ruolo.
28. L’avv. (…), dunque, violato l’art. 26 del Codice deontologico forense, applicabile ratione temporis, a mente del quale: «Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita».
29. La questione concernente il regime prescrizionale applicabile è stata sollevata, invero, per la prima volta, in sede di legittimità.
30. Al riguardo va richiamato il principio affermato da queste Sezioni Unite secondo cui nel giudizio disciplinare a carico di avvocato, l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare può essere sollevata, per la prima volta, con il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, stante la natura pubblicistica della materia (Cass. 4 luglio 2002, n. 9694 e Cass. 30 giugno 1999, n. 372), sempre che il relativo esame non comporti indagini fattuali, precluse in sede di legittimità (cfr. Cass.,Sez.Un., 4 novembre 2022, n.32634, ed ivi ulteriori precedenti).
31. Ebbene, nella specie, la delibazione della questione e la relativa soluzione non comportano indagini fattuali per essere già acquisiti, al giudizio, dati di fatto pacifici.
32. Nel ricorso, al di là della spendita di argomenti a favore del più favorevole regime normativo applicabile, il ricorrente si limita, invero, a collocare temporalmente i fatti oggetto del procedimento disciplinare in epoca, il 23 dicembre 2012, non coerente con la contestazione di cui al capo 3), che cristallizza la data di accertamento all’8 novembre 2013.
33. Tuttavia, come appena rilevato, nella sentenza impugnata si dà atto della collocazione temporale della condotta di rilievo disciplinare – la mancata iscrizione a ruolo dell’opposizione a precetto, per la quale era stato conferito, all’incolpato, il mandato, dalla (…), accertata l’8 novembre 2013 – e dalla data di accertamento dell’illecito, da considerare dies a quo, alla data della decisione del Consiglio Nazionale Forense sull’illecito disciplinare, era inesorabilmente decorso il termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi.
34. In definitiva, all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, con declaratoria di estinzione, per intervenuta prescrizione, dell’illecito disciplinare contestato all’avv. (…).
35. Quanto alle spese, la peculiarità del giudizio ne consiglia la compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara estinto, per intervenuta prescrizione, l’illecito disciplinare contestato all’avvocato (…) spese compensate.