Lo strumento processuale che consente di impugnare le condotte datoriali antisindacali è disponibile anche alle organizzazioni dei lavoratori c.d. “riders”, essendo anche a quest’ultimi estensibile, a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti al contratto di lavoro, l’intera disciplina della subordinazione.
Nota a Trib. Bologna 12 gennaio 2023
Gennaro Ilias Vigliotti
L’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) consente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori di impugnare giudizialmente le condotte del datore di lavoro da ritenersi “antisindacali”, cioè in grado di compromettere diritti ed interessi collettivi di cui sono portatori i sindacati. Tale norma si colloca in un momento temporale e storico non recente e, dal 1970, si sono succeduti numerosi interventi legislativi che, anche indirettamente, ne hanno ampliato il campo di applicazione. Ciò è avvenuto, ad esempio, con riguardo alle collaborazioni organizzate dal committente, disciplinate dall’art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, consistenti in collaborazioni che si concretano in prestazioni esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. A tali collaborazioni si applica la disciplina della subordinazione, con la conseguenza che i collaboratori potranno accedere alle numerose tutele previste per il lavoro alle dipendenze dell’impresa.
In dottrina e giurisprudenza si è discusso se tale soluzione normativa si applichi anche ai c.d. “riders”, cioè ai lavoratori che si occupano della consegna a domicilio di alimenti e bevande tramite il ricorso a mezzi di locomozione privati, anche con riguardo alla tutela per condotta antisindacale nel caso tali lavoratori siano organizzati in associazioni sindacali.
Sul punto è di recente intervenuta una sentenza del Tribunale di Bologna 12 gennaio 2023, che ha giudicato l’opposizione ad una ordinanza del medesimo Tribunale resa in un giudizio intentato da alcune sigle sindacali ex art. 28 Stat. Lav. Le organizzazioni ricorrenti affermavano che, con una comunicazione inoltrata a tutti i riders nell’ottobre 2020, una nota azienda del settore aveva imposto l’accettazione di una contrattazione collettiva, sottoscritta da un soggetto (UGL Rider) non qualificato, come condizione per continuare a lavorare. Deducevano che l’organizzazione sindacale UGL Rider aveva ricevuto un sostegno illegittimo, anche finanziario, e che il comportamento della società era discriminatorio. Lamentavano la lesione del proprio diritto alla consultazione, informazione e coinvolgimento in qualità di organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e si dolevano della lesione del proprio ruolo e della propria immagine nei confronti dei lavoratori iscritti. Concludevano pertanto chiedendo di accertarsi la natura antisindacale della condotta della convenuta.
Il giudice, confermando l’ordinanza di prima fase, ha dato ragione ai sindacati. Secondo il Tribunale di Bologna, infatti, l’art. 28 Stat. Lav. individua beni giuridici da tutelare di rilevanza costituzionale (libertà ed attività sindacale e diritto di sciopero) e mira a reprimere, mediante uno strumento processuale di particolare efficacia, qualunque comportamento, non tassativamente individuato, che leda i beni tutelati. Inoltre, i comportamenti da reprimere hanno sovente natura plurioffensiva, in quanto i beni tutelati non riguardano esclusivamente l’organizzazione sindacale, ma anche il singolo lavoratore. Appare innegabile che il diritto alla libertà e all’attività sindacale ed il diritto di sciopero siano diritti propri anche del singolo lavoratore e proprio per tale tipologia di diritti è stata individuata la fattispecie del diritto individuale ad esercizio collettivo.
L’art. 28 Stat. Lav., dunque, rientra a pieno titolo nella disciplina sostanziale (e non solo processuale) del lavoro subordinato e, in considerazione di quanto previsto dal già citato art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, non può non applicarsi ai c.d. “riders”.
Del resto, secondo il Tribunale, non v’è dubbio che i ciclofattorini siano collaboratori organizzati dal committente ai sensi della norma richiamata. Le prestazioni svolte dai riders in favore dell’azienda opponente, infatti, hanno natura prevalentemente personale, perché consistono nella prestazione di una attività lavorativa individuale e strettamente personale (senza ausilio di collaboratori) consistente nella consegna di cibo a domicilio. Né ad escludere la personalità della prestazione può condurre il fatto che le consegne vengono effettuate con l’uso di un mezzo di trasposto (bicicletta o motociclo) nella disponibilità del rider. Ed invero, quanto al requisito della prevalenza personale della prestazione, la Corte di Cassazione ha da tempo affermato la sussistenza di tale requisito in ipotesi in cui una società aveva affidato al titolare di una ditta di autotrasporti il trasporto di merci (Cass. nn. 2459/96, 11581/95, 4152/92, 6053/86), precisando che tale requisito non può escludersi “sulla base di una comparazione meramente quantitativa del capitale impiegato, consistente nel valore dell’autotreno utilizzato per il servizio, rispetto all’apporto lavorativo in questione” e rilevando che nella comparazione del bene “capitale” rispetto al bene “lavoro”, quest’ultimo va apprezzato non solo in termini quantitativi, di “tariffa” o corrispettivi, ma anche in termini qualitativi, di esclusività e di continuatività dell’attività prestata, in maniera stabile, senza ausilio di collaboratori e in stretta dipendenza funzionale delle esigenze del committente (così già Cass. n. 4521/99 e molteplici successive conformi).
Quanto poi alla continuatività della prestazione, se è vero (e pacifico) che il rider può rifiutare la singola proposta d’ordine, così come può non prestare la propria attività lavorativa anche per lunghi periodi, è altrettanto vero che il rapporto tra l’azienda opponente e i suoi riders è strutturato come potenzialmente continuativo e che le prestazioni, nel loro concreto manifestarsi, risultano continuative, nel senso che non sono occasionali e sono svolte in maniera reiterata nel tempo al fine di soddisfare un interesse duraturo del committente al continuativo adempimento. D’altro canto, la stessa incontestata previsione di un sistema di prenotazione basato sui parametri della “affidabilità” e “partecipazione” porta ad escludere la natura meramente occasionale della prestazione: non avrebbe senso, infatti, “premiare” i riders più attivi nelle fasce di picco di attività e più affidabili nello svolgimento della prestazione, se l’attività fosse strutturata come episodica o occasionale.
Infine, sussiste anche il carattere della etero-organizzazione atteso che l’azienda, tramite la piattaforma, organizza le attività di consegna e coordina il lavoro dei suoi riders. Dalle concordi allegazioni delle parti è emerso infatti che: una volta sottoscritto il contratto, il rider riceve delle credenziali che gli consentono di accedere alla applicazione (cd. “app”) dal proprio smartphone; una volta fatto accesso alla app ed effettuato il log in, il rider riceve delle proposte d’ordine, che può accettare o meno (era in vigore un sistema di prenotazione delle sessioni di lavoro, denominato SSB, ossia self service booking, che consentiva al rider di prenotare in anticipo una sessione di lavoro); una volta accettata la proposta d’ordine, il rider riceve l’indirizzo esatto dove deve recarsi per il ritiro del cibo da consegnare; durante la consegna, può essere contattato dalla società ma solo in casi eccezionali; il programma suggerisce il percorso da seguire per la consegna e monitora la prestazione attraverso una predeterminata scansione di fasi.
In tale quadro, la riconducibilità dell’attività dei riders alle collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015, è sufficiente a legittimare l’utilizzo dello strumento processuale previsto dall’art. 28 Stat. Lav., senza doversi a tal fine indagare anche l’eventuale natura subordinata dei rapporti.