L’alterazione del dispaly di un autobus ed il comportamento di scherno, sprezzante e fortemente denigratorio nei confronti dell’azienda, pubblicizzato su facebook, configurano una giusta causa di licenziamento.
Nota a Cass. (ord.) 13 marzo 2023, n. 7293
Maria Novella Bettini
La Corte di Cassazione interviene in merito al ricorso di un dipendente di una linea di bus licenziato (ex art. 53, R.D. n. 148/1931) in seguito a circostanze singolari: su Facebook veniva pubblicata una foto di un autobus che sul display della tabellazione riportava un messaggio non attinente il servizio medesimo, bensì una personale manifestazione del pensiero del lavoratore, accompagnata da un post riportante la seguente dichiarazione: “Scusate il termine colorito ma stamattina me so’ svegliato così e mentre lavoro e aspetto di partire ho voluto dipingere il mio bus così”. Inoltre, sulla stessa pagina di Facebook ad un interlocutore che scriveva che (…) meritava di essere licenziato, il ricorrente aveva testualmente risposto: “ci hanno provato in tutti i modi ma per la loro insolenza gli ho sfilato 40.000 euro con i quali mi sono fatto casa nuova ah ah ah ah ah e li ho anche ringraziati”.
Le Corti di merito hanno ritenuto legittimo il recesso per giusta causa basato sui seguenti motivi:
– l’utilizzo, senza alcuna autorizzazione aziendale, del sistema di bordo per la tabellazione della vettura aziendale assegnata al lavoratore per lo svolgimento del servizio di linea, al fine di divulgare un messaggio non attinente al servizio medesimo, con gravi ripercussioni sulla reputazione e l’immagine aziendale;
– la “dimostrazione di scherno o di disprezzo ai superiori od agli atti dell’azienda, per iscritto”.
Anche la Corte di Cassazione (ord. 13 marzo 2023, n. 7293), in linea con i giudici territoriali, ravvisa nella condotta del dipendente una giusta causa di licenziamento sul presupposto che egli:
“a) avvalendosi della propria condizione (autista con disponibilità del display del veicolo affidatogli in custodia) si è procurato un indebito vantaggio nell’esprimere in termini volgari una sua opinione sulle vaccinazioni;
b) si è reso, con azione disonorevole, indegno della pubblica stima tanto è che sul medesimo social ove era stata postata la foto, un interlocutore gli aveva detto che meritava di essere licenziato;
c) ha sottratto scientemente dal suo uso naturale il display dell’autobus per adibirlo a strumento di manifestazione di un proprio pensiero in maniera peraltro scurrile”;
d) si è appropriato, sia pure temporaneamente, di un bene aziendale affidato al lavoratore ed ha alterato un “documento di trasporto” che (come specificato dalla contrattazione collettiva) “serve a rendere pubbliche e visibili agli utenti le indicazioni che devono essere riportate nel ‘foglio di viaggio’ contenente, appunto, il tipo di servizio svolto, l’itinerario principale e la indicazione della società che eroga il servizio”.
Con riguardo a tale ultimo punto, assume particolare rilievo la specificazione dei giudici i quali precisano che “il display luminoso di un autobus, in quanto indicatore luminoso e visibile a terzi della linea, della destinazione, oltre che mezzo di comunicazione di eventuali emergenze per gli utenti, può considerarsi … sicuramente compreso nel concetto di ‘documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti all’azienda o che la possano comunque interessare’ avendo appunto riguardo ad una lettura della disposizione del Regio Decreto del 1931 calibrata all’attualità e modulata in relazione allo sviluppo tecnologico che ha interessato la strumentazione di bordo rispetto a quella di quasi un secolo fa quando, cioè, fu redatta la norma”.