Le somministrazioni di alimenti e bevande rese ai dipendenti di una società da ristoranti convenzionati, tramite l’utilizzo di una app che funge da strumento di pagamento, sono assoggettate all’aliquota IVA del 10%, in quanto non costituiscono né servizi sostitutivi di mensa aziendale, né servizi di mensa diffusa (invece soggetti all’aliquota IVA del 4%).
Nota a AdE Risposta n. 430 del 22 agosto 2022
Francesco Palladino
I presupposti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% non sussistono laddove non sia possibile ricondurre l’operazione nell’ambito della disciplina della mensa diffusa e dei servizi sostitutivi di mensa aziendale. I ristoranti sono, quindi, tenuti a fatturare alle società le consumazioni dei dipendenti applicando l’aliquota IVA del 10%. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 430/2022, che ha analizzato anche l’utilizzo dell’App come mezzo di pagamento.
Nel dettaglio, la società istante, per erogare i pasti ai suoi dipendenti, intendeva stipulare apposite convenzioni con alcuni ristoranti aderenti al circuito del fornitore X, i quali si sarebbero impegnati ad assicurarli dietro esibizione di una app che avrebbe consentito di registrare il costo del pasto fruito dal dipendente. Il pagamento sarebbe stato effettuato dal fornitore X, in virtù di un mandato senza rappresentanza ricevuto dalla società istante, nei confronti del ristorante. In particolare, da un lato, la società istante avrebbe provveduto a dare al fornitore X la provvista di fondi e, dall’altro, quest’ultima avrebbe versato ai ristoranti un importo pari al valore dei pasti registrati dalla App, ricevendo dagli stessi il pagamento di una fee.
Il dubbio dell’istante verteva sull’aliquota IVA da applicare al servizio fornito dai ristoranti ai suoi collaboratori in base alle apposite convezioni stipulate. A parere dell’istante, per il servizio in questione, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota IVA del 4 % prevista dal n. 37 della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633/1972 per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali.
Di diverso avviso è stata l’Agenzia delle entrate la quale, dopo aver analizzato le bozze di convenzioni (una con il fornitore X e l’altra con i singoli ristoranti), ha ritenuto che non fossero ravvisabili nella specie le peculiari modalità che caratterizzano il servizio sostitutivo di mensa aziendale e quello di mensa diffusa. Infatti, a parere dell’Agenzia, il fornitore X non avrebbe erogato alcun servizio sostitutivo di mensa aziendale nei termini chiariti dalla circolare 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 2.2.3., limitandosi di fatto a pagare il ristoratore per conto del datore di lavoro con il credito che quest’ultimo gli ha previamente messo a disposizione.
Per l’Agenzia delle entrate, i requisiti per qualificare un servizio come mensa diffusa sono stati individuati nella Risp. n. 65/E del 2005, relativa ad una card elettronica di cui l’App potrebbe essere considerata un’evoluzione. Tali requisiti, oltre alla condizione di una preventiva convenzione con il datore di lavoro sono, tra gli altri: la presenza nella convenzione di clausole finalizzate ad evitare un impiego improprio o fraudolento dell’App, nonché il vincolo del suo utilizzo da parte del dipendente limitatamente a una sola prestazione giornaliera, nei giorni di effettiva presenza in servizio e nell’orario stabilito per la pausa pranzo. Simili clausole sono state riscontrate essere del tutto assenti sia nella convenzione tra la società istante e il singolo ristoratore, sia in quella tra l’istante e il fornitore X.
Di conseguenza, non potendo ricondurre l’operazione nell’ambito delle discipline della mensa diffusa e dei servizi sostitutivi di mensa aziendale, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4 % (prevista dal n. 37 della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633/1972), bensì quelli per l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 % di cui al n. 121, parte III della medesima Tabella.
I ristoranti dovranno quindi fatturare alla società istante le consumazioni dei collaboratori applicando l’aliquota IVA del 10 %.