Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 aprile 2023, n. 10821

Lavoro, Mansioni, Inquadramento qualifica superiore, Equiparazione, Violazione CCNL – Trattamento economico, Voci retributive  – Ricorso rigettato

 

Svolgimento del processo

 

S.M. ha adito il Tribunale di Napoli, sez. dist. Ischia, e ha esposto che era dipendente del Comune di Ischia, inquadrato nel livello A, corrispondente alla ex 3° qualifica;

aveva svolto in via di fatto mansioni superiori ascrivibili al livello B, pari alla ex 4° qualifica, in quanto unico addetto all’ufficio protocollo incaricato di ricevere gli atti, apporre il timbro di ricezione, smistare gli atti agli uffici e caricarli telematicamente.

Il ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di € 3.039,29, relativamente al periodo da giugno 1999 a giugno 2003, e l’inquadramento nella qualifica superiore.

Il Tribunale di Napoli, sez. dist. Ischia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 536/2011, ha accolto la domanda di condanna al pagamento della somma richiesta.

Il Comune di Ischia ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4622/2016, ha accolto.

S.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Comune di Ischia non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memorie.

 

Motivi della decisione

 

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della tabella C del CCNL enti locali del 31 marzo 1999 e degli artt. 3 e 18 di tale CCNL in quanto la corte territoriale avrebbe fatto ricorso alla tabella A e non avrebbe applicato, invece, come avrebbe dovuto, l’art. 7 e la relativa tabella C per l’equiparazione, che concerneva i lavoratori che, come il medesimo ricorrente, erano stati assunti prima del 1999.

In realtà, in base al d.P.R. n. 347 del 1983, egli non poteva essere inserito nella 3° qualifica funzionale, ma nella 4°, in quanto egli aveva svolto le mansioni di addetto al protocollo dal 1984.

La doglianza è infondata.

L’art. 7 del CCNL enti locali del 31 marzo 1999, intitolato “Norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione”, dispone, per quel che rileva, che:

“1. Il personale in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL è inserito, con effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione con l’attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico fondamentale in godimento (tabellare più eventuale livello economico differenziato), secondo le prescrizioni della allegata tabella C.

2. Il trattamento economico corrispondente alla posizione attribuita ai sensi del comma 1, indicato nella colonna 3 della tabella C, sostituisce e assorbe le voci retributive stipendio tabellare e livello economico differenziato di cui all’art. 28, comma 1, del CCNL del 6.7.1995.

3. Il personale della ex prima e seconda qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex terza qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL, nella categoria A, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali, con riassorbimento dell’indennità di cui all’art. 4, comma 3 del CCNL del 16.7.1996. (…)”.

La citata tabella C, che contiene le “Corrispondenze per il primo inserimento nella nuova classificazione”, stabilisce che i dipendenti appartenenti alla 3° qualifica funzionale transitano nella categoria A, mentre quelli della 4° qualifica funzionale passano alla categoria B.

Non è contestato che il ricorrente fosse inquadrato formalmente, nel giugno 1999, nella 3° qualifica funzionale, con la conseguenza che era inevitabile che egli fosse inserito nella categoria A.

Sostiene S.M. che, al contrario, egli avrebbe svolto in concreto funzioni riconducibili alla 4° qualifica funzionale fin da prima del 1999 e, quindi, ai sensi del d.P.R. n. 347 del 1983, in quanto addetto al protocollo.

Peraltro, la corte territoriale ha rilevato che, nella categoria A, possono rientrare non solo lavoratori svolgenti mansioni operaie, ma anche quelli qualificabili come impiegati, a condizione che tali mansioni siano caratterizzate da “contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi”.

Questa considerazione trova riscontro non solo nella tabella A allegata al CCNL enti locali del 31 marzo 1999, ma anche nella tabella A del d.P.R. n. 347 del 1983 (applicabile per il periodo precedente), per la quale alla 3° qualifica professionale doveva essere ricondotta la “Attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l’uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro”, essendo richiesta, quale professionalità, una “Preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato di pratica”, e un’autonomia operativa “Limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate”, con una responsabilità “Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro”.

La Corte d’appello di Napoli ha accertato, con una valutazione di merito motivata, alla luce delle testimonianze escusse, che S.M. si era sempre occupato esclusivamente di “registrare tutti gli atti in entrata, dapprima manualmente e poi su computer, che inseriva in apposite cartelle a seconda dei destinatari” e che, per svolgere le sue attività, non era richiesta “alcuna particolare esperienza, del tutto assente essendo sia la “responsabilità di risultati” che la “risoluzione di problematiche di discreta complessità”.

Tale valutazione, non adeguatamente contestata dal ricorrente, conferma il profilo lavorativo meramente esecutivo di S. M., il quale compiva attività esclusivamente manuale.

2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4 del CCNL enti locali del 31 marzo 1999 e l’erronea considerazione dei presupposti di diritto definiti dalle pronunce della Corte costituzionale n. 1 del 1999 e n. 373 del 2002 in quanto la corte territoriale non avrebbe adeguatamente tenuto conto che egli era passato alla categoria B in seguito ad una selezione interna, continuando a svolgere le medesime mansioni in concreto.

Inoltre, non avrebbe valutato la nota del 23 maggio 2016 prodotta dalla P.A.

La doglianza è infondata, avendo il giudice di appello ritenuto l’irrilevanza del formale inquadramento del ricorrente nella categoria B, essendo ciò avvenuto in seguito ad una selezione interna, circostanza che rende non decisiva la nota menzionata.

3) Il ricorso è rigettato.

Nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese di lite, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l’obbligo del ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

– rigetta il ricorso;

– dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo del ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.

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