Legislazione – LEGGE 05 maggio 2023, n. 50

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare

 

Art. 1

 

1. Il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 MARZO 2023, N. 20

 

All’articolo 1:

 

al comma 1, dopo la parola: «stagionale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo»;

 

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all’articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato»;

 

al comma 3, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

 

al comma 4, al primo periodo, la parola: «triennio» è sostituita dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Le istanze» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;

 

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5, all’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, possono essere autorizzati l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio”».

 

All’articolo 2:

 

la numerazione: «5.0.1», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «5.01»;

 

al comma 1:

all’alinea, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a):

al numero 2), le parole: «della questura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla questura»;

al numero 3), capoverso 5.0.1, le parole: «elementi ostativi di cui alla presente disposizione.”.» sono sostituite dalle seguenti: «elementi ostativi di cui al presente articolo”;»;

al numero 4), capoverso 5-quater, le parole: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all’articolo 24-bis, comma 4, consegue» sono sostituite dalle seguenti: “Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 4, conseguono” e le parole: «permesso di soggiorno.”.» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di soggiorno”;»;

al numero 5), capoverso 6-bis, la parola: «nazionale.”.» è sostituita dalla seguente: «nazionale”;»;

alla lettera b), la parola: «6-bis.”.» è sostituita dalla seguente: «6-bis”;»;

alla lettera c), capoverso Art. 24-bis:

al comma 1, dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e dopo le parole: «previsto al comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 2, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente testo unico».

 

All’articolo 3:

 

al comma 1:

all’alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

alla lettera c), capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «residente all’estero» sono inserite le seguenti: «, all’apolide e al rifugiato riconosciuto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito», al terzo periodo, le parole: «corredata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredata della» e, al quarto periodo, le parole: “o di cui all’articolo 24-bis, comma 4, consegue” sono sostituite dalle seguenti: «, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 4, conseguono»;

alla lettera e):

all’alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

al capoverso 4-bis, la parola: «in-house» è sostituita dalle seguenti: «in house», dopo le parole: «intese tecniche» sono inserite le seguenti: «con organizzazioni internazionali o» e le parole: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine» sono sostituite dalle seguenti: «Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l’interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine»;

dopo il capoverso 4-bis è aggiunto il seguente:

«4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell’immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all’articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell’articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso»;

 

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto».

 

All’articolo 4:

al comma 1, alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto».

 

Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati). – 1. All’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394″».

 

All’articolo 5:

 

al comma 1, dopo le parole: «nel corso del triennio» sono inserite le seguenti: «2023-2025 ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del presente decreto»;

 

al comma 2:

all’alinea, le parole: «L’articolo 1, comma 4-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 4-quater dell’articolo 1»;

al capoverso 4-quater, la parola: «CCNI» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale integrativo del personale», le parole: «CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021» e le parole: «è agente» sono sostituite dalle seguenti: «ha qualifica di agente».

 

Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis (Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera). – 1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all’articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui al comma 3-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, introdotto dall’articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell’interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall’articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell’interno può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa italiana, con le facoltà di deroga richiamate al comma 1. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di gara di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. All’articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per l’ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l’espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l’individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d’intesa con il Ministero della giustizia”.

4. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all’articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l’accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l’alloggio, il vestiario, l’assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all’articolo 12».

5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all’articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell’interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga richiamate al comma 1 del presente articolo, uno o più contratti per l’affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l’anno 2023. Alle attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e alle procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma il Ministero dell’interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All’onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 2.800.000, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 6.020.000, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

 

Art. 5-ter (Modifiche al sistema di accoglienza). – 1. All’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale e,» sono soppresse;

b) al comma 1-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonchè i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l’individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o di transito in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)»;

c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 che, salvi casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale di cui al comma 4 entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del prefetto della Provincia di provenienza del beneficiario»;

d) al comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: «i richiedenti protezione internazionale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1-bis del presente articolo e all’articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8:

1) al comma 2, le parole: «Le funzioni di prima assistenza sono assicurate» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 9 del presente decreto e dall’articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata»;

2) il comma 3 è abrogato;

b) all’articolo 9:

1) le parole: «di prima accoglienza», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di accoglienza»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all’articolo 17, comma 1, del presente decreto può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell’ambito del sistema di accoglienza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39»;

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 4-bis è abrogato;

5) al comma 4-ter, le parole: «del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-bis»;

c) all’articolo 11, il comma 3 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. I cittadini afghani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente Governo afghano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell’ambito del sistema di accoglienza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 5-quater (Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza). – 1. All’articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera e) è abrogata;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall’accesso a uno o più dei servizi di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell’accoglienza materiale;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d’appalto di cui all’articolo 12»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all’articolo 17, e sono motivate.

I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla Commissione territoriale competente all’esame della domanda di protezione internazionale»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l’applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti»;

e) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: «Il provvedimento di» sono inserite le seguenti: «riduzione o»;

2) al terzo periodo, le parole: «di revoca» sono soppresse;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza”».

 

All’articolo 6:

 

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998»;

 

al comma 3, le parole: «decreto legislativo 18 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016»;

 

al comma 4, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1».

 

Dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis (Attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l’isola di Lampedusa). – 1. In considerazione del fenomeno dei flussi migratori e delle particolari condizioni geografiche del territorio, nell’ambito del sistema di soccorso della Regione siciliana è attivata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una postazione medicalizzata del 118 presso l’isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza-urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell’isola e dei migranti.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), sentito il Ministero della salute, stipula un protocollo d’intesa con il Ministero dell’interno, la Regione siciliana, il comune di Lampedusa e la Capitaneria di porto-Guardia costiera, finalizzato a garantire alla postazione medicalizzata di cui al comma 1 l’apporto di adeguate professionalità, la strumentazione tecnica necessaria nonchè i protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione migrante.

3. L’attivazione della postazione di cui al comma 1 avviene nell’ambito del servizio sanitario regionale della Regione siciliana con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione dell’INMP a legislazione vigente.

 

Art. 6-ter (Modifiche alla disciplina sulle modalità di accoglienza). – 1. All’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le parole: “l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio” sono sostituite dalle seguenti: “l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale”».

 

All’articolo 7:

 

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis) sono abrogate;

b) all’articolo 18-bis, comma 1, dopo le parole: “per taluno dei delitti previsti dagli articoli” è inserita la seguente: “558-bis,”;

c) all’articolo 19:

1) al comma 1.1, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, dopo le parole: “la Commissione territoriale trasmette” sono inserite le seguenti: “, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,”;

2.2) il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 2, lettera d-bis):

3.1) le parole: “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie” sono sostituite dalle seguenti: “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”;

3.2) le parole: “e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro” sono soppresse;

d) all’articolo 20-bis:

1) al comma 1, la parola: “grave” è sostituita dalle seguenti: “contingente ed eccezionale”;

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: “rinnovabile” sono inserite le seguenti: “per un periodo ulteriore di sei mesi”;

2.2) la parola: “grave” è sostituita dalla seguente: “eccezionale”;

2.3) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”»;

 

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente»;

 

al comma 3, le parole: «in motivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,»;

 

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali».

 

Nel capo I, dopo l’articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera). – 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all’articolo 4, comma 1-bis, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “ovvero nell’ambito del personale dell’area dei funzionari o delle elevate professionalità dell’Amministrazione civile dell’interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell’Amministrazione medesima successivamente all’ingresso in ruolo”;

b) all’articolo 28-bis:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera b), l’ultimo periodo è soppresso;

1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis”;

1.3) alla lettera c), dopo le parole: “ai sensi dell’articolo 2-bis” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis)”;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda”;

c) all’articolo 29:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale”;

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l’onere di allegazione specifica. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche all’audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell’ammissibilità della domanda nel suo caso specifico”;

d) all’articolo 35-bis:

1) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e)”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 29-bis”;

e) dopo l’articolo 35-bis è inserito il seguente:

“Art. 35-ter (Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera). – 1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l’articolo 35-bis, comma 3, del presente decreto.

L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell’interno presso la Commissione territoriale o la sezione che ha adottato l’atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Entro lo stesso termine, la Commissione che ha adottato l’atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, nonchè copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza del predetto termine il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.

3. Dal momento della proposizione dell’istanza e fino all’adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

4. Quando l’istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell’articolo 35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili”.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:

1) al comma 2:

1.1) all’alinea, dopo le parole: “n. 286” sono inserite le seguenti: “, nei limiti dei posti disponibili”;

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell’articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso”;

2) al comma 3-bis, dopo le parole: “per la determinazione o la verifica dell’identità o della cittadinanza” sono inserite le seguenti: “, anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati”;

b) dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:

“Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all’articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). – 1. Fuori dei casi di cui all’articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all’articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell’istanza di sospensione di cui all’articolo 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell’economia e delle finanze, sono individuati l’importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell’articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all’articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all’accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l’articolo 6, comma 5.

Art. 6-ter (Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino di cui al regolamento (UE) n. 604/2013). – 1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-bis. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.

2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

a) mancanza di un documento di viaggio;

b) mancanza di un indirizzo affidabile;

c) inadempimento all’obbligo di presentarsi alle autorità competenti;

d) mancanza di risorse finanziarie;

e) il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l’esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all’esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima della scadenza di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l’articolo 6, comma 5″.

 

Art. 7-ter (Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale). – 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La Commissione territoriale, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all’articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

b) all’articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del termine per l’impugnazione, l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui all’articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all’articolo 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L’attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all’articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto. Il provvedimento recante l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del presente decreto”;

c) all’articolo 33, comma 3, le parole: “all’articolo 32, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 27, comma 2-bis, e all’articolo 32, commi 3 e 4”;

d) all’articolo 35, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Avverso i provvedimenti della Commissione territoriale di cui all’articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all’articolo 33 è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l’interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale e nel caso di cui all’articolo 32, comma 3.1”;

e) all’articolo 35-bis, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all’interessato, rende disponibile la videoregistrazione di cui all’articolo 14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l’impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo III, nonchè l’indicazione delle informazioni di cui all’articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16”.

 

Art. 7-quater (Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento). – 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-bis.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all’udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il centro di cui all’articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6»;

b) all’articolo 14, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La partecipazione del destinatario del provvedimento all’udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6».

 

Art. 7-quinquies (Procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). – 1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei quali il ricorso di cui all’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è stato depositato entro il 31 dicembre 2021 il difensore, munito di procura speciale contenente i poteri di cui al comma 2, può, fino al momento in cui il giudice ha rimesso la decisione al collegio, depositare istanza di esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale.

2. Per la presentazione dell’istanza di cui al comma 1 il difensore deve essere munito di procura speciale contenente il potere di chiedere al giudice l’esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata l’esame della domanda di protezione internazionale.

3. L’istanza di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, è motivata e corredata di tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei presupposti per l’accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale ed è immediatamente comunicata, a cura della cancelleria, alla Commissione territoriale che ha adottato l’atto impugnato e al pubblico ministero, che entro quindici giorni dalla comunicazione hanno facoltà di depositare sintetiche controdeduzioni.

4. L’istanza priva della documentazione di cui al comma 3 è dichiarata inammissibile dal giudice designato, con ordinanza non impugnabile.

5. Il giudice designato, in composizione monocratica, alla scadenza del termine di cui al comma 3, se non provvede ai sensi del comma 4, esamina in via preliminare la domanda di protezione speciale. Quando ne ricorrono i presupposti, la accoglie allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l’estinzione della domanda proposta in via subordinata, provvedendo sulle spese.

6. Il giudice designato, quando non ricorrono i presupposti per procedere ai sensi del comma 5, rimette la decisione al collegio.

7. Quando la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il provvedimento adottato ai sensi del comma 5 il giudice procede alla liquidazione in conformità all’articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

8. Contro il decreto adottato ai sensi del comma 5 può essere proposto ricorso in cassazione e si applica l’articolo 35-bis, comma 13, quinto e sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

9. L’esame dell’istanza presentata ai sensi del presente articolo è trattato, compatibilmente con l’organizzazione della sezione specializzata, in via prioritaria».

 

All’articolo 8:

 

al comma 1:

all’alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico di cui al decreto»;

alla lettera a), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «, al comma 3, alinea,»;

alla lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, dopo le parole: «Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o» sono inserite le seguenti: «in qualunque modo»;

 

al comma 2, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

 

al comma 3, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

 

al comma 4, le parole: «n. 7-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 7-bis)».

 

All’articolo 9:

 

al comma 1, le parole: «si trovi in un paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «si trova in un Paese terzo»;

 

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

 

al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto».

 

Dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale). – 1. All’articolo 14, comma 7-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: “all’articolo 10-ter” sono inserite le seguenti: “o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39”.

 

Art. 9-ter (Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale). – 1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

“2-ter. Per l’applicazione del comma 1, lettera d), è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario”;

b) all’articolo 15, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

“2-ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario”».

 

All’articolo 10:

al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al».

 

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio). – 1. All’articolo 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole: “prorogabile per altri trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “prorogabile per altri quarantacinque giorni”;

b) al sesto periodo, le parole: “prorogabile per altri trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “prorogabile per altri quarantacinque giorni”».

 

Provvedimento pubblicato nella G.U. 5 maggio 2023, n. 104.

 

Legislazione – LEGGE 05 maggio 2023, n. 50
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