Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 maggio 2023, n. 11895
Lavoro, Assegno di invalidità civile, Dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite per motivi reddituali, Art. 152 disp. att. c.p.c., Accoglimento
Fatto
1. Con ordinanza 28 dicembre 2020, n. 29682, questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di A.D.N. avverso la sentenza di primo grado (che ne aveva dichiarato il diritto all’assegno di invalidità civile dal 1° luglio 2018 e condannato l’Inps al pagamento del dovuto) e condannato la medesima alla rifusione delle spese di giudizio, in favore dell’Inps, liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali e € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori e dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
2. A motivo della decisione, essa ha ritenuto una sollecitazione ad una rivisitazione del merito, insindacabile in sede di legittimità, la denuncia della ricorrente di erroneità di applicazione della idonea tabella sanitaria, nella classificazione da parte del Tribunale, in condivisione delle conclusioni del C.t.u., della propria patologia.
3. Con atto notificato il 29 marzo 2021, A.D.N. ha proposto ricorso per revocazione con unico motivo, cui l’Inps ha resistito con controricorso.
4. Con ordinanza interlocutoria in data 7 ottobre 2022, ai sensi dell’art. 391bis, primo comma e 380bis, primo comma c.p.c., questa Corte ha ritenuto l’ammissibilità del ricorso e quindi rimesso per la decisione all’odierna pubblica udienza.
5. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da l. conv. 176/20, nel senso dell’accoglimento del ricorso, previa sua riqualificazione alla stregua di correzione di errore materiale.
Ragioni della decisione
1. La ricorrente deduce revocazione per violazione degli artt. 391bis e 395, n. 4 c.p.c. per errore di fatto sui presupposti di applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., per la falsa percezione di inesistenza di un fatto, quale la situazione reddituale della ricorrente e del coniuge, di esenzione dalla condanna al pagamento delle spese processuali e dal versamento del contributo unificato (disposti invece dall’ordinanza impugnata), attestata dalle autocertificazioni relative a tali redditi, allegate al ricorso al Tribunale e per cassazione, come debitamente indicato (unico motivo).
2. Esso è fondato.
3. Questa Corte prende atto preliminarmente del corretto rilievo del P.G., di effettiva allegazione, da parte dell’odierna ricorrente, della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite per motivi reddituali ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nell’originario ricorso per cassazione, per la cui omessa considerazione (con la correlativa condanna della medesima al detto pagamento) essa ha ritenuto rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, il procedimento di correzione degli errori materiali, a norma degli artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. 2021, n. 14520; Cass. 18 marzo 2022, n. 8939), essendo in esso convertibile quello per revocazione di errore materiale (Cass. s.u. 14 aprile 2022, n. 12210).
4. Tuttavia, l’accoglibilità della prospettata conversione è preclusa dall’ormai inoltrata trattazione del ricorso per revocazione proposto alla stregua del procedimento ai sensi dell’art. 391bis c.p.c., che ha già messo capo alla citata ordinanza interlocutoria. Sicché, devono esserne integralmente richiamate le argomentate ragioni (in “Considerato che”, sub p.ti 3, 3.1, 3.2), con la conseguenza dell’immediata rilevabilità percettiva dell’errore revocatorio denunciato, in virtù della trascrizione degli atti dei precedenti gradi di giudizio, recanti la dichiarazione di un reddito familiare pari a zero euro nell’anno 2016 (antecedente a quello della pronuncia del tribunale).
4. Pertanto il ricorso deve essere accolto, con la revocazione dell’ordinanza impugnata, nella parte relativa alla condanna della ricorrente alle spese processuali e al contributo unificato, in assenza dei presupposti previsti dall’art. 13, comma 4quater d.p.r. 115/2002, in quanto esente, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; revoca l’ordinanza impugnata, nella parte relativa alla condanna della ricorrente alle spese processuali, in quanto esente, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; condanna l’Inps alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.