L’applicazione del comporto ordinario ad un lavoratore disabile costituisce una discriminazione indiretta.

Nota a Cass.  (ord.) 31 marzo 2023, n. 9095

Claudia Giagheddu Saitta

Il lavoratore disabile è esposto al rischio ulteriore di assenze dovute a una malattia collegata alla sua condizione. Pertanto, applicargli l’ordinario periodo di comporto costituisce una discriminazione indiretta.

È quanto afferma la Corte di Cassazione ord. 31 marzo 2023, n. 9095, in linea con le Corti di merito, relativamente al licenziamento intimato a un dipendente disabile per superamento del periodo di comporto «breve» previsto dal ccnl Federambiente applicato al rapporto di lavoro, pari a 375 giorni negli ultimi 3 anni, estesi a 545 giorni nel caso di un unico evento morboso continuativo (c.d. comporto «prolungato»).

Secondo i giudici, la suddetta discriminazione si configura in quanto, “rispetto a un lavoratore non disabile, il lavoratore disabile è esposto al rischio ulteriore di assenze dovute a una malattia collegata alla sua disabilità, e quindi soggetto a un maggiore rischio di accumulare giorni di assenza per malattia e di raggiungere i limiti massimi di cui alla normativa pertinente”. Perciò, fissare limiti massimi di malattia identici per lavoratori disabili e non svantaggia questi ultimi con conseguente disparità di trattamento indirettamente basata sulla disabilità.

Ciò, alla luce della normativa comunitaria (Direttiva 2000/78/CE), del D.Lgs. n. 216/2003, art. 2, co. 1, lett. b), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con L. n. 18/2009; nonché della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (v. sentenze CGUE 11 aprile 2013, in cause riunite C-335/11 e C-337/11; 4 luglio 2013, in causa C- 312/2011 e 18 dicembre 2014, in causa C- 354/13; 18 gennaio 2018, in causa C-270/16).

La Cassazione osserva anche che “la necessaria considerazione dell’interesse protetto dei lavoratori disabili, in bilanciamento con legittima finalità di politica occupazionale, postula … l’applicazione del principio dell’individuazione di soluzioni ragionevoli per assicurare il principio di parità di trattamento dei disabili, garantito dall’articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE”.

Periodo di comporto e disabilità
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