Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 maggio 2023, n. 13149

Lavoro, Assunzione di personale in mobilità, Sgravi, Coincidenza di assetti societari, Rigetto 

 

Con sentenza del 7.7.00 la Corte d’Appello di Trieste, in parziale riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha accertato negativamente il diritto della società in epigrafe alla fruizione di sgravi per assunzione di personale in mobilità e positivamente gli obblighi contributivi per lavoro prestato da alcuni lavoratori.

Avverso tale sentenza ricorre la società per quattro motivi; l’INPS ha depositato procura.

Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 8 legge 223 del 1991, 2 e 4 bis decreto legge 299 del 1994, convertito in legge 451 del 1994, per avere la corte territoriale ritenuto coincidenti gli assetti societari in relazione ad anno diverso da quello del licenziamento e dell’assunzione.

Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 8 comma 4 bis, 2697 c.c. e 112 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto coincidenti gli assetti societari sulla base di misure camerali riferite ad altro periodo.

Il terzo motivo lamenta ex art. 360 co. 1 numero 4 c.p.c. la violazione dell’articolo 132 comma 2 c.p.c. per omessa motivazione e travisamento dei fatti storici in regione del riferimento a documenti di altro periodo.

Il quarto motivo censura la sentenza d’appello nella parte in cui conferma la statuizione sulla spese della sentenza di primo grado, che ha visto la condanna della società quale soccombente nonostante l’accoglimento in parte delle relative pretese.

I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati.

Occorre premettere che la corte territoriale ha accertato che vi è un sostanziale collegamento personale tra le società interessate dal “passaggio” di personale, desumibile da un lato dal fatto – accertato sulla base dell’istruttoria espletata- che il Passalacqua, proprietario ed amministratore unico della società ricorrente, era il concreto datore di lavoro per entrambe le società e, dall’altro lato, dalle interscambiabilità dei ruoli svolti nelle due società, oltre che dal Passalacqua, dalla socia di maggioranza della società precedentemente titolare dei rapporti di lavoro, e ciò nel medesimo contesto temporale (seppur non nel preciso momento dell’assunzione del personale per il quale sono stati chiesti gli sgravi).

Ciò posto, premesso che la sentenza non è nulla in quanto reca una minima motivazione nei termini su indicati, il Collegio ritiene che i motivi di ricorso sono privi di pregio perché non prospettano un errore di diritto (atteso che la diversità delle società e delle relative compagini sociali in un singolo momento storico non esclude la cointeressenza o il collegamento delle stesse), né deducono un fatto decisivo idoneo a superare l’accertamento operato dalla corte territoriale (in particolare in ordine alla gestione dei rapporti di lavoro, in entrambe le società, da parte del Passalacqua).

Anche il motivo sulle spese va disatteso in quanto la Corte ha confermato la statuizione di primo grado che ha posto a carico della parte privata le spese di lite, ritenendola essenzialmente soccombente, come legittimamente può farsi –tenuto conto delle contrapposte posizioni- in caso di accoglimento solo parziale delle pretese attoree.

Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per spese, non essendo stata svolta attività difensiva.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 maggio 2023, n. 13149
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: