La visione di un evento calcistico non implica di per sé l’aggravamento della malattia e non costituisce grave inadempimento sanzionabile con il licenziamento

Nota a Trib. Arezzo 7 marzo 2023, n. 64

Fabrizio Girolami

È illegittimo il licenziamento del lavoratore che, durante la malattia, si reca allo stadio per assistere a una partita di calcio in giorno non lavorativo e in orario serale (al di fuori delle fasce orarie obbligatorie di reperibilità per la visita fiscale dei dipendenti), se il datore di lavoro non è in grado di dimostrare l’effettiva insussistenza della patologia lamentata dal dipendente e la conseguente falsità della certificazione rilasciata dal medico.

Lo ha affermato il Tribunale di Arezzo con la sentenza 7 marzo 2023, n. 64, in relazione alla vicenda di un lavoratore, con mansioni di affilatore, che era stato licenziato dalla società datrice di lavoro, in quanto, durante un periodo di assenza dal lavoro per malattia (legata a lombosciatalgia), il giorno sabato 21 maggio 2022, a partire dalle ore 20.00, si era recato allo stadio per assistere alla partita di calcio (Fiorentina – Juventus). Secondo il datore di lavoro, da tale circostanza si evincerebbero indizi gravi e concordanti “sulla non genuinità della sua assenza per malattia e della certificazione medica fatta pervenire in azienda” nella quale era indicata, quale patologia impediente l’attività, una lombosciatalgia, in realtà insussistente in quanto preordinata “al fine di non recarsi nel luogo di lavoro e poter così presenziare alla suddetta partita”.

Nella prima fase del giudizio, il Tribunale di Arezzo, con ordinanza, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento e condannato la società alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento di una indennità corrispondente a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Nel successivo giudizio di opposizione, il Tribunale Aretino, con la sentenza in commento, ha respinto il ricorso della società e confermato l’ordinanza impugnata, rilevando quanto segue:

  • in via generale, in caso impugnazione del licenziamento, il giudice deve verificare se il comportamento oggetto di addebito sia talmente grave da giustificare la massima sanzione espulsiva, valutando se il comportamento concretamente tenuto dal dipendente, per la sua gravità, sia suscettibile di ledere il rapporto di fiducia intercorrente con il datore di lavoro;
  • il lavoratore non deve solo fornire la prestazione ma, quale obbligo accessorio, deve “anche osservare comportamenti coretti e rispettosi al di fuori dall’ambito lavorativo, tali da non ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario”;
  • spetta al datore di lavoro dimostrare l’insussistenza dello stato di malattia e la conseguente falsità della certificazione medica prodotta dal lavoratore (detto onere probatorio non è stato adempiuto in quanto la società datrice avrebbe dovuto esperire segnalare la vicenda “agli organi ispettivi dell’INPS, i quali avrebbero valutato se effettuare una visita di controllo” al lavoratore);
  • la condotta del lavoratore che assiste a una partita di calcio durante la malattia non è qualificabile alla stregua di un grave inadempimento “e pertanto non giustifica l’adozione di una sanzione espulsiva, ma al più una dal carattere conservativo”. Tale grave inadempimento non sussiste “in quanto il fatto di recarsi a una partita non necessariamente implica l’aggravarsi della malattia”, come anche dimostrato dal fatto che il lavoratore “è tornato nel luogo di lavoro non appena conclusosi il periodo di malattia stabilito nella certificazione”;
  • del resto, non esiste, nel nostro ordinamento “un obbligo di riposo assoluto in pendenza di malattia ove non oggetto di prescrizione medica” e il lavoratore si è recato ad assistere all’evento sportivo in orario diverso dalle fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale (che, come noto, sono previste 7 giorni su 7 – compresi i giorni non lavorativi – dalle ore 10.00 e alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00), così “pienamente esplicando il proprio diritto di libera circolazione assicurato a ogni cittadino che non sia destinatario di provvedimenti restrittivi promananti dall’Autorità giudiziaria”.
Assistere a una partita di calcio durante la malattia non comporta il licenziamento
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