Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 maggio 2023, n. 12867

Lavoro, Risarcimento del danno differenziale, Illegittimità licenziamento, Legge n. 69 del 2009, Esclusione applicabilità sospensione termini, Termine semestrale di impugnazione decorso, Inammissibilità

 

Rilevato che

 

1. Con la sentenza n. 729 del 2021, pubblicata il 16.8.2021, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha condannato F.I. al pagamento, in favore di A.F., a titolo risarcitorio del minor importo di euro 8.125,42, oltre accessori, e ha confermato la declaratoria di illegittimità del licenziamento, condannando il predetto I. a riassumere il F. entro il termine di giorni tre o, in mancanza, a risarcirgli il danno versandogli una indennità corrispondente a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, sempre oltre accessori.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione F.I. affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso A.F..

 

Considerato che

 

1. I motivi sono così titolati:

Primo motivo: omesso esame di un fatto decisivo relativo alla dinamica che ha determinato il verificarsi del sinistro; Secondo motivo: violazione e falsa applicazione delle norme di diritto a presidio della sicurezza sui posti di lavoro.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Nel caso in esame, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato il 17.2.2010: a tale data occorre avere riguardo ai fini di stabilire la litispendenza della controversia e del regime applicabile per la individuazione del termine lungo ad impugnare che, nella specie, è sicuramente quello di cui alla legge n. 69 del 2009 la quale ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall’art. 327 cpc.

4. E’ pacifico, poi, che le controversie riguardanti la materia del lavoro sono escluse dall’applicabilità della sospensione dei termini durante il periodo feriale (artt. 1 e 3 legge n. 742/1969).

5. Orbene, la odierna sentenza impugnata, avente ad oggetto “risarcimento del danno differenziale e impugnativa licenziamento”, è stata pubblicata il 16.8.2021 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 22.2.2022, quando cioè il termine semestrale di impugnazione era già decorso.

6. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 maggio 2023, n. 12867
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