La condotta di chi in maniera truffaldina consegni ad altri il tesserino attestante la sua presenza in azienda, facendolo timbrare per risultare presente quando ancora non aveva raggiunto il luogo di lavoro, rappresenta un fatto oggettivamente grave che la Corte di merito può legittimamente agganciare a “standard di percezione del disvalore della condotta del tutto condivisi” e integranti una giusta causa di licenziamento. È invece irrilevante in sé la durata dell’assenza mentre “la ripetizione della condotta, tutt’altro che episodica, ne connota la gravità e giustifica la sanzione irrogata”. Così, Cass. ord. 18 aprile 2023, n. 10239, in una vicenda di reiterato ed improprio utilizzo del badge personale.

(S. Gioia)

Timbratura del cartellino da parte di terzi
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