I buoni mobilità erogati da un Comune, non qualificandosi come emolumenti in denaro offerti al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, né possono essere ricondotti nelle altre categorie di reddito.

Nota a AdE Risposta 4 aprile 2023, n. 274

Francesco Palladino

L’istante è un Ente territoriale cui è stato conferito, per effetto di una convenzione sottoscritta con alcuni Comuni, il servizio di gestione e amministrazione del personale. Tale personale gli è stato poi effettivamente trasferito.

Uno dei Comuni aderenti alla convenzione, con il dichiarato fine di promuovere “comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa-lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale”, aveva riconosciuto, alla generalità dei lavoratori dipendenti (sia suoi, sia di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune) che utilizzavano la bicicletta per recarsi al lavoro, degli appositi “buoni mobilità” aventi un importo massimo pro-capite di Euro 40.

L’istante interpella l’Amministrazione finanziaria per chiedere conferma della non tassabilità dei buoni in argomento, nei limiti previsti dall’art. 51, co. 3, del TUIR.

L’Agenzia delle entrate, in risposta al quesito, ritiene che il contributo in argomento, non trovando la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente, ma nella promozione da parte dell’amministrazione comunale di comportamenti virtuosi dei suoi cittadini:

a) non configuri un emolumento offerto ai dipendenti (né del Comune, né di terzi) per il rapporto di lavoro in essere;

b) non sia, però, neppure riconducibile in qualcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’art. 6 del TUIR;

c) non rilevi ai fini del calcolo della soglia di fringe benefit

Ne consegue, pertanto, che i buoni mobilità riconosciuti dal Comune non scontino alcun tipo di tassazione in capo ai percipienti. In conclusione, a parere dell’Agenzia delle entrate, la circostanza che il buono venga erogato dal Comune (anche) ai propri lavoratori dipendenti non modifica la natura dello stesso quale incentivo chilometrico alla mobilità sostenibile e la sua rispondenza a un interesse generale. Ne consegue che, non trovando tale erogazione la propria origine e giustificazione in un rapporto di lavoro dipendente, non è soggetta a tassazione.

Buoni mobilità di un Comune: non configurano un reddito imponibile
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