“La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell’aumento dell’età pensionabile in dipendenza dell’incremento della speranza di vita di cui all’art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità”. Così, Cass. ord. 26 aprile 2023, n. 10945, conf. a Cass. n. 31001/2019 e diff. da App. Cagliari, che non aveva riconosciuto la generale previsione dell’aumento dell’età pensionabile in dipendenza dell’incremento delle speranze di vita di cui all’art. 22 ter comma 2, cit.

(F. Fedele)

Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, aumento dell’età pensionabile e incremento della speranza di vita
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