La clausola appositiva del termine è nulla se l’utilizzo del lavoratore è destinato a soddisfare esigenze aziendali permanenti e durature. Ribaditi i requisiti della “temporaneità” e “specificità” delle causali giustificatrici del termine.

Nota a Cass. (ord.) 18 aprile 2023, n. 10223

Fabrizio Girolami

In caso di assunzioni a tempo determinato effettuate da un “ente in house providing” la clausola appositiva del termine è nulla laddove risulti accertato che il contratto è stato stipulato per soddisfare esigenze aziendali non temporanee e provvisorie, ma permanenti e durature del medesimo ente, e, per l’effetto, va disposta, a favore del lavoratore, la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10223 del 18 aprile 2023, in relazione alla vicenda di un lavoratore impiegato dal Formez PA – Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle PA (di seguito, per brevità “Formez”) con una pluralità di contratti a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (ratione temporis applicabile ai fatti di causa).

Come noto, l’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 (ora abrogato dal D.Lgs. n. 81/2015) dispone(va), al co. 1, che “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” e, al comma 2, che “l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni (Omissis)”.

Quanto alla sua natura giuridica, Formez è un’associazione riconosciuta dotata di personalità giuridica di diritto privato (ai sensi del D.Lgs. 25.01.2010, n. 6) che opera come “organismo in house” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (e, più in generale, delle Amministrazioni che ne diventano socie), con il compito di fornire assistenza tecnica e servizi formativi e informativi sulla base delle “commesse” provenienti dal DFP, dagli Enti locali o da altri Enti.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Roma, a seguito di impugnazione del lavoratore avverso la sentenza di primo grado, aveva accertato la nullità del termine apposto al (terzo) contratto e, per l’effetto, aveva dichiarato la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nello specifico, la Corte di merito aveva accertato che il termine apposto al contratto non era sorretto da una causale rispettosa dell’art. 1, D.Lgs. n. 368/2001, in quanto il lavoratore era stato utilizzato non solo nell’ambito del progetto indicato nel contratto (“dall’iter alle reti: implementazione sportello imprese”), ma in numerosi altri progetti, risultando, dunque, la sua assunzione destinata a soddisfare esigenze aziendali non temporanee, bensì permanenti e durature.

Nel giudizio di legittimità, la Cassazione ha respinto il ricorso di Formez, osservando quanto segue:

  • tenuto conto del funzionamento del Formez che opera sulla base di “commesse” provenienti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dagli enti locali o da altri enti, nel caso di contratti a tempo determinato dallo stesso stipulati, al fine di valutare la legittimità della clausola appositiva del termine, occorre allegare e dimostrare “non solo l’adibizione dell’assunto a termine a lavorare sulla commessa ricevuta ma anche, e soprattutto, il contesto aziendale di riferimento e quindi, ad esempio, la occasionalità, non programmabilità e tendenziale irripetibilità della medesima (commessa) o di altre dello stesso tipo, la insufficienza del personale a disposizione, la inutilità della prestazione del lavoratore al termine della lavorazione” (elementi che, nel caso di specie, non solo non erano indicati nel contratto ma neppure erano provati dal Formez, essendo emerso che il dipendente era stato impiegato anche per la “attuazione di altri progetti”, diversi da quelli indicati nel contratto, e quindi destinato a soddisfare “esigenze aziendali permanenti e durature”);
  • secondo il pacifico principio di diritto della giurisprudenza di legittimità, l’apposizione di un termine al contratto (consentita dal D.Lgs. n. 368/2001 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto) impone al datore di lavoro “l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato”, in modo da “rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa”;
  • in virtù di tale principio, la temporaneità “va riferita alla necessità che dalla clausola giustificatrice dell’apposizione del termine risulti la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa è chiamata a realizzare”;
  • quanto alla “specificità della ragione giustificatrice dell’apposizione del termine”, essa sussiste “quando gli elementi indicati nel contratto (…) consentono di identificare e di rendere verificabile l’esigenza aziendale che legittima la previsione della clausola accessoria, spettando al giudice di valutare ogni elemento (…) idoneo a dare riscontro alle ragioni specificamente indicate nel contratto ai fini dell’assunzione a termine”;
  • nel caso di specie, la Corte appello si è attenuta ai principi di diritto appena richiamati e ha accertato che il lavoratore assunto per un determinato progetto è stato destinato anche ad altri progetti e in sostanza “destinato a soddisfare esigenze aziendali permanenti e durature”, il che implica “l’assenza di nesso causale tra la ragione giustificativa dell’apposizione del termine indicata nel contratto e l’assunzione del medesimo”.
Contratto a termine con ente “in house providing” ed esigenze durature
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