Le risultanze dei controlli investigativi possono giustificare una sanzione espulsiva.
Nota a Trib. Roma (ord.) 14 marzo 2023, R.G. n. 26893/2022
Fabrizio Girolami
È legittimo l’utilizzo, da parte del datore di lavoro, di agenzie di investigazione privata allo scopo di verificare la realizzazione, da parte dei dipendenti, di condotte illecite ancorché non penalmente rilevanti (quali il mancato rispetto dell’orario di lavoro e l’utilizzo di beni aziendali per scopi privati), a prescindere dal fatto che il datore medesimo avrebbe potuto avvalersi di altri strumenti.
È quanto stabilito dal Tribunale di Roma, con ordinanza 14 marzo 2023 sul ricorso proposto da un lavoratore, con qualifica di operaio, presso Areti S.p.A. (società che gestisce le attività di distribuzione e misura dell’energia elettrica), responsabile di vari cantieri con mansioni di sorveglianza e controllo.
Nel caso di specie, il lavoratore era stato licenziato per “giustificato motivo soggettivo di natura disciplinare” per plurimi episodi di mancata o irregolare prestazione lavorativa, ripetuti in un ristretto arco temporale, tra cui: a) il mancato rispetto dell’orario; b) l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro; c) l’esecuzione, in orario di lavoro, di attività per fini e/o scopi personali estranei all’attività lavorativa e agli interessi aziendali.
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare, con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, lamentando, tra l’altro, l’abusivo ricorso al controllo tramite agenzie di investigazione privata.
Il giudice romano ha respinto il ricorso del lavoratore, affermando quanto segue:
- in linea con il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza (si richiama, tra le altre, Cass. ord. 24.08.2022, n. 25287, annotata in q. sito da M.N. BETTINI), il divieto, per il datore di ricorrere a controlli eseguiti tramite agenzie investigative, è limitato alla verifica dell’adempimento o dell’inadempimento, da parte del lavoratore, della prestazione lavorativa come tale o delle sue modalità di esecuzione (tale controllo spetta esclusivamente al datore e ai suoi collaboratori inseriti nell’organizzazione gerarchica dell’impresa);
- possono invece essere eseguiti, attraverso agenzie investigative, i controlli c.d. “difensivi” finalizzati a verificare la realizzazione di comportamenti illeciti, seppur non penalmente rilevanti, purché sussista il sospetto o la mera ipotesi che tali illeciti siano in corso di esecuzione (sospetto, nel caso di specie, giustificato dal datore con l’anomala durata dell’apertura di diversi cantieri affidati alle ditte appaltatrici nell’ambito del perimetro di competenza del lavoratore);
- resta, quindi, irrilevante la teorica possibilità, per il datore, di “geolocalizzare” il proprio dipendente attraverso la traccia informatica dei tablet in dotazione ad alcuni lavoratori, sia perché ciò non avrebbe impedito in ogni caso il legittimo utilizzo (nei limiti sopra indicati) delle indagini investigative esterne, sia perché, nel caso di specie, erano vigenti accordi sindacali con i quali l’azienda si era impegnata a non utilizzare i tablet a tale scopo;
- infine, vi è piena proporzione tra le condotte contestate e il licenziamento, in quanto dette condotte “integrano una grave ed insanabile lesione del vincolo fiduciario che deve sempre e costantemente presiedere lo svolgimento del rapporto di lavoro”.