La responsabilità solidale del committente per il danno alla salute subito dal dipendente dell’appaltatore ha natura contrattuale e, pertanto, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.
Nota Trib. Gorizia 31 maggio 2023, RG 234/2022
Valerio Di Bello
In materia di responsabilità solidale del committente per i danni subiti dal lavoratore impiegato nell’appalto, il Tribunale di Gorizia (31 maggio 2023, RG 234/2022) respinge l’eccezione di prescrizione quinquennale proposta dall’appaltante. Ciò, sul presupposto che la relazione con il soggetto co-obbligato ex lege in garanzia configura un’obbligazione di sicurezza di matura contrattuale.
Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso presentato da un lavoratore, impiegato in un appalto, per il danno biologico differenziale provocato da un infortunio subito nel corso della propria attività lavorativa, condannando il datore di lavoro a risarcire il danno differenziale liquidato sulla base dei consolidati orientamenti in materia. Quanto alla responsabilità solidale del committente per i danni subiti dal lavoratore impiegato nell’appalto, viene respinta l’eccezione di prescrizione quinquennale proposta dall’appaltante, ritenendo il Giudice che la natura contrattuale dell’obbligazione di sicurezza si estenda anche alla relazione col soggetto co-obbligato ex lege in garanzia.
I giudici hanno però respinto nel merito la domanda a carico dell’azienda committente per carenza di prova della sussistenza di una sua specifica responsabilità. Tale responsabilità, infatti, non viene ritenuta oggettiva, richiedendosi una valutazione in concreto del nesso causale tra il comportamento della committente e le inadempienze dell’appaltatore.