Diritto dei sindacati alle informazioni sul funzionamento dell’algoritmo e comportamento antisindacale.
Nota a Trib. Palermo 20 giugno 2023
Maria Novella Bettini
In un caso di recesso attuato da una società nei confronti di tutti riders senza informare e consultare le organizzazioni sindacali, il Tribunale di Palermo condanna per condotta antisindacale una società di consegne a domicilio ordinandole di fornire all’organizzazione sindacale ricorrente informazioni sui sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, come previsto dal “decreto trasparenza”, deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni, nonché incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori (v. art. 1 bis, D.LGS. n. 104/2022; v. anche D.L. n. 48/2023, conv. con L. n. 85/2023 e Direttiva UE n. 1152/2019).
In altri termini, qualora si utilizzino tecniche automatizzate il lavoratore deve poter conoscere se il datore di lavoro si avvale di decisioni algoritmiche e simili nonché come tali tecniche funzionino, quali ne sia la logica e quali gli impatti, anche in termini di rischi, per la sicurezza personale.
Ciò, sul presupposto che a norma del D.LGS. n. 104/2022 la legittimazione attiva alla richiesta di informazioni sui sistemi automatizzati compete non soltanto al lavoratore ma anche alle RSA, RSU o alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Con la conseguenza che il relativo diniego di per sé limita e compromette l’attività sindacale e va quindi considerato antisindacale.
In particolare, secondo il giudice, secondo il D.L. n. 48/2023, cit., “le pregnanti informazioni che vanno rilasciate ai lavoratori e alle loro formazioni sindacali sono quelle relative ai sistemi di decisione e monitoraggio integralmente automatizzati, cioè quelli che non prevedono alcun intervento umano nella fase finale del processo decisionale o di monitoraggio”, purché tale sistema non sia coperto dal segreto industriale o commerciale.
Il Tribunale inoltre:
a) rigetta l’eccezione di inapplicabilità dell’art. 28 Stat. Lav. alla fattispecie in oggetto, atteso che i rapporti fra corrieri (riders) e la società andavano qualificati se non come subordinati quantomeno come collaborazioni continuative e prevalentemente personali ex art. 2, D.LGS. n. 81/2015 (v. Cass. n. 1663/2020);
b) ribadisce che vanno considerate antisindacali non solo le condotte dirette esclusivamente ad ostacolare l’attività sindacale (come impedire lo svolgimento di un’assemblea sindacale), ma anche quelle che, seppur in astratto legittime, potrebbero in concreto essere idonee oggettivamente a limitare o a impedire la libertà sindacale. E ciò, anche quando manchi l’intenzionalità perché per un errore di valutazione il datore di lavoro non si sia reso conto della portata casuale della sua condotta.