Ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente nel procedimento di repressione della condotta antisindacale deve aversi riguardo, non tanto al luogo in cui il comportamento denunciato è stato deliberato, quanto al luogo in cui si producono gli effetti di limitazione della libertà sindacale e, quindi, viene leso il diritto delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori al corretto svolgimento delle prerogative sindacali ad esse riconosciute dalla legge e dall’autonomia collettiva. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione. V., fra tante, Cass. ord. n. 8938/2011; Cass. nn. 23895/2004; 616/2001; 13456/2000).
In altri termini rileva il luogo di commissione del comportamento denunciato, non quello in cui esso è deliberato, anche quando il comportamento stesso (deciso con un’unica deliberazione) sia posto in essere in luoghi ricadenti in diverse circoscrizioni giudiziarie (evitando così un conflitto di giudicati) (v. Cass. n. 4220/1994 e n. 8673/1993)
(F. Albiniano)