No al risarcimento dei danni in favore del lavoratore se manca la prova in ordine alla sussistenza di condotte datoriali di natura vessatoria e persecutoria continuative.

Nota a Cass. (ord.) 20 luglio 2023, n. 21682

Kevin Puntillo

La Corte di Cassazione (ord. 20 luglio 2023, n. 21682) ribadisce alcuni principi in tema di risarcimento del danno per mobbing in una ipotesi di mancato assolvimento dell’onere probatorio, ricadente sul lavoratore, circa l’esistenza di comportamenti vessatori o intimidatori, ripetuti e costanti, da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore medesimo, con particolare riferimento all’onere della prova del danno biologico ascrivibile a responsabilità da mobbing del superiore in quanto diretto e principale autore delle vessazioni.

Con riguardo all’onere della prova in riferimento al diritto al risarcimento dei danni in favore del lavoratore per violazione degli obblighi del datore di lavoro di sicurezza e di protezione della salute del lavoratore di cui all’art. 2087 c.c., la giurisprudenza costante della Cassazione ha chiarito che “non si tratta di ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, per cui la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento”. Ne consegue che:

– sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro. In altre parole, su di lui grava l’onere di allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo modalità nocive e la prova del nesso causale tra il lavoro svolto e il danno;

– diversamente il datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l’attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l’integrità fisica e la personalità morale del dipendente, è tenuto a dimostrare che la prestazione si è svolta secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili (fra tante, v. Cass. n. 34968/2022, in q. sito con nota di F. DURVAL e Cass. n. 10992/2020) e ha l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi; solo se il lavoratore abbia fornito la prova delle circostanze nocive;

– la riconosciuta dipendenza delle malattie da una “causa di servizio” non implica poi, necessariamente, né può far presumere, “che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell’organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall’ambito dell’art. 2087 c.c., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici” (v. Cass n. 25151/2017; e Cass. n. 2038/2013)

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2023, n. 21682

Rilevato che

1.La Corte d’Appello di Bologna, confermando integralmente la sentenza del Tribunale della stessa sede, ha rigettato le domande di V.I. di accertamento di condotte mobbizzanti nei suoi confronti e di conseguenziale risarcimento dei danni (patrimoniale, non patrimoniale biologico, esistenziale e morale), proposte contro la società T.M.I., di cui era stato dipendente dal 2.1.2008 con mansioni di operaio magazziniere (3° livello CCNL di settore) al 12.2.2015, data del licenziamento per superamento del periodo di comporto, e contro A.L., consigliere di amministrazione della società;

2. La Corte di merito, in particolare, sulla base dei motivi di gravame ha riesaminato criticamente l’istruttoria condotta in primo grado (con l’audizione di 9 testimoni e l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio medico-legale) ed ha confermato la valutazione del primo giudice in ordine al mancato assolvimento dell’onere probatorio, ricadente sul lavoratore, circa l’esistenza di comportamenti vessatori o intimidatori, ripetuti e costanti, da parte di A.L. diretti nei confronti del lavoratore medesimo, non essendo emersi elementi probatori certi e univoci in proposito;

3. avverso la sentenza d’appello ricorre in cassazione V.I. con 3 motivi; resistono, con unico atto di controricorso, la società e A.L.; il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’odierna udienza;

Considerato che

1.con il primo e secondo motivo, trattati congiuntamente nel ricorso, parte ricorrente censura la sentenza impugnata (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per aver ritenuto non provati gli atti vessatori sulla base del solo esame dell’excursus testimoniale e per non aver esaminato la certificazione medica e la relazione medica del CTU; sostiene, in particolare, essere stata raggiunta in giudizio la prova del danno alla salute patito dal ricorrente a causa di fatti di lavoro;

2. i motivi sono inammissibili;

3. in primo luogo, quanto alla censura sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., si rileva che la Corte d’Appello di Bologna ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi degli  artt.348-ter e 360; il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018);

4. in secondo luogo, quanto alla censura sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., si rileva che il motivo di ricorso per cassazione in esame tende inammissibilmente, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019), rivalutazione di questioni di fatto in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata) o valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021);

5. osserva il Collegio che non è pertinente, nel caso di specie, il richiamo a Cass. 29820/2020, contenuto in memoria, ed in generale al principio che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma soltanto qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza (Cass. n. 4699/2018; Cass. n. 20382/2016);

6. va, infatti, osservato che, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza presuppone che la parte riporti in ricorso, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio lamentato, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti; nel caso in esame, nel controricorso sono trascritti significativi brani della relazione di CTU, che riportano i danni alla salute dedotti in misura circoscritta e con margini di soggettività del paziente;

7. in ogni caso, dalla lettura della motivazione della sentenza gravata, si evince che l’esame del primo motivo di appello ha portato la Corte di merito a confermare il mancato raggiungimento della prova circa la ricostruzione fattuale del ricorrente in ordine alla sussistenza di condotte datoriali di natura vessatoria e persecutoria continuative, con conseguente assorbimento delle questioni attinenti a sussistenza e quantificazione dei danni; la Corte di merito ha dunque escluso (in quanto non adeguatamente provata) la sussistenza di un comportamento illecito datoriale in nesso di causa con il danno denunciato, sulla base del materiale probatorio complessivamente valutato;

8. si deve quindi ribadire che assorbimento del motivo non significa omesso esame delle questioni sottese, avendo questa Corte precisato che la violazione dell’art. 115 c.p.c. non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (cfr. Cass. n. 11892/2016, n. 20832/2016, n. 30173/2021), nonché rammentando che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, senza che il suddetto mezzo di indagine possa essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr. Cass. n. 10373/2019, n. 30218/2017, n. 1266/2013);

9. con il terzo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c. e 1, titolo V, CCNL Metalmeccanica Aziende industriali, 2049, 2043, 2059 c.c., in combinato disposto con gli artt. 4, 32, 41 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto non adempiuto da parte del lavoratore l’onere della prova del danno biologico ascrivibile a fatti di lavoro, per aver ritenuto provato l’adempimento dell’obbligo del datore di lavoro di aver adottato tutte le cautele per impedire il danno, per non aver affermato la responsabilità da mobbing del superiore in quanto diretto e principale autore delle vessazioni.

10. il motivo non è fondato;

11. in tema di onere della prova in riferimento al diritto al risarcimento dei danni in favore del lavoratore per violazione degli obblighi del datore di lavoro di sicurezza e di protezione della salute del lavoratore di cui all’art. 2087 c.c., è stato chiarito dalla giurisprudenza costante di questa Corte che non si tratta di ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, e che i rispettivi oneri di allegazione e prova sono articolati come segue: il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l’attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l’integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili (Cass. n. 34968/2022; cfr. anche Cass. n. 10992/2020, n. 14064/2019, n. 8911/2019, n. 24742/2018); appunto poiché l’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi; né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una “causa di servizio” implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell’organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall’ambito dell’art. 2087 c.c., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (così Cass. n. 2038/2013; cfr. anche Cass n. 25151/2017);

12. la sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi, valutando, nel merito, non dimostrata la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra ambiente di lavoro e danno alla salute, e quindi assorbita la questione, logicamente successiva, dell’onere per il datore di lavoro di fornire la prova liberatoria; il motivo si concreta, pertanto, in una richiesta di revisione della valutazione delle prove da parte dei giudici di merito in doppio grado, nel senso della mancata prova della nocività dell’ambiente aziendale e della sussistenza di atti vessatori continuativi nei suoi confronti, ed una simile revisione non sarebbe altro che una nuova formulazione del giudizio di fatto, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità, cui non spetta procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso un’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. Cass. 19997/2018);

13. le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

14. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Risarcimento del danno per condotta mobbizzante
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