Il datore di lavoro non può sottrarsi al versamento periodico delle quote sindacali salvo che non provi l’eccessiva gravosità di tale adempimento.

Nota a Cass. 31 luglio 2023, n. 23264

Maria Novella Bettini

In tema di riscossione dei contributi sindacali il referendum del 1995, abrogativo dell’art. 26 Stat. Lav., co. 2, ed il successivo D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 “non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro essendone soltanto venuto meno il relativo obbligo. Resta ferma la facoltà per i lavoratori di chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono (cfr. Cass. S.U. n. 28269/2005). Si tratta di una cessione del credito ai sensi dell’art. 1260 c.c. che non necessita, in via generale, del consenso del debitore (v. Cass. S.U. n. 28269/2005 cit.). Il carattere parziale e futuro del credito ceduto non è di ostacolo a tale configurazione. La cessione può infatti riguardare solo una parte del credito ed avere ad oggetto anche crediti futuri” (così, la giurisprudenza consolidata; v. anche Cass. n. 19501/2009).

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione 31 luglio 2023, n. 23264 in una vicenda in cui il datore di lavoro aveva sostenuto che la cessione del credito comportava in concreto, a suo carico, “una modificazione eccessivamente gravosa dell’obbligazione, implicante un onere insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale”.

Al riguardo i giudici precisano che il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro configura una condotta antisindacale in quanto pregiudica oltre ai diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire anche il diritto del sindacato di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività.

Inoltre, secondo la Corte, sebbene in base all’art. 1218 c.c., l’eccessiva gravosità della prestazione sia tale da giustificare il suo inadempimento, essa “non incide sulla validità e sull’efficacia del negozio di cessione del credito ma può solo, eventualmente, giustificare l’inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi” (in tal senso, Cass. S.U. 28269/2005 cit.).

Peraltro, per giustificare l’insostenibilità dell’onere da parte del datore di lavoro non è sufficiente solo richiamare l’elevato numero di dipendenti dell’azienda poiché è necessario “operare una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell’onere e l’entità della organizzazione aziendale, tenendo conto che un’impresa con un elevato numero di dipendenti di norma avrà una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione” (cfr. Cass. 20/04/2011, n. 9049).

La sentenza si pone in linea con la decisione della Corte territoriale la quale aveva negato in capo alla datrice di lavoro la facoltà di sottrarsi al versamento periodico delle quote sul presupposto che l’adempimento non comportasse aggravi tali da giustificare il rifiuto.

 Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 luglio 2023, n. 23264

Lavoro – Condotta antisindacale – Cessioni di credito – Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di Torino e Provincia – Riscossione dei contributi sindacali – Proporzionalità tra gravosità dell’onere ed entità dell’organizzazione aziendale – Rigetto

Fatti di causa

1.La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, rigettando l’opposizione di F.I. s.p.a., aveva a sua volta confermato il decreto ex art. 28 legge n. 300 del 1970 con il quale era stata ritenuta l’antisindacalità del comportamento tenuto dalla società che non aveva dato adempimento alle cessioni di credito di cui alle comunicazioni del 18 settembre 2015, del 23 settembre 2015 e del 25 febbraio 2016 ed aveva ordinato alla società di provvedere al versamento mensile degli importi oggetto delle cessioni in favore della F.L.M.U. di Torino, con eccezione dei lavoratori cessati dal servizio.

2. Il giudice di appello ha ritenuto che la F.L.M.U. di Torino e provincia fosse legittimata alla proposizione dell’azione ex art. 28 dello Statuto in quanto era stata offerta la prova della “nazionalità” dell’associazione, da intendersi come diffusione della stessa su gran parte del territorio nazionale mentre non era necessaria la stipulazione di contratti collettivi estesi all’intero ambito nazionale. Ha poi ritenuto legittima la cessione del credito e che si dovesse perciò dare attuazione alla trattenuta. Quanto al rimborso delle spese necessarie per provvedervi con cadenza mensile, invece che in un’unica soluzione, la Corte di merito ha escluso che fosse dovuto alcunché ritenendo che, stanti le dimensioni della società e la sua organizzazione, questa vi poteva provvedere avvalendosi di procedure informatiche con minimo impatto.

3. Per la Cassazione della sentenza ricorre F.I. s.p.a. articolando tre motivi ai quali resiste con controricorso la Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di Torino e Provincia – F.L.M.U. aderente alla C.U.B. – Confederazione Unitaria di Base. Il procuratore generale, con due distinte requisitorie depositate in vista dell’udienza di discussione (che già fissata per il 21 settembre 2022 è stata poi rinviata per impedimento del relatore), ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c. mentre la F.L.M.U. ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore, stante la rinuncia di quello precedentemente incaricato.

Ragioni della decisione

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’eccepita carenza di legittimazione della FLMU di Torino e provincia a promuovere l’azione.

3.1. Sostiene la ricorrente che la F.L.M.U. sarebbe venuta meno all’onere che su di essa incombeva di dimostrare l’attualità del requisito della nazionalità dell’organizzazione sindacale, funzionale alla verifica della legittimazione ad agire e da intendersi come dimensione nazionale dell’attività sindacale dell’associazione ricorrente. Deduce che tale requisito deve essere verificato al momento della proposizione dell’azione giudiziale e non può fondarsi su atti molto risalenti nel tempo né essere affidato a episodiche attività riferite ad aziende collocate in alcune aree territoriali senza la sottoscrizione, se non per limitati casi, di accordi sindacali.

4. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

4.1. Con la censura più che denunciarsi una errata ricognizione della fattispecie astratta descritta dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori si propone una diversa ricostruzione dei fatti allegati in giudizio, quali risultanti dalla documentazione prodotta con riferimento allo svolgimento di attività sindacale.

4.2. Peraltro, la Corte territoriale nell’accertare l’esistenza della legittimazione ad agire della F.L.M.U. si è attenuta ai principi affermati da questa Corte al riguardo ed ha ritenuto sufficiente lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale su gran parte, e non necessariamente su tutto, il territorio nazionale escludendo non solo l’indispensabilità della appartenenza ad una confederazione ed anche della stipula di contratti collettivi a livello nazionale (Cass. 02/01/2020 n.1 ed anche Cass. 02/03/2017 n. 5321, 09/02/2015 n. 2735 e più recentemente Cass.02/03/2022 n. 6876). Con accertamento di fatto in questa sede non sindacabile in quanto istituzionalmente demandato al giudice di merito (cfr. Cass. 26/01/2016 n. 1353 ed ivi le richiamate Cass. nn. 21941, 3545 e 3544 del 2012, Cass. n. 16787 del 2011 e Cass. n. 15262 del 2002) la Corte di merito ha verificato che sulla base dell’atto costitutivo e dello statuto della F.L.M.U., aderente alla C.U.B. era stata svolta continuativamente attività sindacale e, esaminando la modifica dello statuto del 2015 che aveva ribadito il contenuto di quello originario, ha accertato la presenza in tutte le regioni ad eccezione del Trentino alto Adige ed in tutti i capoluoghi di regione oltre che nelle province più estese e industrializzate, l’effettività nel tempo dell’azione sindacale svolta nell’ambito di aziende importanti (quali la Tenaris, la Dalmine di Bergamo, l’Electrolux, la Fincantieri Genova, la Iscot, la Whirpool, la Ilva di Taranto e la FCA di Cassino, di Melfi, di Pomigliano d’Arco e di Torino) che rivelavano l’ampiezza e l’effettività dell’attività sindacale svolta.

Nessuna inversione degli oneri probatori si è dunque verificata, avendo la Corte territoriale ricostruito l’esistenza della legittimazione proprio in base alla verifica delle allegazioni della parte ricorrente che ne era onerata.

5. Anche il secondo motivo di ricorso – con il quale è denunciata la violazione dell’art. 1260 primo comma c.c., degli artt. 1 e 5 e dell’art. 52 primo e quinto comma del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 – è infondato.

5.1. Rileva il Collegio che in tema di riscossione dei contributi sindacali è consolidata la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che il referendum del 1995, abrogativo dell’art. 26 st. lav., comma 2, ed il successivo d.P.R. n. 313 del 28 luglio 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro essendone soltanto venuto meno il relativo obbligo. Resta ferma la facoltà per i lavoratori di chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono (cfr. Cass. s.u. 21/12/2005 n. 28269). Si tratta di una cessione del credito ai sensi dell’art. 1260 c.c. che non necessita, in via generale, del consenso del debitore (cfr. Cass. s.u. 28269 del 2005 cit.). Il carattere parziale e futuro del credito ceduto non è di ostacolo a tale configurazione. La cessione può infatti riguardare solo una parte del credito ed avere ad oggetto anche crediti futuri (cfr. Cass. ult. cit. e Cass. 10/09/2009 n. 19501).

5.2. Qualora il datore di lavoro sostenga, come nel caso in esame, che la cessione comporti in concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa dell’obbligazione, implicante un onere insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale deve dimostrare che, ai sensi dell’art. 1218 c.c., la gravosità della prestazione è tale da giustificare il suo inadempimento (in questo senso Cass. s.u. 28269 del 2005 cit.).

5.3. Peraltro, l’eccessiva gravosità della prestazione non incide sulla validità e sull’efficacia del negozio di cessione del credito ma può solo, eventualmente, giustificare l’inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi (cfr. Cass. s.u. ult. cit.).

5.4. L’insostenibilità dell’onere non è, inoltre, di per sé giustificata solo dall’elevato numero di dipendenti dell’azienda.

Occorre infatti operare una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell’onere e l’entità della organizzazione aziendale, tenendo conto che un’impresa con un elevato numero di dipendenti di norma avrà una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione (cfr. Cass. 20/04/2011 n. 9049). Inoltre, il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro configura anche condotta antisindacale in quanto pregiudica oltre ai diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire anche il diritto del sindacato di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività (Cass. s.u. ult cit.).

5.5. Si tratta di principi oramai consolidati ai quali si è attenuta la Corte di merito nel valutare la giustificatezza o meno del rifiuto di versamento.

6. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata, ancora una volta, la violazione dell’art. 1260 1° comma c.c. ma questa volta in relazione agli artt. 1196 c.c., 1175 c.c. e 132 c.p.c..

6.1. Ad avviso della società ricorrente la Corte territoriale avrebbe trascurato di rispondere alla censura, avanzata in giudizio sin dal primo grado, di illegittima frammentazione del credito in relazione al suo versamento con cadenza mensile ed ai costi connessi all’obbligazione ceduta, sorta unitaria con richiesta di versamento della quota associativa annuale. Per questo era stato chiesto che si procedesse ad una determinazione, anche in via equitativa, dei costi da sostenere.

Ritiene la società ricorrente che la motivazione della sentenza sul punto sarebbe apparente e rammenta che, ai sensi dell’art. 1196 c.c., le spese del pagamento sono a carico del debitore che, ex art. 1175 c.c. deve comportarsi secondo correttezza. Al riguardo, nel richiamare i principi dettati da questa Corte in tema di frammentazione dei crediti ribadisce che nel caso di cessione il credito sorto unitario resta unitario. Sostiene perciò che sarebbe irrilevante il fatto che gli oneri conseguenti fossero più o meno significativi posto che il debitore deve esserne comunque tenuto indenne. Solo l’esistenza di un obbligo legale di cooperazione, ovvero l’assunzione di esso per effetto di accordo sindacale, potrebbe consentire che i costi connessi al versamento dei contributi sindacali per effetto dello sdoppiamento nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria sorta unitaria rimangano in capo al debitore datore.

7. Il motivo non può essere accolto.

7.1. La Corte territoriale ha ben chiarito le ragioni per le quali non poteva ravvisarsi in capo alla datrice di lavoro la facoltà di sottrarsi al versamento periodico delle quote, e con apprezzamento ad essa riservato e non censurabile, ha ritenuto che non fosse stato chiarito in che modo tale frammentazione avesse effettivamente inciso sull’organizzazione rendendo l’adempimento talmente gravoso da non poter essere eseguito.

Al contrario, proprio in relazione ai principi di buona fede e correttezza la Corte ha accertato che l’adempimento non comportava aggravi tali da giustificare il rifiuto.

7.2. Si tratta, all’evidenza, di valutazione rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, sorretta da motivazione coerente, non è qui censurabile.

7.3. Neppure ricorre, poi, il vizio di omessa motivazione denunciato quale violazione dell’art. 132 c.p.c. atteso che la Corte di merito, come detto, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto insussistente il diritto della società a sottrarsi dai pagamenti pro quota essendo mancata l’allegazione di una effettiva maggiore gravosità della prestazione non ravvisabile come già affermato da questa Corte nella mera circostanza dell’esistenza di un numero rilevante di lavoratori che avevano esercitato la cessione ma piuttosto nella valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell’onere e l’entità dell’organizzazione aziendale, tenuto conto che un’impresa con un elevato numero di dipendenti ha di norma una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione (cfr. Cass. s.u. n. 28269 2005 cit. e anche Cass. n. 13886 del 2012 e n. 19275 del 2008).

8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 200,00 per esborsi e in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Condotta antisindacale e riscossione dei contributi sindacali
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