Al licenziamento del dirigente si applica il principio di giustificatezza e non quello del giustificato motivo. Il carattere ingiurioso del recesso va provato.

Nota a Cass. 25 luglio 2023, n. 22391

Alfonso Tagliamonte

Al licenziamento individuale del dirigente d’azienda non si applica (ex art. 10, L n. 604/1966) la disciplina limitativa dei licenziamenti, bensì il principio di giustificatezza del recesso che si discosta da quella di giustificato motivo ed è “ravvisabile ove sussista l’esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario e non emerga, in base ad elementi oggettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione”. Inoltre, le ragioni oggettive riguardanti esigenze di riorganizzazione aziendale su cui può fondarsi il licenziamento individuale del dirigente d’azienda non devono necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione. Occorre infatti coordinare il principio di correttezza e buona fede (che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento) con la libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione 25 luglio 2023, n. 22391 (v. anche Cass. n. 9665/2019), la quale, nel confermare la decisione di merito che aveva ritenuto insussistente il nesso di causalità tra la situazione rappresentata nella lettera di licenziamento e la soppressione del posto, ha altresì precisato che:

– il giudice deve limitarsi al controllo sull’effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all’art. 41 Cost.;

– il carattere ingiurioso del licenziamento non si identifica con l’illegittimità del licenziamento, ma con le particolari forme o modalità offensive del recesso; esso, inoltre, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno;

– il dirigente, qualora chieda il risarcimento del danno riconducibile alla condotta datoriale in occasione del recesso ingiustificato, è tenuto a provare le modalità offensive o ingiuriose dei comportamenti datoriali cui addebita, “in ragione della loro gravità, la lesione del decoro e dell’integrità psico-fisica e l’elemento soggettivo della colpa grave o del dolo” (cfr. Cass. n. 23686/2015; n. 6847/2010

Sulla nozione di licenziamento per soppressione del posto, v. Cass. n. 3819/2020 e, sul concetto di giustificatezza del recesso nel rapporto di lavoro dirigenziale, Cass. n. 88/2023.

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – 25 luglio 2023, n. 22391

Lavoro – Licenziamento – Dirigente – Natura ingiuriosa del licenziamento – Indennità supplementare – Patto di stabilità – Soppressione della posizione lavorativa di dirigente – Riassetto societario – Coordinamento del principio di correttezza e buona fede con la libertà di iniziativa economica – Rigetto

Fatti di causa

1.La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da D.C. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto le domande nei confronti della s.p.a. V., di cui era dirigente sino al licenziamento comunicatogli il 12/9/2013, dirette: a) all’accertamento della natura arbitraria del licenziamento e alla condanna al pagamento dell’indennità supplementare; b) all’accertamento della violazione del patto di stabilità concluso il 22/2/2013 e alla condanna al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. corrispondente alle retribuzioni sino al 22/2/2016 o somma di giustizia; c) all’accertamento della natura ingiuriosa del licenziamento e alla condanna al risarcimento del danno alla dignità, all’immagine professionale, alla professionalità.

2. Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale, premessa la specificità della nozione di giustificatezza del recesso nell’ambito del rapporto di lavoro dirigenziale e delimitatone il perimetro alla luce della giurisprudenza di legittimità, riesaminate criticamente le deposizioni testimoniali e le prove raccolte in primo grado, ha osservato, in particolare, che risultava dimostrata la sussistenza dei fatti posti dalla società alla base del recesso (ovvero la soppressione della posizione lavorativa di dirigente dell’Area Nord Programmi Civile, l’effettiva sussistenza della riorganizzazione aziendale disposta dalla società con soppressione di tale specifica posizione, la ripartizione delle responsabilità relative e dei compiti operativi tra i responsabili delle Aree Centro e Sud), dando altresì atto che era stato licenziato un altro dirigente e non ne risultavano assunti altri nel periodo successivo al recesso in contestazione; che il patto di retention stipulato tra le parti non era da interpretare quale garanzia di stabilità, ma come garanzia per la società di essere reintegrata dei costi di formazione, ove il lavoratore beneficiato fosse receduto dal rapporto prima dell’ammortizzamento dei costi di formazione; che la lettera di licenziamento era stata consegnata all’esterno della sala riunioni in cui si trovava l’appellante con altri dipendenti, non essendone a conoscenza gli altri partecipanti alla riunione, quindi senza pubblicità e non risultando riscontrate in via testimoniale le altre modalità lesive della dignità come dedotte.

3. L’originario ricorrente e appellante chiede la cassazione della sentenza impugnata con 5 motivi, cui resiste con controricorso la società; entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

1.Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia nullità della sentenza (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), per violazione del principio di non contestazione ex art. 416, comma 3, c.p.c., per non avere la Corte di merito attribuito rilevanza probatoria alle circostanze del conseguimento da parte dell’azienda, nell’anno precedente il licenziamento, di un rilevante utile netto e alle dichiarazioni dei responsabili aziendali relative all’esistenza di un progetto volto al potenziamento delle strutture dell’Area Nord in vista dell’accrescimento delle quote di mercato.

2.Il motivo è infondato.

3.Come rilevato dal PG, la dedotta nullità è preliminarmente esclusa dal fatto che la Corte d’Appello, nella sua decisione, si è fatta esplicitamente carico delle circostanze così dedotte, definendone la sostanziale irrilevanza, stante l’effettiva motivazione sottostante il deliberato recesso; non può dirsi, pertanto, integrata la violazione dell’art. 416, co. 3, c.p.c., a fronte di una motivazione che non utilizza in alcuna misura gli elementi che si adducono come pacifici per mancata contestazione dalla controparte.

4.Invero, non spetta al giudice (né a questa Corte, né ai giudici di merito che non l’hanno fatto) operare valutazioni di mercato, di gestione, di pianificazione squisitamente economiche ed aziendali; correttamente la Corte si è limitata a verificare la non arbitrarietà delle ragioni del recesso dal rapporto di lavoro con il dirigente, sulla base di allegazioni e prove, centrate sulla scelta imprenditoriale di riorganizzazione resa nota e non risultata pretestuosa.

5.Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia nuovamente nullità della sentenza (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), per violazione del regime di cui all’art. 416, comma 2, c.p.c., e violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., in funzione dell’irrituale acquisizione di materiale probatorio ritenuto dalla Corte decisivo e determinante, ossia i dati relativi alle trasferte al Nord dopo il licenziamento del ricorrente di altro dipendente, dati utilizzati al fine di smentire la credibilità testimoniale di un ulteriore dipendente che avrebbe accreditato la tesi dell’avvenuta sostituzione del ricorrente con altro dipendente con inferiore qualifica e comportante un minor costo per l’azienda.

6.Il motivo presenta profili di inammissibilità.

7.Esso riguarda il governo delle prove, spettante ai giudici di merito. La Corte distrettuale ha tratto dal complessivo contesto probatorio la dimostrazione che il settore di cui il ricorrente era responsabile (Area Nord) era l’unico in perdita e che a seguito dell’avvenuta soppressione della funzione specifica i compiti erano stati distribuiti tra gli altri dipendenti. Poiché spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni, e poiché il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021), non sono integrati i dedotti profili di nullità procedimentale, e il motivo rimane carente di decisività, atteso che, quand’anche la Corte avesse errato nel considerare prove non ritualmente acquisite, la circostanza da esse desunta non risulta determinante al fine della decisione, che è giunta alla conclusione della veridicità dell’avvenuta soppressione del posto sulla base di altri elementi probatori, complessivamente valutati.

8.Con il terzo motivo, la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione alla errata individuazione del parametro normativo con riferimento alla giustificatezza del recesso ed ai requisiti di obiettività, effettività e coerenza del licenziamento, nonché degli artt. 19 e 22 CCNL Dirigenti di Aziende industriali, dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 2729 c.c.

9.Il motivo non è fondato.

10. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di licenziamento individuale del dirigente d’azienda, cui, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 604/1966, non trova applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, la nozione di giustificatezza del recesso si discosta da quella di giustificato motivo ed è ravvisabile ove sussista l’esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario e non emerga, in base ad elementi oggettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione. Il giudice deve limitarsi al controllo sull’effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all’art. 41 Cost. (Pertanto, è stata confermata la decisione di merito che, senza entrare nel merito delle scelte datoriali, aveva ritenuto insussistente il nesso di causalità tra la situazione rappresentata nella lettera di licenziamento e la soppressione del posto di responsabile “marketing” – Cass. n. 9665/2019). Il licenziamento individuale del dirigente d’azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost. (di qui, la conferma della decisione di merito che aveva ritenuto giustificato il licenziamento del responsabile della produzione del reparto stampa, a causa della soppressione del posto, con suddivisione delle relative mansioni tra il responsabile della produzione aziendale ed i capi reparto – Cass. n. 12668/2016; cfr. anche, sulla nozione in genere di licenziamento per soppressione del posto, Cass. n. 3819/2020, nonché, sui limiti del sindacato di legittimità sull’applicazione di un concetto giuridico indeterminato quale la giustificatezza del recesso in rapporto di lavoro dirigenziale, Cass. n. 88/2023 e giurisprudenza ivi richiamata).

11. Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) delle norme di ermeneutica del contratto cui agli artt. 1362 ss. c.c., circa l’interpretazione della clausola di stabilità (patto di retention) contenuta nell’accordo sottoscritto tra le parti in data 22/2/2013, ed inadeguatezza e discrasia della motivazione.

12.Il motivo è inammissibile.

13. Vanno rammentati, in proposito: a) il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Cass. 3964/2019), secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, quella data dal giudice non deve invero essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra; b) il principio, parimenti consolidato, secondo cui, posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461/2021; cfr. anche Cass. n. 4460/2020); c) in via generale, il principio che il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione, con la conseguenza che non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 640/2019, n. 7187/2022, n. 9093/2023).

14.Con il quinto motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 2087 c.c. in funzione dell’errata individuazione del parametro normativo con riferimento al danno in relazione alle denunciate modalità plateali del licenziamento

15.Il motivo non è ammissibile.

16. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il carattere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno, non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso; e che il dirigente che, in conseguenza della risoluzione del rapporto con il datore di lavoro causata dal recesso ingiustificato di quest’ultimo, chieda il risarcimento del danno riconducibile alla condotta datoriale, è tenuto a provare i comportamenti datoriali cui addebita, in ragione della loro gravità, la lesione del decoro e dell’integrità psico-fisica e l’elemento soggettivo della colpa grave o del dolo (cfr. Cass. n. 23686/2015, n. 6847/2010);

17.Si tratta di accertamenti (sulle modalità offensive o ingiuriose e sul comportamento datoriale in nesso di causa con il danno lamentato) tipicamente fattuali, e quindi non sostituibili con una diversa valutazione delle prove in sede di legittimità, non essendo ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia mirando, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte, Cass. S.U. n. 34476/2019, e Cass. n. 8758/2017); a maggior ragione in ipotesi, come quella in esame, di cd. doppia conforme di merito.

18.Il ricorso deve pertanto essere respinto.

19.Parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio secondo la regola della soccombenza.

20.Al rigetto del gravame consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Licenziamento ingiurioso del dirigente e soppressione della posizione lavorativa
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