L’avvocato assessore comunale ha diritto a conseguire versamento contributivo in favore della Cassa ex art. 86 TUEL.
Nota a Cass. (ord.) 14 agosto 2023, n. 24615
Maria Paola Gentili
La Corte di Cassazione aderisce alla decisione della Corte di appello di L’Aquila che aveva confermato la decisione di primo grado circa il diritto di un avvocato, assessore comunale, a conseguire, durante lo svolgimento dell’incarico pubblico, il versamento dei contributi previdenziali minimi obbligatori in favore della Cassa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 TUEL (D.Lgs. n. 267/ 2000); versamento negato dal Comune con la motivazione che egli non aveva sospeso, al tempo della carica di assessore, la libera attività professionale.
I giudici chiariscono che:
– il co.1, dell’art. 86, cit. ponendo a carico dell’amministrazione locale il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti, per gli amministratori che, durante il mandato elettorale, richiedono l’«aspettativa non retribuita», riguarda esclusivamente i «lavoratori dipendenti», cui solo è riferibile l’istituto dell’aspettativa non retribuita;
– la disposizione contenuta nel co.2 della predetta previsione, nella parte in cui stabilisce il versamento «allo stesso titolo» per gli amministratori locali che «non siano lavoratori dipendenti» non prevede, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al co.1 (cioè l’aspettativa non retribuita), essendo tale presupposto “inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti”;
– la norma de qua specifica soltanto che, anche per i lavoratori autonomi, il versamento ha la medesima «causale» di quello previsto per i lavoratori subordinati e che, quindi, ha ad oggetto gli «oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi» dovuti alle Casse previdenziali di appartenenza dei professionisti;
– questa interpretazione si pone in linea con l’art. 51, co.3, Cost. nella sua funzione di “sostegno dell’Ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare, ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio delle relative prerogative previdenziali e assistenziali”. Ed infatti, qualora si subordinasse l’obbligo del versamento della contribuzione alla cessazione dell’attività lavorativa anche per i lavoratori autonomi, si vanificherebbe la garanzia costituzionale di cui all’art. 51 Cost. estesa altresì alla conservazione del «posto di lavoro»;
– per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro (intesa come mantenimento dell’attività lavorativa) diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, sia consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall’altro, sia attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione;
– la previsione del beneficio dell’accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell’attività professionale, tutela dunque la peculiare situazione del lavoratore autonomo; “per quest’ultimo, la sospensione integrale dell’attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa; d’altro canto, lo svolgimento di un mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al co. 1 dell’art. 86, inevitabilmente interferisce sull’attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista”.
Sentenza
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 agosto 2023, n. 24615
Lavoro – Diritto a conseguire versamento contributivo in favore della Cassa – Avvocato – Incarico pubblico di assessore comunale – Art. 86 TUEL – Pagamento di una cifra forfettaria annuale – Non integrale sospensione dell’attività libero-professionale – Aspettativa non retribuita – Versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi – Casse previdenziali di appartenenza dei professionisti – Conservazione del posto di lavoro – Rigetto
Rilevato che
1.la Corte di appello di L’Aquila ha respinto il gravame del Comune di L’Aquila e confermato la decisione di primo grado di accertamento del diritto dell’avv.to M.C. a conseguire, durante lo svolgimento dell’incarico pubblico di assessore comunale, il versamento contributivo in favore della Cassa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 TUEL (d.lgs 267 del 2000), in danno dell’Ente;
2. della decisione ha chiesto la cassazione il Comune di L’Aquila, con un unico motivo, successivamente illustrato con memoria, cui ha opposto difese, con controricorso, il professionista che ha, altresì, depositato memoria illustrativa;
3. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.).
Considerato che
4. con l’unico motivo di ricorso, è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 86 del D.Lgs nr. 267 del 2000. Il Comune ricorrente censura l’interpretazione della disposizione in oggetto resa dalla Corte di appello, che assume non conforme al dato letterale ed alla sua ratio;
5. il ricorso è infondato;
6. è pacifico, in fatto, che l’Avv. M.C. sia stato assessore del Comune di L’Aquila, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, e che, durante l’incarico, abbia richiesto -ma non ottenuto – il pagamento, da parte dell’Ente territoriale, dei contributi previdenziali minimi obbligatori. Tale beneficio è stato negato dal Comune poiché il professionista non ha sospeso, al tempo della carica di assessore, la libera attività professionale;
7. la lite ha ad oggetto l’interpretazione della normativa di riferimento;
8. viene, dunque, in rilievo l’art. 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 (TUEL) che testualmente stabilisce:
«1. L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di Comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico […]. 2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico»;
9. in attuazione di tale disposizione, è stato poi emesso il D.M. 25.05.2001, con cui sono state concretamente determinate le «quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali», stabilendosi che «per coloro che svolgono attività forense, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all’aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali»;
10. il contrasto tra le parti concerne, in particolare, l’esegesi del secondo comma dell’art.86 cit., relativo ai lavoratori autonomi che assolvano l’incarico pubblico, in favore dei quali è previsto il pagamento di una cifra forfettaria annuale «allo stesso titolo previsto dal comma 1»;
11. secondo il Comune ricorrente, anche per i lavoratori autonomi, l’obbligo, per l’amministrazione, di versare la contribuzione scatterebbe solo qualora vi sia stata, da parte dell’interessato, l’integrale sospensione dell’attività libero-professionale;
12. l’Ente pretende di avvalorare tale conclusione, facendo leva sulla disparità di trattamento, sia nei confronti dei lavoratori dipendenti che degli altri lavoratori autonomi, non investiti di cariche pubbliche, qualora fosse accolta l’opposta interpretazione della Corte di appello;
13. la Corte di merito ha, invece, ritenuto che il Legislatore, con l’espressione qui controversa, abbia inteso estendere, anche ai lavoratori autonomi, che ricoprono i medesimi incarichi pubblici, un beneficio contributivo. Tuttavia, per i Giudici di merito, il riferimento «allo stesso titolo di cui al primo comma» vale solo ad individuare la natura del versamento (e cioè per oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi) e non anche (come invece sostenuto dall’Amministrazione) a richiamare la condizione prevista dal primo comma per il versamento, ovvero l’astensione dall’attività lavorativa per tutto il periodo del mandato;
14. stima il Collegio che l’interpretazione accolta dalla sentenza impugnata sia quella preferibile, alla luce del corredo normativo che regola la questione sollevata dal Comune ricorrente;
15. come si è visto, il primo comma dell’art. 86 pone a carico dell’amministrazione locale il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti, per gli amministratori che, durante il mandato elettorale, richiedono l’«aspettativa non retribuita»;
16. si tratta, con riferimento a quest’ultima, di una condizione che, all’evidenza, può riguardare esclusivamente i «lavoratori dipendenti», cui solo è riferibile l’istituto dell’aspettativa non retribuita;
17. da ciò consegue, prima ancora di ogni considerazione di ordine sistematico, che la disposizione contenuta nel secondo comma dell’articolo in commento, nella parte in cui stabilisce il versamento «allo stesso titolo» per gli amministratori locali che «non siano lavoratori dipendenti» non può intendersi come volta a stabilire, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al primo comma (cioè l’aspettativa non retribuita), semplicemente perché detto presupposto è inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti;
18. l’espressione che ha ingenerato il dubbio interpretativa è, a giudizio del Collegio, correttamente intesa dalla Corte di appello. Con essa, si chiarisce solo che, anche per i lavoratori autonomi, il versamento ha la medesima «causale» di quello previsto per i lavoratori subordinati e che, quindi, ha ad oggetto gli «oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi» dovuti alle Casse previdenziali di appartenenza dei professionisti. Null’altro;
19. la prescelta ricostruzione risponde alla ratio della disciplina, volta ad attuare il principio di cui all’art. 51, comma 3, Cost. di sostegno dell’Ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare, ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio delle relative prerogative previdenziali e assistenziali;
20. in concreto, la realizzazione della indicata finalità deve tener conto della diversità dei lavoratori dipendenti rispetto a quelli autonomi, trattandosi di categorie in alcun modo tra loro assimilabili;
21. in modo condivisibile, la Corte di appello ha perciò osservato che, ove si dovesse subordinare l’obbligo del versamento della contribuzione alla cessazione dell’attività lavorativa, anche per i lavoratori autonomi, verrebbe vanificata la garanzia costituzionale di cui all’art. 51 Cost. estesa altresì alla conservazione del «posto di lavoro»;
22. per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro –da intendersi estensivamente come mantenimento dell’attività lavorativa – diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall’altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione;
23. la previsione del beneficio dell’accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell’attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest’ultimo, la sospensione integrale dell’attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa; d’altro canto, lo svolgimento di un mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al primo comma dell’art. 86, inevitabilmente interferisce sull’attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista;
24. sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso va dunque rigettato, restando assorbite le ulteriori questioni controverse, devolute alla Corte anche dal controricorrente;
25. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
26. sussistono, altresì, i presupposti per il versamento del doppio contributo ove lo stesso risulti dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il Comune ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 5% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.