Ai fini della determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di stock option rileva, quale costo di acquisto, il valore di mercato delle azioni assoggettato a tassazione al momento dell’assegnazione, anche se questa è avvenuta all’estero.
Nota a AdE Risp. 11 aprile 2023, n. 289
Francesco Palladino
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 289/2023, ha fornito chiarimenti sulla determinazione della plusvalenza da sottoporre a tassazione nella particolare ipotesi di stock option assegnate all’estero.
In dettaglio, con l’istanza d’interpello in esame, l’istante chiedeva chiarimenti all’Agenzia delle entrate in merito alla corretta determinazione della plusvalenza ai sensi dell’art. 68, co. 6, TUIR, derivante dalla cessione di stock option che gli erano state attribuite in un periodo d’imposta in cui lo stesso era residente all’estero. L’istante chiedeva di sapere se, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria che avrebbe conseguito nel 2022, a seguito della vendita delle azioni ricevute nell’anno 2021 – anno in cui egli risiedeva all’estero –, potesse far valere come costo il valore di mercato di tali azioni assoggettato a tassazione negli Stati Uniti quale reddito di lavoro dipendente.
L’Agenzia delle entrate, richiamando un suo precedente (Circ. n. 30/E del 2000), ha specificato che, in relazione ai piani di stock option, la plusvalenza è determinata quale differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita e il valore normale delle azioni al momento dell’assegnazione, a condizione che detto valore sia stato assoggettato a tassazione a titolo di lavoro dipendente. L’Agenzia delle entrate, con la risposta in argomento, ha ritenuto di poter estendere tale principio anche all’ipotesi in cui, al momento dell’assegnazione dei titoli, il contribuente fosse residente all’estero.
Pertanto, nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che, ai fini della determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni, il valore di mercato di tali azioni alla data dell’assegnazione dovesse costituire il costo di acquisto delle stesse ai sensi dell’art. 68, co. 6, TUIR, a condizione che tale valore fosse stato assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente, a nulla rilevando il luogo di tassazione