“La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro”. (Così, Cass. ord. 6 settembre 2023, n. 25963; v. anche Cass. nn. 15120/2019; 16859/2020; 23360/2021).
Claudia Giagheddu Saitta