Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13, L. n. 257/1992 decorre dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o possa avere conoscenza del fatto di essere stato esposto all’amianto.

Nota a Cass. (ord.) 5 settembre 2023, n. 25779

Francesca Fedele

“Il diritto alla rivalutazione contributiva è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni”. In altri termini, “la consapevolezza dell’esposizione ad amianto costituisce elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva, e che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore – a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando – può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto”.

Così si esprime la Corte di Cassazione (ord. 5 settembre 2023, n. 25779, in linea con Cass. n. 36561/2022; Cass. n. 4283/2020 e Cass. n. 29635/2018), accogliendo il ricorso di un lavoratore che, dopo essere andato in quiescenza, aveva presentato domanda amministrativa dopo il termine decennale di prescrizione per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13 L. n.257/1992 per esposizione ad amianto.

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 5 settembre 2023, n. 25779

Lavoro – Esposizione ad amianto – Pensionamento – Riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13 Legge n. 257/1992 – Prescrizione – Decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto all’amianto – Accoglimento

Rilevato che

1.la Corte d’appello di Potenza, con la sentenza in epigrafe indicata in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da F.G. per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13 l.n.257 del 1992 per esposizione ad amianto;

2. la Corte di merito ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto, individuando nella data del pensionamento il dies a quo del termine decennale di prescrizione in ragione della cessazione, in tale momento, dell’esposizione morbigena: nel caso di specie il lavoratore era andato in quiescenza nel gennaio 1999 ed aveva presentato domanda amministrativa nel 2015, dopo il termine decennale di prescrizione;

3. avverso tale sentenza ricorre F.G., con ricorso affidato a sei motivi; l’INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso;

5. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;

Considerato che

6. con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ., motivazione omessa o apparente in violazione dell’art. 132 cod.proc.civ. e art. 118 disp. att. cod.proc.civ., per avere la Corte d’appello individuato il dies a quo del termine prescrizionale in materia di benefici previdenziali per esposizione ad amianto nella data del pensionamento;

9. con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5, cod.proc.civ., violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, n. 4, cod.proc.civ., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di merito considerato che la ricorrente, come allegato nella memoria di costituzione in appello, aveva acquisito consapevolezza dell’esposizione ad amianto dal momento del deposito della c.t.u. ambientale relativa allo stesso stabilimento ove aveva lavorato e alle stesse mansioni svolte;

11. con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2934 cod.civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto prescrittibile il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto per i soggetti già pensionati o collocati in mobilità alla data del 1° ottobre 2003;

13. con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ. violazione degli artt. 2727 e 2729 cod.civ., per avere i giudici d’appello individuato il dies a quo del termine di prescrizione nel collocamento in quiescenza dell’odierna parte ricorrente, quale ultimo momento utile per il perfezionarsi del diritto ai benefici contributivi, in assenza di qualsiasi prova e finanche di indizi per ritenere raggiunta la consapevolezza dell’esposizione all’amianto in tale momento;

15. con il quinto motivo si addebita alla sentenza d’appello, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ., e del precetto per cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che nel caso dei benefici contributivi per esposizione all’amianto coincide, a prescindere dal pensionamento, col momento della raggiunta consapevolezza, in capo al titolare, del diritto conseguente alla propria esposizione ad amianto;

17. con il sesto motivo si denuncia, violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, n. 4,cod.proc.civ., nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non essersi la Corte di merito pronunciata sull’eccezione di nullità e inammissibilità del ricorso in appello in quanto contenente riferimenti ad uno stabilimento diverso da quello presso cui lavorava;

19. in applicazione del principio processuale della ragione più liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – vanno esaminati il quarto e quinto motivo, suscettibili di assicurare la definizione del giudizio, che possono essere trattati unitariamente per ragioni di connessione logica e sono fondati;

21. la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni (fra tante, Cass. n. 36561 del 2022; Cass. 29635 del 2018; Cass. n. 2856 del 2017; Cass. n. 2351 del 2015);

23. anche recentemente si è ribadito che la consapevolezza dell’esposizione ad amianto costituisce elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva, e che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore – a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando – può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (v. Cass. n. 4283 del 2020 in motivazione);

25. la Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi ed ha fatto coincidere il dies a quo di decorrenza della prescrizione con la data del pensionamento, senza svolgere i necessari accertamenti per individuare il momento in cui l’attuale ricorrente avesse acquisito consapevolezza o potesse avere acquisito consapevolezza della avvenuta esposizione;

27. conclusivamente, accolti il quarto e quinto motivo, e assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e, per essere necessari nuovi accertamenti in fatto, la causa va rinviata, per nuovo esame, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esposizione ad amianto e rivalutazione contributiva
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