Infortunio sul lavoro oggetto di transazione, è legittimo richiedere il risarcimento dei danni verificatisi successivamente (e non prevedibili alla stipula) purché sia data prova dell’imprevedibile aggravamento delle condizioni di salute post transazione.
Nota a Cass. (ord.), 1° settembre 2023, n. 25603
Fabrizio Girolami
Il dipendente che subisce un infortunio, oggetto di una transazione stragiudiziale con il datore di lavoro, può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi successivamente e non prevedibili alla stipula dell’accordo transattivo, anche nel caso in cui le parti abbiano fatto riferimento in transazione ai danni futuri. Resta però fermo l’onere del lavoratore di fornire la prova di un imprevedibile aggravamento delle proprie condizioni di salute al momento della liquidazione.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 1° settembre 2023, n. 25603 a conferma della consolidata giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, Cass. 31 maggio 2005, n. 11592; Cass. 12 ottobre 2011, n. 20981).
Nel caso di specie, un lavoratore aveva agito in giudizio chiedendo di accertare l’imprevedibile aggravamento delle proprie condizioni di salute verificatesi nel periodo successivo a seguito di un infortunio oggetto di una transazione stragiudiziale con il datore di lavoro e, per l’effetto, di condannare il datore (e la società proprietaria del muletto utilizzato dal lavoratore in occasione dell’infortunio) a risarcirgli i danni subiti a seguito del sinistro.
La Corte d’Appello di Venezia, a conferma della sentenza di primo grado, aveva rigettato le richieste del lavoratore, sul presupposto del mancato assolvimento dell’onere della prova in merito al preteso imprevedibile aggravamento delle proprie condizioni di salute post transazione.
Nel giudizio di legittimità, la Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, affermando quanto segue:
- secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il danneggiato che ha transatto una lite in via stragiudiziale può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi “successivamente” e “non prevedibili” al momento della transazione, quand’anche le parti abbiano fatto riferimento, nell’atto transattivo, ai “danni futuri”;
- a tal fine, il danneggiato ha l’onere di “individuare specificamente gli elementi idonei a consentire la revisione della liquidazione del danno a causa di aggravamenti successivi e sopravvenuti alla formazione del giudicato” che sono riconducibili: a) a un’obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci, nell’ambito di una ragionevole previsione, di determinare l’aggravamento futuro; b) all’impossibilità, ancora con riferimento alla prima liquidazione, di prevederne gli effetti; c) all’insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell’aggravamento;
- nella fattispecie, il lavoratore non aveva fornito nel corso del giudizio “alcuna prova circa il preteso imprevedibile aggravamento delle proprie condizioni di salute post transazione”, e neanche la consulenza di parte prodotta in giudizio era idonea a provare “l’asserita imprevedibilità del predetto aggravamento”;
- pertanto, non basta la mera evoluzione patologica successiva all’accordo transattivo, occorrendo dimostrare, da parte del lavoratore, che essa fosse anche imprevedibile, al momento della sottoscrizione dell’accordo. Ai fini della domanda di risarcimento dei danni manifestatesi dopo una transazione sul medesimo fatto, l’imprevedibilità dei danni futuri costituisce infatti requisito costitutivo della domanda “e come tale deve essere allegato e provato in entrambe le sue componenti (l’aggravamento e l’imprevedibilità al momento della liquidazione)” da parte di chi agisce in giudizio, invocando il superamento della normale efficacia preclusiva della transazione sullo stesso fatto.
Sentenza
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 1° settembre 2023, n. 25603
RILEVATO CHE
la Corte d’appello Di Venezia con la sentenza n. 113/ 2019 ha rigettato l’appello di (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda volta ad accertare l’imprevedibile aggravamento delle proprie condizioni di salute verificatesi nel corso dell’anno 2013 a seguito dell’infortunio sul lavoro del 14/6/2005 oggetto di una transazione stragiudiziale nell’ottobre 2012 e di conseguenza a condannare i convenuti (OMISSIS) in qualità di datore di lavoro e (OMISSIS) e (OMISSIS) srl quale proprietaria del muletto utilizzato dal lavoratore in occasione dell’infortunio a risarcirgli i danni subiti a seguito del sinistro. La Corte d’appello nel confermare la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Venezia, senza ammettere una ctu, affermava che l’appellante non avesse fornito nel corso del giudizio di primo grado alcuna prova circa il preteso imprevedibile aggravamento delle proprie condizioni di salute post transazione; ne’ la consulenza di parte prodotta dal ricorrente in primo grado era idonea a provare l’asserita imprevedibilità del prodotto aggravamento; tanto non emergeva neanche dalla documentazione allegata dall’appellante alla nota tecnica di aggravamento del 24.1. 2019. Contro la sentenza ha proposito ricorso per cassazione (OMISSIS) con tre motivi, ai quali hanno resistito con controcorso (OMISSIS) srl, (OMISSIS) e (OMISSIS) srl e (OMISSIS) Spa terza chiamata in causa quale compagnia assicurativa di (OMISSIS); Mentre rimaneva intimata OMISSIS) Sai quale compagnia chiamata in causa da (OMISSIS) e (OMISSIS srl. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’articolo 380bis1, comma 2, ult. parte c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il primo motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione del principio dell’onere della prova articolo 2697 c.c. nonché violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché omessa valutazione di un fatto decisivo e controverso tra le parti ex articolo 360 c.p.c., n. 5: asserita assenza di allegazione e di prova di imprevedibilità, avendo la Corte d’appello del tutto omesso di motivare in ordine al soggetto a carico del quale grava la prova negativa della prevedibilità del danno ovvero della sua imprevedibilità, ed al rimedio adottato dal ricorrente che aveva dato prova del cosiddetto fatto positivo contrario.
2.- Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 414 c.p.c. e dell’articolo 432 c.p.c., articolo 1362 c.c. ss., nonché erronea omessa valutazione di un fatto decisivo determinante oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., n. 5 circa l’onere della prova ex articolo 2967 c.c.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., dell’articolo 414 c.p.c. e dell’articolo 432 c.p.c., dell’articolo 1362 c.c. ss., nonché erronea omessa valutazione di un fatto decisivo determinante oggetto di discussione tra le parti: accertanda notorietà del fatto al momento dell’accordo e asserita assenza di aggravamenti secondo interpretazione non pertinente al caso di specie della sentenza della Cass. n. 11592/2005 effettuata dalla Corte d’appello.
4.- I motivi, da esaminarsi unitariamente per la connessione delle censure, sono infondati.
5.- Va osservato preliminarmente che per principio acquisito in giurisprudenza il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, quand’anche le parti abbiano fatto riferimento in transazione ai danni futuri (Sez. 3, Sentenza n. 11592 del 31/05/2005 Sentenza n. 20981 del 12/10/2011). Gli stessi principi sono applicati da questa Corte anche in tema di revisione della rendita vitalizia ex art 2057 c.c.: Cass. n. 31574 del 25/10/2022 e Cass. 27 dicembre 2016 n. 27031, che ha esaminato funditus la questione, affermando che, ai fini dell’instaurazione di un nuovo giudizio, è necessario che la parte individui specificamente ” gli elementi idonei (…) a consentire la revisione della liquidazione del danno a causa di aggravamenti successivi e sopravvenuti alla formazione del giudicato “, che sono da ricondurre ” (a) ad un’obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci, nell’ambito di una ragionevole previsione, di determinare l’aggravamento futuro; (b) all’impossibilità, ancora con riferimento alla prima liquidazione, di prevederne gli effetti; (c) all’insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell’aggravamento “.
6.- Applicando i cennati principi alla fattispecie per cui è causa, va affermato anzitutto che, come incensurabilmente accertato dal giudice di merito, il danno alla persona che si sarebbe aggravato non poteva definirsi imprevedibile per mancanza della relativa prova, dato che l’appellante non aveva fornito nel corso del giudizio di primo grado alcuna prova circa il preteso imprevedibile aggravamento delle proprie condizioni di salute post transazione; ne’ la consulenza di parte prodotta dal ricorrente in primo grado era idonea a provare l’asserita imprevedibilità del prodotto aggravamento; e tanto non emergeva neanche dalla documentazione allegata dall’appellante alla nota tecnica di aggravamento del 24.1.2019.
7.- In proposito devono ritenersi pure inammissibili, per difetto di autosufficienza, le tesi sostenute dal ricorrente secondo cui egli avrebbe dedotto argomentazioni e capitoli di prova sulla imprevedibilità che non sarebbero stati emessi ne’ in primo ne’ in secondo grado; mentre sono inidonei a provare l’imprevedibilità i soli fatti relativi all’aggravamento che sono stati trascritti in ricorso; trattandosi di requisiti diversi, siccome è imprevedibile non già il fatto che non è noto al momento della transazione (posto che anche il fatto prevedibile non è e potrebbe non essere noto), ma è tale solo il fatto che non poteva essere previsto come normale sviluppo delle lesioni in atto.
8.- Sono contradittorie inoltre le censure volte a sostenere che la Corte abbia commesso un vizio di ultra petizione avendo rigettato la domanda sulla base di rilievi e circostanze mai prospettate dal ricorrente posto che la causa petendi ritenuta non provata dalla sentenza d’appello, ossia la imprevedibilità dell’aggravamento, non sarebbe stata prospettata come causa esclusiva del fatto presupposto della domanda. In realtà senza l’allegazione e prova dell’imprevedibilità da parte del ricorrente, non è vero che la domanda si potesse fondare su una pluralità di allegazioni ciascuna idonea a costituire valida argomentazione (come sostiene il ricorrente dimenticando che si parla di due requisiti diversi).
9.- Il ricorso si contraddice anche sostenendo che il lavoratore non poteva invertire l’onere della prova a suo sfavore sulla imprevedibilità ma, ciò nonostante, avrebbe chiesto di provare la imprevedibilità ed infine che avrebbe provato anche il fatto positivo contrario. In realtà allo scopo, come già detto, non basta l’evoluzione patologica successiva all’accordo transattivo occorrendo dimostrare che essa fosse anche imprevedibile.
10.- Soprattutto va chiarito ed evidenziato che sono infondate le censure che prospettano la violazione dell’articolo 2697 c.c. ed il malgoverno dell’onere della prova, atteso che ai fini della domanda di risarcimento dei danni manifestatesi dopo una transazione sul medesimo fatto, l’imprevedibilità dei danni futuri deve ritenersi requisito costitutivo della domanda e come tale deve essere allegato e provato in entrambe le sue componenti (l’aggravamento e l’imprevedibilità al momento della liquidazione) da parte di chi agisce in giudizio invocando il superamento della normale efficacia preclusiva della transazione sullo stesso fatto.
11.- Non rileva infine neppure l’obiezione secondo cui ponendo a carico dell’attore di provare l’imprevedibile dell’aggravamento si finirebbe in tal modo ad addossare all’attore l’onere della prova della prova negativa, atteso che, come questa Corte ha affermato, in plurime occasioni, l’onere probatorio gravante, a norma dell’articolo 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude ne’ inverte il relativo onere, tanto più se l’applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all’articolo 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021, Ordinanza n. 12910 del 22/04/2022, Ordinanza n. 22244 del 14/07/2022. Si tratta di principi che risultano particolarmente consoni alla materia in oggetto dei danni alla persona coperti dalla transazione ed alla sua normale efficacia preclusiva, che altrimenti verrebbe esposta ad ogni genere di revisione postuma con lo spostamento di una difficile prova a carico del convenuto che nulla potrebbe sapere dell’aggravamento subito dalla vittima e della sua prevedibilità o meno.
12.- In definitiva, per i motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore di ciascuno dei controricorrenti; con raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascun controricorrente, nell’importo complessivo di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1700,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’articolo 13 comma 1 bis del citato Decreto del Presidente della Repubblica, se dovuto.