Il trattamento del personale dipendente delle università operante in conferimento alle strutture ospedaliere a quello del personale delle USL di pari funzioni, mansioni e anzianità va equiparato.
Nota a Cass. ord. 25 settembre 2023, n. 27309
Alfonso Tagliamonte
La Corte di Cassazione (ord. 25 settembre 2023, n. 27309) ha accolto il ricorso, proposto da C.P., P.D.B., R.D.V., G.S. e A.S. nei confronti dell’Università degli Studi di Bari, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e dalla Regione Puglia, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti all’erogazione dell’indennità di cui all’art. 31, d.P.R. n. 761/1979, c.d. D.M., contrattualmente prevista al fine di equiparare il trattamento del personale dipendente delle università operante in conferimento alle strutture ospedaliere a quello del personale delle USL di pari funzioni, mansioni e anzianità. Ciò, secondo la clausola di salvezza di cui all’art. 28 del CCNL per il comparto Sanità relativo al quadriennio 2002/2005, ovvero sulla base delle tabelle precedenti alla revisione operata con la medesima disposizione, ma in coerenza con le progressioni di carriera cui gli istanti avevano avuto accesso nella vigenza del predetto CCNL.
I giudici hanno precisato che la clausola di cui all’art. 28 del CCNL 2002/2005 cit. prevede chiaramente la conservazione dei diritti già acquisiti e stabilisce che le posizioni giuridiche ed economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti contrattuali. Sicché “non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall’Azienda l’equiparazione alla quale aveva diritto, atteso che il diritto era comunque entrato, prima della data di sottoscrizione del nuovo contratto, nel patrimonio dell’interessato, che poteva rivendicare sulla base delle tabelle previgenti un trattamento perequativo di maggior favore rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive” (in questa linea, v. Cass. n. 25382/2022; Cass. n. 30603/2021; e Cass. n. 6794/2018).
Sentenza
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 settembre 2023, n. 27309
Lavoro – Indennità – Trattamento perequativo – CCNL per il comparto sanità – Accoglimento
Rilevato
– che, con sentenza del 29 ottobre 2019 la Corte d’appello di Bari, confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e rigettava la domanda proposta da C.P., P.D.B., R.D.V., G.S. e A.S. nei confronti dell’Università degli Studi di Bari, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e dalla Regione Puglia, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti all’erogazione dell’indennità di cui all’art. 31, d.P.R. n. 761/1979, c.d. D.M., contrattualmente prevista al fine di equiparare il trattamento del personale dipendente delle università operante in conferimento alle strutture ospedaliere a quello del personale delle USL di pari funzioni, mansioni e anzianità, secondo la clausola di salvezza di cui all’art. 28 del CCNL per il comparto Sanità relativo al quadriennio 2002/2005, ovvero sulla base delle tabelle precedenti alla revisione operata con la medesima disposizione, ma in coerenza con le progressioni di carriera cui gli istanti avevano avuto accesso nella vigenza del predetto CCNL;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto infondata la pretesa degli istanti di veder loro applicate le precedenti tabelle parametrate all’inquadramento acquisito nella vigenza del CCNL 2002/2005 in quanto posizioni giuridiche ed economiche conseguite, appunto, successivamente all’entrata in vigore del predetto CCNL e perciò in contrasto con il disposto dell’art. 28 del CCNL medesimo, che sanciva l’applicazione delle precedenti tabelle ove le superiori posizioni giuridiche ed economiche fossero già in atto a quella data;
– che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, l’Università degli Studi di Bari, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e la Regione Puglia che, a sua volta, propone ricorso incidentale, articolato su tre motivi, in relazione al quale i ricorrenti principali non hanno svolto alcuna attività difensiva;
– che le parti hanno depositato memoria.
Considerato
– che, con il primo motivo, i ricorrenti principali, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 200/1974, dell’art. 31, d.P.R. n. 761/1979, del D.M. 9.11.1982, tabella D, degli artt. 51, 53 e 28 rispettivamente recati dai CCNL del comparto Università per i successivi quadrienni 1994/1997, 1998/2001 e 2002/2005 nonché la nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in relazione ad un fatto decisivo e contrasto fra affermazioni inconciliabili, lamentano la contraddittorietà dell’impugnata sentenza laddove ricollega l’operatività della clausola di salvezza alle nuove posizioni giuridiche ed economiche già in atto tanto alla data di inizio dell’efficacia del CCNL 2002/2005, 1.1.2002, quanto alla successiva data di sottoscrizione dello stesso CCNL e l’erroneità dell’interpretazione che della stessa clausola ha finito per accogliere la Corte territoriale allorché, optando per la prima data, è giunta ad attribuire efficacia retroattiva alla nuova tabella definita, invece, soltanto all’atto della sottoscrizione del predetto CCNL;
– che, con il secondo motivo, i ricorrenti principali, denunciano il contrasto della pronunzia della Corte territoriale con il principio del giudicato, che assumono essersi formato in ordine alla sussistenza del relativo credito già azionato dagli istanti in sede monitoria per avere gli stessi in quella sede ottenuto l’emissione in loro favore di decreti ingiuntivi non opposti;
– che, dal canto suo, la Regione Puglia, ricorrente incidentale, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 436 c.p.c., deduce la nullità della sentenza assumendo la mera apparenza della motivazione, fondata sull’insussistenza di ragioni di soccombenza della Regione ricorrente, in base alla quale la Corte territoriale ha rigettato il ricorso incidentale proposto dalla stessa Regione, volto a censurare la pronunzia del primo giudice quanto alla legittimazione passiva;
– che è comunque dedotta la violazione dell’art. 436 c.p.c. e si assume che l’appello incidentale non poteva essere dichiarato inammissibile, avendo interesse l’appellato principale a censurare la pronuncia in ragione della sua estraneità alla vicenda controversa;
– che con il secondo motivo, denunciando la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 517/1999 la Regione ricorrente imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine alla sollevata eccezione di legittimazione passiva;
– che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. è prospettata con riguardo all’omessa pronunzia in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale in ordine all’eccezione di prescrizione;
– che, in via preliminare, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata nel proprio controricorso dall’Università degli Studi di Bari, relativamente al primo motivo di ricorso per cassazione, dovendo ritenersi il motivo predetto diretto a censurare l’interpretazione che del quadro normativo ha accolto la Corte territoriale piuttosto che a sollecitare una rivalutazione nel merito della pronunzia;
– che, venendo ai motivi del ricorso principale, è a dirsi come il primo di essi si riveli meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 6794/2018, Cass. n. 30603/2021 e, da ultimo, Cass. n. 25382/2022) secondo cui, ai fini dell’applicazione della clausola di cui all’art. 28 del CCNL 2002/2005 – chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni giuridiche ed economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti contrattuali – non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall’Azienda l’equiparazione alla quale aveva diritto, atteso che il diritto era comunque entrato, prima della data di sottoscrizione del nuovo contratto, nel patrimonio dell’interessato, che poteva rivendicare sulla base delle tabelle previgenti un trattamento perequativo di maggior favore rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive;
– che con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato, dunque, affermato che è alla data del 27 gennaio 2005, ossia a quella di sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2002/2005, che occorre fare riferimento, con la conseguente perdurante applicabilità dei criteri di corrispondenza fissati dal D.I. 9.11.1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, in data antecedente al gennaio 2005;
– che, da ciò deriva l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale;
– che, quanto al ricorso incidentale, merita accoglimento il primo motivo nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 436 c.p.c., essendo la Corte territoriale effettivamente incorsa nel denunciato error in procedendo;
– che il Tribunale aveva respinto le domande, dando però atto, della «ritenuta legittimazione passiva di tutte le parti convenute» e, pertanto, la Regione Puglia, sulla base del principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 11799/2017, era tenuta a proporre gravame incidentale, al fine di impedire il passaggio in giudicato del capo della decisione;
– che, come chiarito da Cass. n. 4047/2016, detto gravame ha natura di gravame condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione della parte, e deve essere esaminato dal giudice d’appello solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ossia nell’ipotesi di fondatezza dell’impugnazione principale, mentre, in caso contrario, deve essere assorbito e non rigettato, né dichiarato inammissibile;
– che, pertanto, ha errato la Corte distrettuale nel rigettare l’impugnazione incidentale (in dispositivo) in ragione della asserita carenza di interesse alla sua proposizione della parte vittoriosa in primo grado (in motivazione);
– che l’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, assorbe le ulteriori censure;
– che vanno dunque accolti il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri, e l’impugnata sentenza cassata in relazione ai ricorsi ed ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai ricorsi ed ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione.